(a cura di:) Esame avvocati: è illegittima la valutazione negativa espressa dalla commissione per gli esami di avvocato in ordine alla prova orale sostenuta da un candidato, nel caso in cui tale prova sia stata dapprima sospesa, per la difficoltà di ident

Scarica PDF Stampa
E’ questo il principio con cui il TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – con la sentenza 8 maggio 2008 n. 3777 ha ritenuto illegittima la valutazione negativa espressa dalla commissione per gli esami di avvocato in ordine alla prova orale sostenuta da un candidato, nel caso in cui tale prova sia stata dapprima sospesa, per la difficoltà di identificare il candidato, dovuta ad una verifica sul relativo documento di identità, e successivamente, dopo quasi due ore dalla sospensione, sia stata ripresa, a seguito dell’esito degli accertamenti volti a rimuovere tale difficoltà, e dopo aver effettivamente accertato l’identità dell’interessato.
Per il TAR capitolino, infatti, può ritenersi che tali eccezionali circostanze in cui si è svolta la prova orale, abbiano inciso sulla quiete emotiva e sulla concentrazione del candidato, necessaria a sostenere la prova.
AVV. ****************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Prima Sezione
nelle persone dei Magistrati:
Dott. ******** de Lises Presidente
Dott. *******************************
Dott.****************************e, relatore
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971, la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3250 del 2008, proposto da
……..
rappresentata e difesa dall’Avv. ******************* presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via V. Spurinna n. 151
contro
Ministero della Giustizia – Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
per l’annullamento
della valutazione negativa della prova di esame orale per l’iscrizione all’albo degli avvocati per l’anno 2006, D.M. 26 giugno 2006, sostenuta il 28 gennaio 2008 dinanzi alla VI Sottocommissione, di cui al verbale della VI Sottocommissione del 28.1.2008 ore 15;
dei provvedimenti con cui è stata approvata la suindicata valutazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 16 aprile 2008, relatore il dott. *****************, gli avvocati di cui al relativo verbale;
Visti gli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente, in data 28 gennaio 2008, ha sostenuto la prova orale dell’esame per l’iscrizione all’albo degli Avvocati per l’anno 2006 ottenendo la valutazione complessiva di 135 punti, insufficiente, ai sensi dell’art. 17 bis, co. 5, R.D. 37/1934, a conseguire l’idoneità.
Con il presente ricorso, la dott.ssa ………. ha articolato i seguenti motivi d’impugnativa:
Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi in materia di trasparenza ed imparzialità. Violazione delle regole generali della procedura di esame per l’abilitazione forense.
Falsa applicazione dell’art. 19 R.D. 37/1934. Eccesso di potere, sviamento e perplessità.
Violazione dell’art. 26 R.D. 37/1934 e succ. mod.
Violazione dell’art. 17 bis R.D. 37/1934 e succ. mod.
La ricorrente ha altresì proposto istanza di risarcimento dei danni.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Come è stato rappresentato nel corso della camera di consiglio, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 26 della L. 1034/1971.
Il ricorso, infatti, è manifestamente fondato per quanto attiene all’azione impugnatoria e manifestamente inammissibile per quanto attiene all’azione risarcitoria.
Dal verbale del 28 gennaio 2008, con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente, emerge che la stessa ha avuto inizio alle ore 18.10, che "alle ore 18.25 a seguito di una verifica sul documento di identità prodotto si sospende la prova d’esame in quanto si ha difficoltà ad identificare la candidata ed in attesa di procedere ad una identificazione mediante dichiarazione di conoscenza personale" e che "a seguito delle notizie richieste alla postazione dei Carabinieri della Corte di Appello, si è avuto modo di accertare la identità della candidata alle ore 20.10 si riprende l’esame"; l’esame è poi terminato alle ore 20.45.
Il Collegio ritiene che, in ragione delle eccezionali circostanze in cui si è svolta la prova, rappresentate in ricorso ed emergenti dal relativo verbale, è fondata la censura con cui la dott.ssa ******* ha sostenuto che dette circostanze hanno inciso sulla propria quiete emotiva e sulla concentrazione necessaria a sostenere la prova.
Peraltro, si rivela fondata anche la doglianza con cui è dedotta la violazione dell’art. 26 del R.D. 37/1934 in quanto, sia pure con la ampia sospensione disposta dalla Commissione, la prova risulta avere avuto inizio alle 18.10 e termine alle 20.45 e la violazione del termine massimo di sessanta minuti, di per sé ordinatorio, in presenza degli ulteriori elementi sintomatici rilevati assume, nel caso di specie, portata viziante dell’intero svolgimento della prova.
Di qui, assorbite le ulteriori censure, la fondatezza dell’azione impugnatoria.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., viceversa, è inammissibile.
La ricorrente lamenta una lesione alla propria sfera psichica derivante da quanto accaduto, sicché il danno di cui chiede il risarcimento non deriva dal provvedimento impugnato, lesivo della propria posizione di interesse legittimo, ma dalle circostanze che si sono verificate durante lo svolgimento della prova.
Ne consegue, rilevato che il giudice amministrativo conosce delle questioni relative all’eventuale risarcimento del danno nell’ambito della sua giurisdizione, la carenza di giurisdizione del giudice adito atteso che il danno prospettato, non sussistendo un nesso di causalità con il provvedimento di inidoneità impugnato, non deriva dalla lesione di un interesse legittimo ma dalla lesione di un diritto soggettivo in una materia non rientrante nella giurisdizione amministrativa esclusiva.
3. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede sul ricorso in epigrafe:
accoglie l’azione impugnatoria e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e dispone la rinnovazione dello svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato in una data da fissare a cura della competente Commissione innanzi ad una diversa Sottocommissione;
dichiara inammissibile l’azione di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2008.
Dott. ****************                                     Presidente
Dott. *****************                                 Estensore
Depositata in Segreteria in data 8 maggio 2008.
 

Matranga Alfredo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento