(a cura di) – Consiglio di Stato, esame notaio, ricorso, parere pro veritate, al giudice della legittimità non è consentito sovrapporre alle determinazioni della commissione il parere reso da un soggetto terzo;

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E’ questo uno dei motivi con cui la IV Sezione del CdS ha respinto il ricorso in appello proposto da un aspirante notaio avverso la sentenza di primo grado con cui il TAR Lazio aveva rigettato il gravame proposto avverso l’esclusione dalle prove orali del concorso per notaio.
In particolare, secondo il massimo organo della Giustizia amministrativa, è infondata la censura relativa "…….al richiamo da parte dell’appellante al parere pro veritate reso da un docente universitario, il quale avrebbe concluso nel senso che gli errori riscontrati dalla Commissione esaminatrice erano in effetti insussistenti, atteso che spetta a quest’ultima ed in via esclusiva la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua".
                                    Avv. Alfredo Matranga
 
 
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9913 del 2006 proposto dall’ avv. ……….., rappresentato e difeso dall’ avv. Stefano Crisci ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Parigi n. 11, presso lo studio legale Carnelutti,
C O N T R O
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro  pro tempore, e la Commissione esaminatrice del concorso notarile indetto con D.M. 20 dicembre 2002, in persona del Presidente  pro tempore,  ambedue rappresentati e difesi dall’ Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici sono per legge domiciliati, e
N E I   CONFRONTI
della dott.ssa ……….., non costituita in questo grado del giudizio,
P E R L’ANNULLAMENTO,
della sentenza n. 6431/06 del 26 luglio 2006, con la quale la I Sez. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sede in Roma, ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento di non ammissione alle prove orali del concorso a duecento posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 20 dicembre 2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e della Commissione esaminatrice del concorso a n. 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 20 dicembre 2002;
Vista la memoria depositata in giudizio dal Ministero della giustizia e della succitata Commissione esaminatrice;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell’udienza del 22 maggio 2007, il Pres. Gennaro Ferrari; uditi per l’ appellante l’ avv. Crisci e per le Amministrazioni intimate l’ avv. Stato Giordano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto (n. 9913/06) notificato in data 10 novembre 2006   l’ avv. ……….. ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza in epigrafe indicata , con la quale la Sez. I del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, pronunciando sul ricorso (n. 1733/2005) da lui proposto avverso il provvedimento di esclusione dalle prove orali del concorso a duecento posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 20 dicembre 2002, lo ha respinto, ma ha integralmente compensato fra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Di detta sentenza l’ appellante, premessa una breve ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ha chiesto l’ annullamento, deducendo contro di essa i seguenti motivi di doglianza:
a) Carenza, incongruità, contraddittorietà e perplessità della motivazione della impugnata sentenza, atteso che le conclusioni alle quali quest’ ultima è pervenuta si pongono in palese contraddizione con le puntuali ragioni che avevano indotto lo stesso T.A.R. ad accogliere l’ istanza di sospensione degli effetti dell’ impugnato provvedimento di non ammissione alle prove orali a conclusione di una puntuale ed analitica disamina delle argomentazioni addotte dall’ originario ricorrente, che è invece del tutto mancata nella fase afferente al giudizio di merito;
b) Carenza, incongruità, contraddittorietà e perplessità della motivazione dell’ impugnata sentenza con riferimento al primo motivo del ricorso introduttivo con cui si era dedotto:“Eccesso di potere per difetto di motivazione – Erronea valutazione dei presupposti – Istruttoria carente o inadeguata o perplessa – Travisamento – Illogicità”, atteso che il ricorrente, nel sottolineare nel corso del giudizio di primo grado l’ assoluta correttezza delle conclusioni alle quali egli era pervenuto in tema di accollo e di delegazione, come d’ altro canto confermato dal parere reso da un esperto conoscitore della materia, non aveva affatto inteso sindacare il merito della valutazione della Commissione esaminatrice né tanto meno chiedere al giudice adito di sostituire la propria valutazione a quella espressa dall’ organo collegiale competente, ma solo evidenziare l’ evidente carenza logico-argomentativa e la perplessità del procedimento valutativo che aveva portato la suddetta Commissione a valutare negativamente un elaborato invece meritevole di un giudizio positivo. Ed infatti la Commissione “ha non solo errato nel riferire alla parte teorica istituti che non erano in quella ricompresi, ma per giunta ha evidentemente travisato gli elementi forniti dal candidato”;
c) Carenza, incongruità, contraddittorietà e perplessità della motivazione dell‘ impugnata sentenza con riferimento al secondo motivo del ricorso introduttivo con cui si era dedotto: “Eccesso di potere per disparità di trattamento – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Eccesso di potere per difetto della motivazione e per istruttoria carente o inadeguata o perplessa – Ingiustizia manifesta”,  atteso l’ evidente equivoco nel quale è incorso il T.A.R. nel pronunciare sul secondo motivo dedotto con il ricorso introduttivo in ordine alla denunciata disparità di trattamento nella quale la Commissione esaminatrice era incorsa in sede di valutazione dell’ elaborato del ricorrente e di quelli di altri candidati la cui prova è stata giudicata positivamente. Il ricorrente non aveva affatto inteso dire che siccome gli elaborati di altri candidati, pur contenendo gli stessi pretesi errori a lui contestati, erano stati valutati positivamente lo stesso trattamento doveva essere riservato anche a lui, ma più semplicemente che detto giudizio positivo costituiva la prova che gli errori a lui solo contestati erano in realtà inesistenti.
D’ altro canto, se fosse esatta la premessa dalla quale il T.A.R. è partito, la denunciata disparità di trattamento sarebbe ancora più evidente, atteso che sfugge la ragione per la quale a parità di condizioni, e cioè in presenza di elaborati tutti errati, solo al ricorrente è stata negata l’ ammissione alla prova orale;
 d) Carenza, incongruità, contraddittorietà e perplessità della motivazione dell’ impugnata sentenza con riferimento al terzo motivo del ricorso introduttivo con cui si era dedotto: “Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione – Istruttoria carente o inadeguata o perplessa – Illogicità – Travisamento”, atteso che il T.A.R. ha anche omesso di considerare che l’ impugnato provvedimento di esclusione era privo di qualsiasi motivazione in ordine agli asseriti errori nei quali sarebbe incorso il ricorrente, tenuto conto del fatto che l’ elaborato   conteneva argomentazioni conformi a quelle svolte da altri candidati che, ciò nonostante, sono stati dichiarati idonei.
2. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia e la Commissione esaminatrice del concorso, i quali hanno depositato ampia memoria con la quale hanno contestato in fatto e il diritto la fondatezza delle censure dedotte dall’ appellante e concluso per il rigetto del ricorso da lui proposto.
3. – Visti gli atti di causa il Collegio esprime l’ avviso che l’ appello debba essere respinto, atteso che nessuna delle censure con esso dedotte è suscettibile di positivo apprezzamento.
Ed invero, per quanto attiene al primo motivo di impugnazione, è agevole opporre che in linea di principio non è ravvisabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà nei confronti della decisione di merito per il solo fatto che essa abbia concluso in senso contrario a quanto lo stesso giudice aveva deciso con l’ordinanza adottata in sede cautelare atteso che quest’ ultima, in quanto emessa a conclusione di una delibazione inevitabilmente sommaria, reca statuizioni che, anche se ampiamente motivate, sono per loro natura provvisorie in quanto destinate ad essere riesaminate nel corso del giudizio di merito e sostituite da quelle adottate a conclusione di queste ultime, non importa se conformi o di segno contrario alle originarie statuizioni.
Aggiungasi, questa volta in punto di fatto, che nell’ arco temporale compreso fra le date di pubblicazione dell’ ordinanza collegiale, favorevole al ricorrente, e della sentenza dello stesso T.A.R., a lui sfavorevole ed oggetto dell’ attuale giudizio di  impugnazione, è intervenuta l’ ordinanza collegiale del Consiglio di Stato che, pronunciando sull’ appello proposto dalle Amministrazioni avverso la pronuncia cautelare del giudice di primo grado, non solo lo ha accolto ma ha anche chiarito perché le conclusioni alle quali quest’ ultimo era pervenuto non erano condivisibili.
Segue da ciò che è del tutto ragionevole, e per ciò stesso legittimo, che il T.A.R., non avendo argomentazioni da muovere contro quelle svolte dal giudice sovraordinato, si sia ad esse adeguato, facendole proprie.
4. – Devono essere parimenti disattese le censure dedotte con il secondo e il terzo motivo di impugnazione, che possono essere esaminate congiuntamente atteso che, sia pure sotto profili diversi e nonostante il tentativo di chiarire meglio il significato delle censure dedotte con l’ atto introduttivo del giudizio di primo grado, propongono nella sostanza una identica doglianza, e cioè gli errori di valutazione nei quali sarebbero incorsi sia la Commissione giudicatrice, in sede di revisione dell’ elaborato del ricorrente, sia il T.A.R., nel recepirne immotivatamente le conclusioni, senza una adeguata disamina delle specifiche censure contro di esse dedotte.
Ed invero, nonostante il tentativo del ricorrente di dimostrare il contrario, a volte contraddicendosi ovvero insistendo sul travisamento dei fatti nei quali sarebbero incorsi ambedue gli organi succitati, resta il fatto incontrovertibile che le censure dedotte in primo grado, ancorchè reinterpretate in questa fase del giudizio, impingono pur sempre in spazi riservati alle valutazioni discrezionali dell’ organo collegiale al quale l’ ordinamento vigente affida in via esclusiva la valutazione degli elaborati dei soggetti partecipanti a procedure concorsuali e/o idoneative, con determinazioni che in quanto espressione di una competenza specifica ad esso ex lege attribuita, si sottraggono al sindacato del giudice della legittimità, il quale può intervenire solo in presenza di vizi macroscopici di illegittimità o di travisamento dei fatti ictu oculi rilevabile, che è situazione certamente non ricorrente nel caso in esame nonostante il tentativo dell’ interessato di dimostrare il contrario, come già affermato dalla Sezione nell’ ordinanza collegiale (n. 2927/05) innanzi richiamata e resa inter partes.
5. – Non sussiste neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, sia nella versione originaria sia in quella corretta proposta in questo grado del giudizio.
Ed invero, nel primo caso, risulta insuperabile il rilievo dedotto dal primo giudice in conformità a principi pacifici nella giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui l’ eventuale illegittimità commessa dall’ organo amministrativo in favore di determinati concorrenti ad una stessa procedura concorsuale, non giustifica la pretesa del soggetto escluso a fruire di identico trattamento. Ove sia dimostrato il fatto denunciato dal soggetto, sono altre le vie giudiziarie che egli è legittimato a percorrere per ottenere che l’ illegittimità riscontrata sia rimossa e i responsabili siano sanzionati, anche se da esse egli non è in grado di ricavare il vantaggio personale al quale parimenti illegittimamente aspira.
Nel secondo caso, e cioè ove la sua censura dovesse essere interpretata nel senso di una pretesa ad un eguale giudizio positivo in assenza di errori sia da parte sua che dei soggetti innanzi indicati come fruitori di un trattamento diversificato, la questione trova soluzione nel discorso innanzi svolto in ordine ai limiti che nella materia de qua incontra il sindacato del giudice della legittimità.
6. – Non è in grado di condurre a diverse conclusioni il richiamo da parte dell’ appellante al parere pro veritate reso da un docente universitario, il quale avrebbe concluso nel senso che gli errori riscontrati dalla Commissione esaminatrice erano in effetti insussistenti, atteso che spetta a quest’ ultima ed in via esclusiva la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua.
7. – Infondata in punto di fatto è la censura di eccesso di potere di potere per difetto di motivazione proposta nei confronti della Commissione esaminatrice, la quale contrariamente all’ assunto dell’ appellante ha indicato gli errori nei quali è incorso l’ appellante e in ciò ha correttamente esaurito il proprio obbligo motivazionale, non essendo essa tenuta a spiegare anche perché il candidato aveva errato, che è compito dell’ insegnante nei confronti del discente, e non dell’ esaminatore nei riguardi del candidato ad una procedura concorsuale.
Che l’ appellante non sia d’ accordo sull’ esistenza dei suddetti errori è altra questione peraltro ininfluente, per le ragioni innanzi esposte, agli effetti della decisione che il Collegio è chiamato ad assumere.
8. – L’ appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presenta grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
                                          P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, pronunciando sull’ appello (n. 9913/06) proposto, come in epigrafe, dall’ avv. …, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni intimate e costituite, delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio   2007, con l’intervento dei signori:
GENNARO FERRARI                    – Presidente Estensore
COSTANTINO SALVATORE        – Consigliere
LUIGI MARUOTTI                            – Consigliere
PIER LUIGI LODI                 – Consigliere
ANTONINO ANASTASI                – Consigliere
 
                              IL PRESIDENTE ESTENSORE
                                   Gennaro Ferrari
 
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
    Depositata in Segreteria
           Il 30/05/2007….
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
           Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao
 
 

Matranga Alfredo

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