(a cura di) Sussiste la giurisdizione del g.a. sulle controversie relative ad una sanzione disciplinare sportiva

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Lo ha stabilito il T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE III TER con – sentenza 21 giugno 2007 n. 5645.
Sono cinque i punti importanti della sentenza in commento.
In particolare, secondo il TAR Lazio:
 1. Ai sensi dell’art. 2, L. 280/2003, sussiste la giurisdizione del g.a. sulle controversie relative ad una sanzione disciplinare sportiva -nella specie consistente nella penalizzazione in classifica dell’Arezzo s.p.a.-, tenuto conto della rilevanza per l’ordinamento giuridico statale delle situazioni giuridiche soggettive geneticamente connesse con la penalizzazione irrogata dall’ordinamento sportivo.
2. Le decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, organo al quale compete, ex art. 12 dello Statuto C.O.N.I., la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati, non costituiscono un lodo arbitrale ma hanno il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, in ragione della natura di interesse legittimo delle posizioni giuridiche azionate.
3. Il riconoscimento della natura amministrativa delle decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, non vale a configurare detta Camera come Autorità resistente nel successivo ricorso proposto in sede giurisdizionale, stante la configurabilità della qualifica di contradditore necessario in capo all’Autorità che ha emanato il provvedimento originariamente impugnato -nella specie la F.I.G.C.- e non a quella che ha adottato la decisione giustiziale.
4. Posto che le decisioni degli organi di giustizia sportiva costituiscono l’epilogo di procedimenti sostanzialmente amministrativi, seppure aventi forma giustiziale, le stesse non possono ritenersi presidiate dalle garanzie del giusto processo, con conseguente applicabilità alla giustizia sportiva, oltre che delle regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, solo di quelle caratterizzanti l’istruttoria procedimentale. Nella specie, pertanto, la circostanza che le persone fisiche componenti la Camera Arbitrale- C.A.F.- siano state nominate post-factum, non integra una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 Cost., attesa l’inapplicabilità di detta norma a tali organi.
 
5. L’inutilizzabilità in sede penale delle intercettazioni telefoniche, ove acquisite al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p., non può spiegare effetti oltre gli ambiti processuali penali, di guisa che le stesse sono apprezzabili in sede disciplinare -nella specie nel procedimento conclusosi con la penalizzazione inflitta dalla Corte Federale della F.I.G.C. all’A.C. Arezzo S.P.A.
Avv. ****************
REPUBBLICA    ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter
Composto dai Magistrati:
*********           *******                           Presidente
******                 *******                              Componente
*******               *******                              Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1308 del 2007 Reg. Gen. proposto dall’A.C. Arezzo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,   rappresentata e difesa dall’Avv. **************, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via XX Settembre n. 1;
 
CONTRO
 – Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli *********************** e *************, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58;
– Comitato Olimpico Nazionale Italiano – ********, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. *****************, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2;
 
 
della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, in persona del legale rappresentante pro tempore, della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, del Collegio arbitrale, in persona del Presidente pro tempore, del Rimini Calcio F.C. ******, dell’U.C. Albinoleffe S.r.l., della A.C. *************, del Treviso Football Club 1993 S.r.l., del Brescia Calcio S.p.a., del Frosinone Calcio S.r.l., del Vicenza Calcio S.p.a., della A.S. Bari S.p.a., della U.S. Triestina Calcio S.r.l., della Spezia Calcio S.r.l., della U.S. Lecce S.p.a., della **** Crotone S.r.l., della **** Modena S.p.a., della Verona Hellas Football Club S.p.a., del Pescara Calcio S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, soggetti tutti non costituiti in giudizio;
 
 
per l’annullamento
– della decisione resa dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. in data 12/12/2006, che ha confermato la decisione della Corte Federale della F.I.G.C., pubblicata l’1/9/06 con cui è stata inflitta alla società ricorrente la sanzione di sei punti di penalizzazione nella classifica del campionato italiano di calcio (serie B) da scontare nella stagione sportiva 2006 – 2007;
– della predetta decisione della Corte Federale della F.I.G.C. pubblicata l’1/9/2006;
– della delibera assunta dalla C.A.F. in data 17/8/2006, che ha inflitto all’Arezzo la sanzione di nove punti;
– di tutti gli atti del procedimento sanzionatorio, connessi e presupposti, ed in specie dei provvedimenti di nomina della C.A.F. e della Corte Federale assunti dalla F.I.G.C.;
– nei limiti dell’interesse, dell’art. 32 dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 21 del codice di giustizia sportiva, nella parte in cui non individuano requisiti oggettivi di nomina alle Corti federali; dell’art. 31 dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 26 del codice di giustizia sportiva nelle parti in cui non individuano i requisiti di nomina alla C.A.F.; degli artt. 6, IV comma, e 9, III comma, del codice di giustizia sportiva, ove si istituisce la fattispecie di responsabilità presunta in capo alle società sportive;
nonché per il risarcimento del danno
cagionato dai provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. e del C.O.N.I.;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7/6/2007, il Cons. ***************;
Udito l’Avv. Pesce per la ricorrente, l’Avv. ******* per la F.I.G.C. e l’Avv. ********* per il C.O.N.I.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con atto ritualmente notificato e depositato la società sportiva ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, recanti la comminatoria di una pesante penalizzazione nei propri confronti, a titolo di illecito sportivo, per fatti connessi alla vicenda della c.d. "calciopoli", insorta nella stagione calcistica 2005/2006.
Il tutto nasce dall’intercettazione di una telefonata intercorsa il 16/5/05 tra il sig. **********, designato come guardalinee per la delicata partita Arezzo – Salernitana, disputata il precedente 14/5, e terminata con il risultato di 1 – 0, ed il sig. *****, dirigente del Milan ed amico del primo, ove si riferisce di un incontro e di una conversazione intervenuta a Coverciano tra il medesimo ********** ed il sig. ******, vicecommissario della CAN ed incaricato della formazione fisica e tecnica degli assistenti di gioco, nel corso della quale il ****** avrebbe riservatamente rappresentato al proprio interlocutore di seguire con attenzione la competizione sportiva; nel corso della telefonata, inoltre, il ********** riferisce di un paio di episodi di giuoco da lui segnalati all’arbitro (che non li aveva ritenuti fallosi) inseriti in azioni di gioco che avrebbero potuto portare al pareggio della Salernitana.
Deduce a sostegno del ricorso principale i seguenti motivi di diritto :
1) Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge; violazione dell’art. 25, I comma, della Costituzione; nullità radicale del procedimento.
L’art. 25 della Costituzione impone che siano predeterminati con una norma primaria i meccanismi di individuazione del giudice e che essi non siano soggetti al potere discrezionale di una qualunque Autorità.
Nel caso di specie nessuno di tali requisiti sussiste; alla scelta del giudice si è provveduto post factum, e non già nell’esercizio di un’attività vincolata, ma sulla base di una decisione fondata sull’intuitus personae.
Il principio della precostituzione del giudice per legge non si limita all’identificazione dell’ufficio giudiziario, ma si estende anche all’individuazione del giudice – persona fisica componente dell’organo giudicante.
Né lo statuto della F.I.G.C., né il codice di giustizia sportiva prevedono criteri di nomina dei giudici sportivi, tanto della Corte federale, quanto della C.A.F.
2) Violazione dell’art. 102, II comma, della Costituzione; violazione del divieto di istituire giudici straordinari; violazione dell’art. 111 della Costituzione; nullità radicale del procedimento.
Giudice straordinario è quello costituito dopo che si è verificata la vicenda da giudicare.
Nella fattispecie in esame, è successo che un ufficio che non esiste secondo l’organizzazione giudiziaria stabile dell’ordinamento sezionale è stato creato ad hoc, post factum.
3) Violazione dell’art. 51 del c.p.c.; violazione dell’art. 111, II comma, della Costituzione e dell’art. 6 della C.E.D.U. del 14/11/1950, resa esecutiva in Italia con la legge 4/8/1955, n. 848; nullità radicale delle decisioni assunte nella fase procedimentale.
I giudici che hanno concorso a comporre gli organi che hanno deciso nella presente vicenda di giustizia sportiva non erano imparziali, in ragione delle modalità della loro designazione, e dunque avrebbero dovuto astenersi, alla stregua di quanto disposto dall’art. 51 del c.p.c.
In quanto nominati intuitu personae, senza criteri predeterminati e senza motivazione, i giudici designati dall’Autorità possono avere subito un’indebita influenza.
La violazione dell’obbligo di astensione per "interesse diretto" nella causa determina la nullità delle deliberazioni assunte con il concorso dei giudici che vi si sono sottratti.
4) Violazione del principio di tassatività e delle norme che governano i procedimenti sanzionatori, anche in relazione all’art. 111 della Costituzione.
Alla società ricorrente viene contestata una fattispecie di responsabilità presunta ex art. 9, III comma, del codice di giustizia sportiva.
Si tratta di una figura di responsabilità sconosciuta all’ordinamento, che va anche oltre i confini della già claudicante responsabilità oggettiva.
Inoltre, in linea di principio, la presunzione di responsabilità può essere vinta con la prova di un fatto positivo, ossia con l’adozione di tutte le cautele necessarie; mai un fatto negativo può essere provato da colui in capo al quale è posto l’onere di scagionarsi, salvo non volere istituire una forma di prova impossibile.
Nella vicenda controversa è agevole riscontrare la violazione dei predetti principi, in quanto nessuna relazione esisteva tra la società ed i soggetti intercettati, ed inoltre la società avrebbe dovuto offrire una prova negativa.
5) Violazione dell’ordinamento della giustizia sportiva (art. 30 dello statuto della F.I.G.C.); violazione dell’art. 15 della Costituzione; difetto di istruttoria.
La responsabilità dell’Arezzo è desunta solamente dall’intercettazione di una telefonata intercorsa tra persone ad essa non legate.
Non esiste un fatto specifico da cui ricavare che la partita si è risolta in un certo modo grazie all’intervento del guardialinee, (intervento) che, d’altro canto, è stato condiviso dall’arbitro.
L’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche non è prevista dall’ordinamento sportivo e le stesse risultano acquisite da procedimenti penali.
In realtà, le intercettazioni non possono essere utilizzate al di fuori del processo penale; e comunque non sono in grado di porsi quale unico mezzo di prova; il che ridonda anche in difetto di istruttoria.
6) Violazione dell’art. 12 del codice di giustizia sportiva; errore nei presupposti; ingiustizia manifesta.
Ex art. 12, I comma, del codice di giustizia sportiva la società ritenuta responsabile di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento di una sola gara non può essere punita con la penalizzazione di punti da scontare in altro campionato.
Ciò comporta che la sanzione gravata è illegittima, oltre che sproporzionata, sia in assoluto, che avuto riguardo alle sanzioni inflitte ad altre squadre di serie A e B parimenti coinvolte in procedimenti disciplinari per fatti di ben maggiore gravità.
7) Violazione degli artt. 6 e 9 del codice di giustizia sportiva; manifesta illogicità e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria.
Dalla intercettazione telefonica non si ravvisa la configurabilità degli estremi della fattispecie sanzionata, ed in particolare del tentativo e del conseguimento di un vantaggio.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, vengono dedotte le seguenti ulteriori censure :
8) Inesistenza del c.d. lodo per difetto di rituale sottoscrizione; violazione delle regole che presiedono alla formazione e sottoscrizione del lodo arbitrale rituale (artt. 823 e ss. del c.p.c.); violazione dei principi generali che presiedono alla formazione e sottoscrizione dei provvedimenti amministrativi, specie ad opera di organi collegiali c.d. perfetti; violazione e falsa applicazione della natura del c.d. lodo arbitrale, per come inteso dalla giurisprudenza amministrativa.
Il lodo impugnato è stato deliberato in Roma in data 24/11/2006, ma è poi stato sottoscritto dai vari arbitri in diversi luoghi e differenti date.
Ciò significa che il lodo non è stato sottoscritto nel medesimo luogo e nel medesimo momento ad opera di coloro che ne hanno deliberato, in qualità di arbitri, il contenuto.
In realtà, è, questa, una facoltà che è concessa agli arbitri solo in caso di arbitrato rituale (art. 823 c.p.c.), fattispecie non ricorrente nel caso di specie, ove si verte, piuttosto, alla presenza di un provvedimento amministrativo vero e proprio, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale.
In ragione di ciò, occorre ricordare che per i provvedimenti amministrativi imputabili ad un collegio perfetto è necessaria la contestualità fra deliberazione e sottoscrizione della decisione.
9) Violazione degli artt. 808 ter ed 824 bis del c.p.c.; violazione dei principi generali che presiedono alla formazione e sottoscrizione dei lodi arbitrali irrituali; violazione dei principi concernenti la natura negoziale del lodo arbitrale irrituale.
Ad identica conclusione dovrebbe pervenirsi anche ove il lodo in questione sia inteso, anziché come provvedimento amministrativo, in termini di lodo arbitrale irrituale; ed invero anche i negozi giuridici sono sottoscritti non appena deliberati nel contenuto, in ossequio al principio di contestualità spaziale e temporale.
E’ certo altresì che non si applica al lodo irrituale la normativa valevole per quello rituale.
10) Violazione dell’art. 15 della Costituzione; non utilizzabilità ed inesistenza delle intercettazioni telefoniche; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione degli artt. 271 e 266 del c.p.p.
L’acquisizione delle intercettazioni telefoniche da parte della F.I.G.C. è avvenuta a norma dell’art. 2, III comma, della legge n. 401/89; si tratta degli atti del procedimento penale n. 43915/02 della Procura della Repubblica di Napoli e del decreto di autorizzazione alle intercettazioni del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 28/2/2005.
Ad ogni buon conto, la ricorrente contesta la veridicità della trascrizione della intercettazione utilizzata; tra l’altro, il verbale non reca la sottoscrizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria che lo avrebbe predisposto.
Inoltre i provvedimenti impugnati non hanno attribuito alcun rilievo alle dichiarazioni rilasciate e firmate da ****** e ********** il 5 ed il 10 giugno 2006, riguardanti la partita Arezzo – Salernitana, il che è, di per sé, sintomo di eccesso di potere.
Si consideri ancora che l’utenza in uso al Meani è stata sottoposta ad intercettazione a partire dal 7/3/05, quando il ***** non era ancora iscritto nel registro delle notizie di reato, circostanza verificatasi solamente il successivo 11/5/06 per il reato previsto dall’art. 1 della legge n. 401/89 (che, tra l’altro, non consente le intercettazioni alla stregua di quanto disposto dall’art. 266 del c.p.p.).
Ciò comporta che le intercettazioni all’utenza del ***** sono state eseguite al di fuori dei casi consentiti, con conseguente inutilizzabilità delle medesime a norma dell’art. 271 del c.cp.p.
Va ancora considerato che la Federazione non ha acquisito ulteriori prove rispetto alla intercettazione della telefonata tra ***** e **********; il che appariva invece doveroso in considerazione di un quadro probatorio confuso, debole e contraddittorio.
Si sono costituiti in giudizio il C.O.N.I. e la F.I.G.C. eccependo, nel loro insieme, l’inammissibilità del ricorso anzitutto per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo vertendosi al cospetto di una sanzione disciplinare sportiva, consistente nella penalizzazione in classifica, e poi perché trattasi di pronuncia arbitrale impugnabile solamente per vizi della volontà ove ritenuta arbitrato irrituale, ovvero nei limiti dell’art. 829 del c.p.c. ove ritenuta arbitrato rituale, ed ancora eccependo l’inammissibilità parziale del ricorso principale (ed in particolare delle prime quattro censure), ove l’atto impugnato sia ritenuto un provvedimento amministrativo in ragione del mancato rispetto della regola del c.d. vincolo dei motivi, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso principale e dei motivi aggiunti; il C.O.N.I. ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nell’assunto della non imputabilità al medesimo del lodo arbitrale ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, ultimo comma, del regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
All’udienza del 7/6/2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. – Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sollevata dalla F.I.G.C. nell’assunto che oggetto del gravame è una sanzione disciplinare sportiva (consistente nella penalizzazione in classifica), destinata ad esaurire i propri effetti nell’ambito dell’ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l’ordinamento statale, alla stregua anche di quanto disposto dall’art. 2 della legge 17/10/2003, n. 280.
Non ignora il Collegio la serietà degli argomenti difensivi posti a sostegno dell’eccezione di difetto di giurisdizione, ed in particolare è consapevole della opinabilità di un criterio che fonda, in ultima analisi, la competenza giurisdizionale sugli effetti indiretti che possono scaturire dall’applicazione di una sanzione sportiva.
Purtuttavia la Sezione ha finora riconosciuto, ancorché implicitamente, la propria giurisdizione, pure in fattispecie similari concernenti l’impugnativa di sanzioni disciplinari (anche connesse alla vicenda di "calciopoli") da parte di società sportive, sulla base di un’interpretazione estensiva del combinato disposto dell’art. 1, II comma, e dell’art. 2, I comma, lett. b), della legge n. 280/03, con la conseguenza che prevalenti ragioni di coerenza sconsigliano (tanto più alla luce del contenuto della decisione) di sottoporre a revisione il proprio precedente indirizzo (cfr., ad esempio, T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 1/9/2006, n. 7910).
Ciò, è evidente, nella considerazione che non può negarsi, come dimostra, del resto, proprio la vicenda dell’Arezzo, che, per effetto della penalizzazione, è incorso nella retrocessione nella serie inferiore, una rilevanza per l’ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive geneticamente connesse con la penalizzazione irrogata dall’ordinamento sportivo.
2. – Deve poi essere esaminata l’ulteriore eccezione di inammissibilità fondata sulla natura giuridica della decisione emessa dal Collegio arbitrale, e che ha come corollario anche la richiesta di estromissione dal giudizio del C.O.N.I.
A questo riguardo, le parti resistenti assumono che l’atto impugnato ha natura arbitrale, trovando tale tesi ulteriore conferma nella considerazione che la controversia, di per sé non arbitrabile ai sensi dell’art. 27, III comma, dello Statuto federale all’epoca vigente, sia stata portata alla cognizione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport a seguito di uno specifico accordo compromissorio, e quindi di un’investitura ad hoc.
Ritiene il Collegio che anche tale eccezione, pur nella problematicità delle questioni giuridiche evocate, debba essere disattesa.
Anzitutto, la documentazione versata in giudizio non consente di evincere una specifica natura del lodo arbitrale, oggetto del presente gravame, in quanto dal medesimo si evince solamente, a fronte dell’istanza arbitrale presentata dall’A.C. Arezzo, una declaratoria di ammissibilità della medesima, nell’assunto, tra l’altro, che la F.I.G.C. non ha contestato la competenza ed anzi ha successivamente presentato la dichiarazione del Commissario straordinario, legale rappresentante pro tempore, di "espressa accettazione dell’arbitrato, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 27 ************".
La stessa "istanza di arbitrato" non permette di prefigurare un accordo compromissorio non inquadrabile nella ordinaria procedura arbitrale prevista dall’ordinamento sportivo in forza della clausola compromissoria, e configurata come ultima fase della c.d. "pregiudiziale sportiva".
Ricondotta in questi limiti, la questione della natura giuridica del lodo arbitrale assume i connotati del déjà – vu.
Senza ripercorrere tutte le tappe della giurisprudenza, è sufficiente ricordare come la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025 abbia ritenuto che le decisioni della Camera di Conciliazione e di *********, organo cui compete, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati, previo esaurimento dei ricorsi interni alla singola Federazione, non costituiscono lodo arbitrale, ma rappresentano la pronuncia in ultimo grado della giustizia sportiva ed hanno il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo; con la conseguenza che nei confronti delle suddette decisioni, seppure emesse con le forme e le garanzie del giudizio arbitrale, non vige la limitazione dei mezzi di impugnazione previsti dall’art. 829 del c.p.c. per i lodi arbitrali.
La Sezione, non condividendo l’ipotesi ricostruttiva di un’attività amministrativa in forma arbitrale, con la sentenza 7/4/2005, n. 2571, è pervenuta alla diversa opzione ermeneutica che ravvisa nella decisione della Camera un lodo irrituale, con conseguente esclusione di un sindacato pieno da parte del giudice statale, che è peraltro consentito nei confronti del provvedimento amministrativo originario, adottato dalla Federazione o dal C.O.N.I.
Peraltro con la successiva decisione 9/2/2006, n. 527, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha ribadito il proprio orientamento, confermando la tesi della natura amministrativa del giudizio della Camera di Conciliazione e Arbitrato, essenzialmente in ragione del natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e della incompromettibilità in arbitri di tali posizioni giuridiche soggettive.
Spettando al giudice d’appello la funzione nomofilattica, strumentale rispetto al valore imprescindibile della certezza del diritto, in assenza di elementi nuovi, che diano alimento all’attività ermeneutica, ritiene il Collegio di dover conformarsi al dictum del Consiglio di Stato in ordine alla natura amministrativa della decisione della Camera arbitrale.
Ciò impone anzitutto di disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso, argomentata dalle parti resistenti nella duplice prospettiva che si tratti di lodo rituale, ovvero irrituale.
Al contempo, deve peraltro essere precisato come la configurazione in termini di provvedimento amministrativo della decisione del Collegio arbitrale non comporti l’inammissibilità del ricorso principale (e conseguenzialmente anche dei motivi aggiunti, di "prima generazione") per la mancata evocazione in giudizio della Camera arbitrale, od, ancora, del Collegio arbitrale.
Ed invero, sotto questo profilo, in disparte la considerazione che apparirebbe ben strano evocare in giudizio come contraddittore l’organo che ha deciso, in sede di riesame giustiziale, su di un reclamo amministrativo, si deve comunque considerare che seppure l’art. 19 del regolamento camerale, al quinto comma, dispone che il lodo è imputabile esclusivamente al Collegio arbitrale o all’arbitro unico, ed in nessun caso può essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I., ciò non può automaticamente valere a configurare detto organo come Autorità resistente, occorrendo, verosimilmente, allo scopo, un’autorizzazione legislativa al conferimento di una potestà pubblicistica.
In ogni caso, come statuito, nella materia in esame, dalla già richiamata decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 527/2006, in applicazione analogica della disciplina concernente i ricorsi amministrativi, seppure "la decisione del ricorso gerarchico (proprio od improprio), specialmente quando è confermativa del provvedimento impugnato, sostituisce ed assorbe il provvedimento stesso, va anche rilevato che, nella giurisprudenza amministrativa si è sempre ritenuto che, nel caso di successivo esperimento della tutela giurisdizionale, si determinano effetti devolutivi che consentono al giudice non solo di pronunciarsi sulla decisione gerarchica, ma altresì di sindacare il provvedimento sottostante (con conseguente carenza di interesse alla contestazione dei vizi propri della decisione giustiziale quando siano dedotti, con effetto devolutivo, vizi, in astratto risolutivi per la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, che affettano il provvedimento sottostante) considerando legittimo contraddittore l’autorità che ha emanato il provvedimento impugnato e non quella che ha adottato la decisione giustiziale".
Nella vicenda controversa appare dunque inequivoco come contraddittore necessario sia la F.I.G.C.
3. – Diverso spessore, nel descritto background pubblicistico, viene invece ad assumere l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso con riguardo al c.d. vincolo dei motivi, in ragione del quale non potrebbero trovare ingresso in questa sede le prime tre censure del ricorso principale, con le quali si deducono vizi procedimentali, nonché la quarta censura concernente l’impugnativa dell’art. 9, III comma, del codice di giustizia sportiva, ossia della norma che prevede la responsabilità presunta, in quanto non previamente dedotte in sede amministrativo – arbitrale.
L’eccezione merita sostanziale condivisione.
Occorre muovere dalla considerazione che, effettivamente, con l’istanza di arbitrato del 26/10/06 l’Arezzo S.p.a. si è limitata a dedurre l’insussistenza dell’illecito (1° motivo), a contestare la configurabilità di una propria responsabilità presunta ex art. 9 del codice di giustizia sportiva (2° motivo), ed infine ad invocare una riduzione della penalizzazione (3° motivo).
Sono dunque effettivamente rimaste estranee alla fase amministrativa le censure, dedotte in questa sede, relative ai vizi procedimentali, e soprattutto quella che sorregge l’impugnativa delle norme del codice di giustizia sportiva che disciplinano la fattispecie della "responsabilità presunta" delle società sportive.
Anche in questa prospettiva, il Collegio non può che richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, coerentemente con la premessa della natura di atto amministrativo del "lodo arbitrale", ritiene inammissibili le censure dedotte per la prima volta in sede giurisdizionale.
Ciò nella considerazione che l’art. 2 della legge n. 280/03 ha previsto che gli atti della federazioni sportive possono essere impugnati in sede giurisdizionale solo dopo la preventiva impugnazione, quale condizione di procedibilità, innanzi alla Camera arbitrale, dovendo trovare contemperamento i principi sulla tutela giurisdizionale con quelli sull’autonomia dell’ordinamento sportivo (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 19/6/2006, n. 3559).
4. – Peraltro, anche a volere interpretare non restrittivamente tale indirizzo giurisprudenziale, non applicando dunque al rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione statale la preclusione della previa deduzione dei motivi (ad instar di quanto avviene nel rapporto tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale : in termini Cons. Stato, Sez. VI, 30/3/1994, n. 455; Cons. Stato, Sez. IV, 19/3/1996, n. 355), ma solo quella della previa impugnazione degli atti federali dinanzi alla Camera arbitrale, le prime tre censure del ricorso principale devono comunque essere disattese, perché infondate.
In particolare, è infondato il primo motivo del ricorso principale con il quale si deduce la violazione del principio, solennemente proclamato dall’art. 25 della Costituzione, del giudice naturale precostituito per legge, lamentandosi come, nella vicenda che ha portato all’adozione dei provvedimenti impugnati, tanto le persone fisiche componenti della C.A.F., quanto quelle della Corte federale siano state nominate post – factum, e per di più in assenza di un qualsivoglia criterio normativamente predeterminato.
Ed invero, a prescindere dal fatto che il principio della precostituzione del giudice prioritariamente impone che l’organo sia determinabile sulla base di regole vigenti nel dies facti, occorre considerare che l’invocata norma costituzionale non è certamente applicabile alla C.A.F. od alla Corte federale.
La Sezione ha avuto recentemente occasione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 8/6/2007, n. 5280) di ricordare come le decisioni degli organi di giustizia sportiva in questa sede gravati siano l’epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo.
Alla "giustizia sportiva" si applicano, dunque, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell’istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi.
Ora, a parte che la dedotta illegittimità della "tardiva" nomina dei componenti della C.A.F. non è stata dedotta da parte ricorrente dinanzi alla Corte federale, si è trattato comunque di atto dovuto, in ragione del fatto che, secondo quanto rappresentato dalla F.I.G.C. nei propri scritti difensivi, erano venuti a mancare nell’"organico" della C.A.F. ben quattordici componenti (a seguito della delibera del C.S.M. del 15/6/2006) con la conseguenza che ne rimanevano in carica solamente dodici componenti, e dunque un numero inferiore a quanto prescritto dall’art. 31, II comma, dello Statuto federale, e dall’art. 26, II comma, del codice di giustizia sportiva.
Di qui l’indifferibilità di un provvedimento del Commissario straordinario di reintegra dell’organico della C.A.F.
4.1. – Le considerazioni ora esposte inducono a respingere anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, con cui si lamenta, con argomentazioni similari a quelle poste a sostegno della violazione dell’art. 25 della Costituzione, l’infrazione del divieto di istituire giudici straordinari, nonché la violazione dell’art. 51 del c.p.c.
Sotto il primo profilo, anche a prescindere dalla genericità della censura, appare sufficiente ribadire, ancora una volta, come siano inapplicabili agli organi di giustizia sportiva le norme di rango costituzionale che concernono l’attività giurisdizionale e l’organizzazione dei plessi giudiziari.
Per quanto riguarda poi l’asserito dovere di astensione del giudice avente interesse diretto nella causa, in ragione delle modalità di designazione, cui corrisponderebbe un diritto soggettivo della parte alla ricusazione del giudice che tale obbligo abbia disatteso, quanto sopra osservato circa le ragioni della reintegra dell’organico della C.A.F. (ammesso che a tale circostanza alluda parte ricorrente) depone per l’infondatezza della censura.
E comunque, a ragionare, ma impropriamente per quanto già osservato, in termini processuali, la presenza di un iudex suspectus doveva essere quanto meno denunciata alla Corte federale che sarebbe così stata chiamata ad esercitare un controllo specifico sul contenuto della pronuncia resa con il concorso del medesimo.
Nella prospettiva del procedimento amministrativo, invece, ove, in generale, la ricusazione costituisce una facoltà, e non un onere, sì che il difetto di legittimazione dei titolari della potestas decidendi può essere fatta valere anche con l’impugnativa del provvedimento finale, occorre peraltro considerare che la lamentata parzialità non è stata in alcun modo allegata, ma è solo presunta, o, forse meglio, data per scontata.
Non è stata comunque dedotta la sussistenza di alcuna delle ragioni di astensione codificate dall’art. 51 del c.p.c.
4.2. – Le considerazioni esposte nel punto sub 3) della presente motivazione inducono invece a ritenere inammissibile la censura obiettivamente più delicata del gravame, e cioè il quarto motivo mediante il quale si contesta, impugnandosi la prescrizione regolamentare che la prevede, la legittimità della responsabilità presunta, deducendosi che nessuna relazione esisteva tra l’Arezzo ed i "soggetti intercettati", ed, ancora, l’impossibilità, per la società, di fornire una prova negativa.
Non può negare il Collegio come tale ipotesi di responsabilità ponga (ben più della responsabilità oggettiva, comunque fondata sul rapporto di causalità) problemi di compatibilità con i principi che governano i procedimenti sanzionatori, e forse anche con i modelli di responsabilità conosciuti dall’ordinamento giuridico statale.
Va però aggiunto come proprio tali ragioni, che attengono, in definitiva, all’enucleazione dei limiti di relazione sistemica tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, imponevano che della relativa questione fosse investito l’organo arbitrale, a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, e nel rispetto della clausola compromissoria accettata dai soggetti dell’ordinamento federale quale parte integrante del vincolo associativo.
Come si è già osservato, si desume tanto dalla disamina del lodo arbitrale, quanto dalla lettura dell’istanza di arbitrato, che la società ricorrente in sede arbitrale non ha impugnato, od almeno contestato la legittimità dell’art. 9, III comma, del codice di giustizia sportiva (alla cui stregua "le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commesi da persone ad esse estranee"), ma ha solamente dedotto l’insussistenza in concreto di una siffatta responsabilità.
5. – Con il quinto motivo di ricorso si deduce poi il difetto di istruttoria, nella prospettiva che la sanzione gravata troverebbe il proprio supporto probatorio esclusivamente nell’intercettazione della conversazione telefonica intercorsa tra ***** e **********, da cui sarebbe stata erroneamente inferita l’alterazione del risultato della gara Arezzo – Salernitana.
Anche tale censura non appare meritevole di positiva valutazione.
Giova premettere come le intercettazioni telefoniche provenienti dal procedimento penale pendente dinanzi all’Autorità giudiziaria napoletana sono state acquisite dagli uffici federali ai sensi dell’art. 2, III comma, della legge 13/12/1989, n. 401, che consente agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti del procedimento penale a norma dell’art. 116 del c.p.p.
Dette intercettazioni sono state legittimamente valutate in sede amministrativa, in conformità del principio di libera utilizzazione degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi, che opera in assenza di un principio di tipicità dei mezzi di prova.
Quanto poi alla loro valenza probatoria, non può essere trascurato come anche la giurisprudenza penale, ai diversi fini del giudizio penale, costantemente afferma che nell’interpretazione dei fatti comunicativi le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque della struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicchè le valutazioni del giudice di merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccetabili (difetto della giustificazione esterna), ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna) (in termini Cass. pen., Sez. V, 9/2/2007, n. 5699, nonché Cass. pen., Sez, V, 16/2/2000, n. 6350).
Nel caso di specie, l’interpretazione del significato delle intercettazioni coinvolgenti l’Arezzo è adeguatamente e logicamente motivata nelle decisioni degli organi federali, e risulta compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo la formula ricorrente nella giurisprudenza penale.
Ne deriva, ancora, che l’interpretazione del fatto comunicativo (e cioè della conversazione intercettata) è incensurabile in questa sede di giurisdizione di legittimità, seppure esclusiva.
6. – Con il sesto mezzo si allega la violazione dell’art. 12 del codice di giustizia sportiva, nell’assunto che detta norma non consenta l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti da scontare in altro campionato in caso di alterazione del risulato di una sola gara, quale che sia il titolo di responsabilità.
La censura è infondata, se non anche inammissibile per non essere stata dedotta in sede amministrativa.
Ed, invero, la norma applicabile al caso di specie non è l’art. 12 del codice di giustizia sportiva, ma l’art. 6 dello stesso corpus normativo, il quale, con riferimento all’illecito sportivo, al quarto comma, stabilisce, con previsione esaustiva, che "se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 9, comma 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. f), g), h) e i)".
E’ proprio l’art. 13, sub lett. f), a contemplare la sanzione della "penalizzazione di uno o più punti in classifica", aggiungendo che "la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente".
Quanto alla dedotta ingiustizia manifesta, va ricordato come tale figura sintomatica dell’eccesso di potere (similarmente alla disparità di trattamento) richiede che situazioni identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ed è evidente che tale giudizio di equivalenza risulta precluso dall’accertamento di autonome fattispecie di responsabilità.
7. – Con l’ultimo motivo del ricorso principale si deduce l’insussistenza della responsabilità presunta per la commissione di un illecito sportivo, in quanto non risulta provato il coinvolgimento (e/o la conoscenza) dell’Arezzo nei fatti contestati al **********.
Il mezzo è infondato, e non merita dunque una positiva valutazione.
Occorre considerare al proposito che l’illecito sportivo (di cui all’art. 6 del codice di giustizia sportiva) si configura come illecito di pericolo, o, meglio, a consumazione anticipata, concretandosi nel "compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica".
Non assume dunque rilievo la condotta assunta in campo dal **********, ed in particolare se la di lui condotta sia stata effettivamente parziale, quanto piuttosto l’idoneità degli atti compiuti a mettere in pericolo il bene protetto.
Al contempo, e nei limiti del sindacato di legittimità concesso al giudice amministrativo, la disamina della trascrizione della comunicazione telefonica intercorsa tra ***** e ********** consente di ritenere immune da vizi logici la decisione della Corte federale laddove afferma che "dagli atti si ricavano elementi che … consentono di ritenere fallita, e, dunque, non pienamente integrata, la prova, incombente sull’incolpata, della estraneità all’illecito e della correlativa inconsapevolezza".
Depone quanto meno nel senso della conoscenza, da parte dell’Arezzo, della condotta illecita di terzi quella parte della conversazione intercettata, ovviamente contestualizzata, in cui il **********, su domanda del *****, identifica nella società odierna ricorrente il soggetto che sta facendo pressioni sul vice – designatore ******.
8. – Con il primo ed il secondo motivo aggiunto, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, la società ricorrente deduce poi l’inesistenza del lodo, o comunque la sua illegittimità per difetto di rituale sottoscrizione, assumendo come solamente in caso di arbitrato rituale, ex art. 823 del c.p.c., sia consentita la scissione tra il momento deliberativo ed il momento della sottoscrizione della decisione, risultando invece ciò precluso sia nel caso in cui il lodo si configuri in termini di provvedimento amministrativo, sia nel caso in cui lo si ritenga un lodo irrituale, di natura dunque negoziale.
Le censure sono destituite di fondamento.
E’ infatti l’art. 19 del regolamento camerale, neppure fatto oggetto di gravame, a prevedere che "il lodo è deliberato dallo organo arbitrale riunito in conferenza personale a maggioranza dei voti"; il secondo comma stabilisce altresì, ai fini che qui rilevano, come "i componenti del collegio arbitrale prima del deposito possano sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purchè dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria".
Ne discende che, quale che sia la natura giuridica del lodo in esame, e senza che possa assumere rilievo la circostanza che l’organo arbitrale sia un collegio perfetto, risulta comunque certamente consentita la dissociazione tra la deliberazione e la sottoscrizione del lodo.
9. – Con l’ultima censura si deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, acquisite dalla F.I.G.C., ai sensi del combinato disposto degli artt. 266 e 271 del c.p.p., oltre che l’insufficienza del quadro probatorio posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio.
Il mezzo è infondato, se non anche irricevibile per tardività.
Con riferimento al profilo probatorio, i limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo, preclusivi di una nuova valutazione di merito, consentono di fare rinvio a quanto già precedentemente esposto, in particolare al punto sub 7) della motivazione.
Per quanto concerne invece la pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto asseritamente acquisite al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 del c.p.p., ritiene il Collegio sufficiente osservare come il divieto di utilizzazione concerne il procedimento penale, e comunque richiede un accertamento che rientra nella competenza esclusiva del giudice penale (Cass., Sez. I, 30/3/1993, Grosoli ed altri), il quale dispone la distruzione della relativa documentazione (art. 271, III comma, del c.p.p.).
Deve dunque condividersi l’orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche non può spiegare effetti oltre gli ambiti processuali penali e, pertanto, non può impedire l’apprezzamento delle stesse in sede disciplinare (così T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 19/4/2001, n. 1199).
10. – In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso, con la connessa domanda risarcitoria, deve essere respinto, in quanto infondato.   
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.6.2007

Matranga Alfredo

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