Accesso a fascicolo personale del dipendente

Piazza Lidia 25/10/12
Scarica PDF Stampa

L’impiegato pubblico che si ritiene “scavalcato” in una prova concorsuale ha diritto a poter visionare il curriculum del collega arrivato primo. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 2097/2012 pubblicata dal Tar Sicilia sezione staccata di Catania.

Nel caso di cui si tratta, un dipendente del Comune di Villafranca Tirrena  arrivato secondo nella selezione interna per l’attribuzione di posizione organizzativa (cat. D3 – profilo funzionario tecnico manutentivo) spera di poter prendere il posto (resosi nel frattempo vacante) del primo classificato, ma l’amministrazione fa però una scelta diversa e nomina un’altro concorrente.

A questo punto il dipendente escluso, ritenendo di possedere tutti i requisiti necessari per assumere l’incarico presso l’ufficio Tecnico, chiede di poter esaminare il fascicolo personale del candidato scelto, ma l’amministrazione nega l’accesso e inizia così un contenzioso dinnanzi al Giudice del Lavoro.

Il Comune decide di costituirsi in giudizio ed eccepisce prima di tutto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e contestualmente argomenta i motivi che l’hanno indotta a negare la visione degli atti relativi alla procedura.

Al riguardo evidenzia che:

  • “…mancava in capo al dipendente la motivazione circa l’interesse all’accesso, per genericità, visto che si chiedeva genericamente l’accesso al fascicolo personale di un’altra persona, e per difetto di legittimazione dal momento che non chiedeva gli atti relativi alla nomina del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune, ma di visionare il suo curriculum”…

  • ‘’….trattandosi di posizione organizzativa questa poteva essere conferita a ‘’intuitu personae’’ e che quindi rimaneva salvo il potere discrezionale del sindaco e quindi dell’Amministrazione stessa…..’’.

Il dipendente quindi, si rivolge ai giudici amministrativi, i quali mettono subito in risalto come nel caso in esame l’affidamento della posizione organizzativa non appare caratterizzata da un particolare rapporto ‘’..fiduciario fra il livello di indirizzo politico e quello gestionale..’’.

Quanto sopra e facilmente ravvisabile nelle previsioni contenute nell’art. 9, comma 1, del CCNL del 31 marzo 1999 – Comparto Regioni ed Enti locali “ Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative’’ secondo il quale ’’…Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti (…) previa determinazione di criteri generali da parte degli enti…’’.

Tenuto conto quindi che la posizione organizzativa di cui sopra appare incardinata all’interno della struttura burocratica gestionale dell’Ente senza essere di conseguenza legata da un rapporto di coesione con il livello di indirizzo politico non si può dunque ritenere che il suo conferimento si fondi ‘’…su valutazioni personali coerenti con l’indirizzo politico del Sindaco…”.

Pertanto ne consegue che all’interno del nostro ordinamento le ipotesi di attribuzione di incarichi ‘’intuitu personae’’ costituiscono un’eccezione al sistema previsto dalla normativa di riferimento e che nella fattispecie il conferimento delle p.o. non rientrano nelle attività di diretta collaborazione con il livello di indirizzo politico, vale a dire ‘’in quelle di maggiore coesione con gli organi politici (segretario generale, capo dipartimento e altri equivalenti)’’.

Sulla base di queste motivazioni, i giudici accolgono il ricorso e prescrivono al Comune l’obbligo di mostrare il fascicolo personale del vincitore, anche se ‘’……. limitatamente ai documenti che abbiano influenza sul provvedimento di conferimento della posizione organizzativa, in ciò ricompresi anche i titoli curriculari ai fini di tale conferimento”.

La spiegazione sicuramente va ricercata nella fondamentale distinzione funzionale dei compiti tra organi politici e burocratici e cioè tra l’azione di governo, che è legata ai voleri di una certa maggioranza politica, e l’azione dell’amministrazione che invece non può essere di parte ma va condotta nell’interesse di tutti.

Piazza Lidia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento