Accesso ai documenti amministrativi

sentenza 23/09/10
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L’art. 22 della legge 241/90 disciplina l’accesso ai documenti amministrativi come principio generale dell’attività amministrativa ed il successivo art. 24, al comma 7, stabilisce che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

In sostanza, nell’attuale sistema la tutela dell’accesso prevale anche sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi.

 

N. 06953/2010 REG.SEN.

N. 02848/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2848 del 2010, proposto da:
****************, rappresentato e difeso dagli avv.ti ****************, **************** e *******************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, piazza del Fante, 10;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ******************, domiciliatario in Roma, via del ****** di Giove, 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 01129/2010, resa tra le parti, concernente ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AREA PARCO DEL PINETO.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti gli avvocati ***** e **********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza appellata, il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dal sig. *********** nei confronti del comune di Roma al fine di conseguire l’accesso agli atti e documenti relativi al procedimento tra il Comune e la SEP/Persitalia per l’acquisizione dell’area del Parco del Pineto.

In particolare il TAR ha rilevato che la richiesta di accesso si fondava su un presupposto erroneo in quanto l’interessato non poteva considerarsi coltivatore diretto del terreno in contestazione; che il Comune comunque aveva respinto la domanda di accesso con nota del 4.8.2009 la quale doveva essere impugnata con autonomo ricorso e non proponendo motivi aggiunti nel ricorso sul silenzio; che peraltro non esisteva alcun procedimento volto ad attribuire compensazioni in favore della società Sep/Parsitalia.

2.Il ricorrente originario contesta la sentenza del TAR osservando quanto segue:

-l’Amministrazione non ha respinto con un provvedimento espresso la domanda di accesso;

-la mancanza del titolo di coltivatore diretto, peraltro riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Roma successiva alla sentenza Cassazione n.5363/1996, è irrilevante in quanto la domanda di accesso è stata presentata invocando il titolo di affittuario, fittavolo e/o coltivatore diretto;

-non sono stati presi in esame dal TAR i contratti sul fondo, allegati ai fini dell’accesso.

3.Il comune di Roma, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo che non vi sarebbe alcun procedimento cui accedere.

Alla camera di consiglio del 22 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4.L’appello merita accoglimento nei limiti appresso precisati.

4.1.Il ricorrente nella qualità di affittuario, fittavolo e coltivatore diretto dell’area interessata, ha chiesto in data 5.6.2009 al Sindaco del comune di Roma di accedere agli atti e documenti relativi al procedimento di acquisizione dell’area del Parco del Pineto, intercorrente tra il Comune e la SEP/Persitalia.

Con nota del 4.8.2009 , il Dipartimento IX Politiche di attuazione degli strumenti ha comunicato all’interessato che esisteva una procedura espropriativa riguardante l’area del Parco del Pineto per la società SEP, ma che la stessa non si era conclusa con il provvedimento di esproprio; che vi erano giudizi pendenti per crediti vantati dal *********** nei confronti della SEP, sui quali potevano essere date notizie più dettagliate dall’Avvocatura comunale; che vi era tentativo della SEP di comporre transattivamente la vicenda con l’ottenimento di compensazioni urbanistiche, di competenza del Dipartimento VI cui poteva essere richiesta la relativa documentazione.

Tale nota è stata impugnata dall’interessato con motivi aggiunti sostenendosi sostanzialmente che il Comune aveva rifiutato l’accesso immotivatamente.

E’ poi intervenuta altra nota del Dipartimento VI in data 17..9.2009 con la quale si assume che allo stato degli atti non vi sarebbero in corso procedimenti urbanistici per avvalersi della compensazione edificataria.

4.2.Da quanto esposto si desume che almeno un procedimento in corso esisteva ed è quello per l’acquisizione dell’area del Parco del Pineto, intercorrente tra il Comune e la SEP , anche se non pervenuto al decreto di esproprio.

L’interessato nella domanda di accesso non aveva chiesto di accedere al decreto di esproprio ma agli atti e documenti relativi al procedimento di esproprio, ed il Comune nelle note di risposta non ha indicato alcuna ragione per escludere tale accesso.

Né il Comune nelle note di risposta pone in contestazione la legittimazione o l’interesse del Quintivalle ad accedere agli atti del procedimento di esproprio, che peraltro non possono essere disconosciuti all’istante in quanto per lo meno risulta essere stato affittuario del terreno in questione, oltre ad avere giudizi pendenti con la Sep per crediti.

4.3.Deve essere al riguardo rilevato che l’art. 22 della legge 241/90 disciplina l’accesso come principio generale dell’attività amministrativa e che il successivo art. 24, al comma 7, stabilisce che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

In sostanza nell’attuale sistema la tutela dell’accesso prevale anche sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. ex multis, Consiglio Stato , sez. VI, 23 ottobre 2007 , n. 5569).

4.4.Irrilevante è la circostanza che siano stati proposti dal ricorrente motivi aggiunti in un giudizio concernente inizialmente il silenzio sull’accesso, dal momento che tale silenzio è qualificato dalla relativa normativa quale silenzio rigetto e non silenzio rifiuto ed il ricorso può essere rivolto indifferentemente avverso il diniego di accesso espresso o tacito (art.25 L. n.241/90), purchè naturalmente con i motivi aggiunti non siano fatte valere altre pretese per approfittare della celerità del rito ma unicamente il diritto di accesso, come nel caso in esame.

5.In conclusione, l’appello va accolto ed in riforma della sentenza appellata va disposta a carico del comune di Roma la ostensione nei limiti indicati della documentazione relativa al procedimento espropriativo in corso con la società SEP.

Spese ed onorari di lite dei due gradi , tenuto conto della particolarità della vicenda contenziosa, possono essere compensati.

 

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, dispone a carico del Comune di Roma l’esibizione dei documenti richiesti.

Compensa spese ed onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

*******************, Presidente

************, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

***************, ***********, Estensore

************, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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