A quanto ammonta l’indennità giornaliera per l’infortunato con inabilità temporanea?

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A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l’inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta, ai sensi dell’art. 68 del d.P.R. 1124/1965, all’infortunato un’indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione giornaliera; ove la durata dell’inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell’indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75% della retribuzione giornaliera.

 

Mentre per il periodo c.d. di carenza, relativo ai giorni precedenti, resta obbligato il solo datore di lavoro, il quale è tenuto a pagare l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio o del palesarsi della malattia, e il 60% per i successivi tre giorni, salve le migliori condizioni previste da norme di legge o da contratti collettivi o individuali di lavoro.

 

Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni. Invece, per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l’indennità giornaliera – ai sensi dell’art. 68, comma 4, del d.P.R. 1124/1965 – decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell’infortunato ed è corrisposta nella misura del 65% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza, anche dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute e senza che sia attribuito rilievo a variazioni retributive contrattuali o agli aumenti del costo della vita rilevati dall’Istat, avendo il legislatore considerato il carattere temporaneo e la durata normalmente limitata dell’erogazione.

 

L’indennità in esame viene corrisposta dall’Inail; però, l’art. 70 del d.P.R. 1124/1965 prevede che il datore di lavoro può anticipare il pagamento dell’indennità per inabilità temporanea all’infortunato o a chi è colpito da malattia professionale, quando ne sia richiesto dall’Inail ovvero ne sia obbligato per contratto collettivo e seguendo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore (Inail). L’ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall’Inail alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.

 

Detta norma, come il testo rende palese, è focalizzata sulla delega dell’Inail al datore di lavoro per l’anticipazione del pagamento della indennità per inabilità temporanea, e non sulla iniziativa del datore di lavoro. Tale sistema risulta profondamente diverso da quello delle prestazioni temporanee erogate dall’Inps, nelle quali la legge prevede come sistematica l’anticipazione della prestazione per iniziativa del datore di lavoro, il quale provvede poi, in sede di conguaglio con i contributi dovuti al medesimo ente previdenziale, a compensare le due poste del dare e dell’avere, operando su apposita modulistica predisposta dall’ente stesso, e dallo stesso poi controllata.

 

Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che a vantaggio del datore di lavoro che, pure senza esserne richiesto dall’Inail, ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. 1124/1965, abbia anticipato al lavoratore assente per infortunio l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, essendo obbligato da norma contrattuale a corrispondere la retribuzione anche per i giorni di assenza dal lavoro, si verifica l’ipotesi di surrogazione legale prevista dall’art. 1203, n. 3, c.c.; sicché il datore di lavoro ha una ragione di rivalsa nei confronti dell’Inail limitatamente alla parte corrispondente all’indennità giornaliera per inabilità temporanea spettante al dipendente infortunatosi .

 

Da ciò si ricava che la surrogazione legale opera in favore del datore di lavoro qualora sia obbligato per contratto ad erogare la retribuzione al lavoratore infortunato, anche senza richiesta dell’Inail. I due presupposti citati sono alternativi.

Staiano Rocchina

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