Affido di minori e alienazione parentale. Cosa cambia con la riforma del processo civile

Redazione 05/11/21
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La Ministra della giustizia, Marta Cartabia, il 3 novembre ha risposto alle interrogazioni parlamentari in merito ad iniziative normative volte escludere il riconoscimento della cosiddetta alienazione parentale o anche detta PAS nei procedimenti di affido di minori e misure per la tutela delle donne e dei minori coinvolti in episodi di violenza domestica.

In particolare, i deputati Muroni e Giannone chiedono che la PAS, patologia non riconosciuta dalla comunità scientifica e oggetto di numerosissime perizie dei CTU non sia più motivo di separazione dei figli dalle madri.
La Ministra della giustizia a questo proposito illustra gli importanti interventi oggetto della riforma del processo civile e che riguardano proprio i provvedimenti dell’autorità giudiziaria a tutela dei minori in ambito familiare soprattutto quando comportano l’allontanamento del minore da uno o entrambi i genitori.

Nello specifico nella riforma del processo civile:

  • vengono forniti più strumenti al giudice per intervenire tempestivamente a tutela del minore ed emettere adeguate misure di salvaguardia di protezione;
  • viene rafforzato l’art.64 c.p.p. ossia il coordinamento tra giudice penale e civile nei casi in cui ci sia una violenza da accertare e un minore da affidare;
  • viene stabilito che il consulente tecnico d’ufficio debba attenersi ai protocolli e alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica;
  • viene istituito nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio una specifica categoria relativa alla neuropsichiatria infantile, alla psicologia dell’età evolutiva, alla psicologia giuridica e forense, e vengono introdotti specifici requisiti di competenza necessari per l’iscrizione dei professionisti in tale categoria.

Inoltre, la Ministra Cartabia comunica che stanno avvenendo attività di monitoraggio per verificare l’applicazione del codice rosso: “stiamo facendo una raccolta di dati presso tutti i tribunali per comprendere l’esatto impatto, l’esatta applicazione e abbiamo mandato delle lettere, delle richieste, di cui ho avuto riscontro, alla Scuola Superiore della Magistratura per predisporre percorsi formativi specifici su questo tema. La Scuola Superiore della Magistratura è quella che maggiormente può arrivare a far circolare, a informare e ad aggiornare i giudici sui singoli aspetti. In particolare abbiamo chiesto dei corsi dedicati alla violenza di genere e a questo problema dell’allontanamento”.

Ricordiamo che la riforma del processo civile a breve passerà all’esame della Camera ed entro la fine del 2021 dovrà entrare in vigore, come previsto anche nel PNRR.

Consigliamo il volume:

L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie

Questo nuovissimo Manuale esamina lo strumento dell’Alienazione Parentale o “PAS”, adottato espressamente o in modo implicito in sede giudiziaria e approfondisce tutti gli aspetti di questo tema alquanto delicato, in particolare se coinvolge minori vittime di abuso o di violenza assistita. Di taglio interdisciplinare, con contributi giuridici e medico-psichiatrici, la trattazione fa emergere le problematiche relative alla tutela del minore in caso di ricorso, talvolta pregiudiziale e indiscriminato, all’Alienazione Parentale.A tal proposito, il testo fornisce al Professionista legale una panoramica dei diritti dei minori all’interno dei procedimenti e individua le misure e gli strumenti giuridici da adottare, volti alla tutela del fanciullo coinvolto.A cura diGiuseppe Cassano, Paolo Corder, Ida Grimaldi E. M. Ambrosetti, I. G. Antonini, M. G. Castauro, D. Catullo, M. Cerato, F. Fiorillo, E. Gallo.,Giacomelli, I. Grimaldi, C. Isabella, A. Mazzeo, M. S. Pignotti, L. Puccetti, E. Reale.Giuseppe Cassanogià Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso del diritto civile, con particolare riferimento ai diritti della persona e della famiglia, al diritto di internet e alla responsabilità civile.Paolo CorderMagistrato ordinario, Presidente del Tribunale di Udi- ne, già componente del Consiglio Superiore della Ma- gistratura. Ha svolto, tra le altre, funzioni di giudice della Sezione Famiglia e poi di giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Venezia. È docente di diritto di famiglia e diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di Padova e Ferra- ra. Autore di diverse pubblicazioni su riviste giuridiche nonché di vari volumi in materia di diritto di famiglia e minori per le principali Case Editrici Giuridiche.Ida GrimaldiAvvocato cassazionista, rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana, componente della Commissione sul Diritto di Famiglia dell’Ordine Avvocati di Vicenza, nonché del Comitato di redazione della Rivista Giuridica “La Previdenza Forense”. Docente e relatrice in numerosi convegni nazionali e corsi di formazione, scrive per numerose riviste giuridiche ed è autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile, per le principali Case Editrici Giuridiche.Prefazione di Fabio RoiaMagistrato, già sostituto procuratore presso la Procura di Milano addetto al Dipartimento “fasce deboli”, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente di collegio nella sezione specializzata del Tribunale di Milano per reati commessi in danno di soggetti deboli, attualmente ricopre la carica di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, nella sezione misure di prevenzione ed è componente, quale magistrato designato in rappresentanza di tutti gli uffici giudiziari della Lombardia, al tavolo permanente in tema di “interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” istituito dalla Regione Lombardia, in attuazione della Legge Regionale 11/2012. 

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Interrogazione parlamentare

L’interrogazione dell’onorevole Muroni.

Signora Ministra, succede che in un processo per separazione dei coniugi si decida per l’affido di un figlio ai due genitori anche in presenza di una violenza domestica da parte del padre sulla madre o che si deliberi l’affido condiviso prima della conclusione del processo penale o che non se ne tenga proprio conto.

Succede anche che un bambino sia affidato solo al padre o venga portato in casa-famiglia anche con l’uso della forza, anche nel caso in cui il bambino rifiuti la figura paterna e che di questo rifiuto sia ritenuta colpevole la madre e per questo allontanata da lui sulla base di una patologia scientificamente inesistente la PAS (Parental Alienation Syndrome), la sindrome di alienazione parentale.

Insomma, la scienza nonchè la Cassazione dicono che la PAS non esiste ma di fatto viene applicata nei Tribunali italiani e madri e figli vengono separati.

Le chiedo se intenda intervenire immediatamente in attesa di una riforma più ampia con un atto ministeriale che mette la parola “fine” a quello che è un vero e proprio scempio.”

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La risposta della Ministra della Giustizia:

“Grazie agli interroganti, in particolare l’onorevole Moroni, per aver posto l’attenzione su temi tanto delicati e complessi, sempre più sentiti, che riguardano i provvedimenti dell’autorità giudiziaria a tutela dei minori in ambito familiare soprattutto quando comportano l’allontanamento del minore da uno o entrambi i genitori.

Sono problemi che sono oggetto di interventi importanti nella riforma del processo civile che, dopo l’approvazione in Senato, è attualmente all’esame di questo Parlamento e che dovrà essere conclusa, dovrà essere in vigore prima della fine del 2021 secondo i patti assunti con l’Europa e che sono scritti nelle scadenze del PNRR.
La sua interrogazione tocca due profili distinti, ma che tante volte si intrecciano nella prassi.

  • Uno è il problema della sindrome da alienazione parentale, che si tratta di una sindrome che ad oggi non è riconosciuta dalla grande maggioranza della comunità scientifica e che la Corte di Cassazione ritiene non utilizzabile di per sé sola, tanto più che in materia di allontanamento dei bambini dalla loro famiglia. Occorre accertare sempre le situazioni in concreto, i concreti comportamenti tenuti dalle parti, utilizzando tutti i mezzi di prova e non basandosi su una teoria a maggior ragione quando è priva di riscontro scientifico.
    La riforma del processo civile interviene su vari aspetti. Innanzitutto dà più strumenti al giudice di intervenire tempestivamente a tutela del minore ed emettere adeguate misure di salvaguardia di protezione.
  • Sull’altro punto, quello dell’intreccio tra l’allontanamento e il tema della violenza ai danni della madre, la riforma rafforza una norma che già esiste, ma che è poco utilizzate l’articolo 64 del Codice di Procedura Penale che prevede il coordinamento tra il giudice penale quando c’è una violenza da accertare e giudice civile che si occupa per l’appunto del bambino e della tutela che ne deve conseguire”.

Sul tema consigliamo gli articoli:

La replica dell’onorevole Muroni:

“Grazie Ministra per queste notizie e per queste spiegazioni che credo siano utili per tutte e tutti noi.
In questi mesi ho incontrato decine di madri definite dai consulenti tecnici d’ufficio alienanti, malevoli, ostative, assorbenti. Io le definisco madri disperate, barricate in casa. In alcuni casi, io e alcune deputate siamo andate sotto casa di queste donne per impedire che i bambini venissero portati via con la forza.
Che cosa devono fare le donne in Italia? Procurarsi una deputata da tenere sotto casa per impedire che i bambini vengano portati via?
Non credo che sia questa la strada.
Madri disperate alle quali io non so più che dire, non so spiegare perché lo stato invece di proteggerle le punisca togliendo loro i figli.
Tutte queste madri mi dicono: “era meglio non denunciare, perché le botte sono meglio dei figli sottratti” e, mi creda Ministra, questa è una cosa a cui noi dobbiamo mettere immediatamente fine.”
(omissis)
Poi continua l’onorevole:
“Ecco si dà poco credito ai minori e alle loro testimonianze. Spesso i giudici neanche li sentono i minori. I bambini potrebbero raccontare che hanno visto quel padre picchiare la madre e fare violenza sulla madre. È prassi assai diffusa che i bambini siano ascoltati solo dai consulenti”.

Alcune considerazioni finali dell’onorevole Muroni:

“La bigenitorialità è un diritto dei bambini non dei genitori che se la devono meritare e che la possono esercitare fino a quando non danneggiano i bambini o altri familiari. Con la violenza non si media mai. La violenza non può essere mediata e sono sicura che un uomo violento non può essere mai e poi mai un buon padre.”

Interrogazione dell’onorevole Giannone:

L’alienazione parentale, ex PAS, non è riconosciuta dalla comunità scientifica, ma sempre più utilizzata in sede giudiziaria dalle CTU quale causa, talvolta l’unica, per allontanare i minori principalmente dalle madri che sono definite alienanti, simbiotiche, malevoli e manipolatrici.
La Suprema Corte fino al 2013 ha definito tale teoria come una costruzione psico-forense ed ha specificato più volte anche con una recente ordinanza che il giudice ha l’obbligo di non limitarsi a recepire le conclusioni del CTU in materia di educazione parentale, ma è tenuto a verificare il fondamento di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale poiché quello che conta sono le effettive ed oggettive capacità genitoriali.
Emerge spesso nei casi di maltrattamenti in famiglia sull’assunto che il minore, testimone per eccellenza di reati in famiglia sia manipolato principalmente dalla male denunciante la quale non viene creduta vittima di abuso, ma autrice di una sorta di plagio sui figli offrendo di fatto una scappatoia di non poco conto sulle abusanti con danni enormi per i bambini.

Vorrei sapere onorevole Ministro della Giustizia la sua posizione sull’argomento e se intenda adottare degli indirizzi univoci volte ad escludere l’utilizzo di tale costrutto non riconosciuta dalla comunità scientifica in materia di affidamento di Minori”.

La risposta della Ministra della Giustizia:

Allora bisogna sottolineare che, come regola generale, nella valutazione dell’attendibilità delle prove in particolare quelle che risultano dalle consulenze tecniche d’ufficio, il giudice è sempre tenuto a verificarne il fondamento sul piano scientifico e la validità delle affermazioni sulla base delle risultanze della Scienza medica. Come ho detto poco fa e come aveva già detto il ministro Speranza il 29 maggio del 2020 rispondendo a un’interrogazione parlamentare, questa sindrome da alienazione parentale non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla stragrande maggioranza della comunità scientifica.
La Corte di Cassazione ribadisce continuamente che non si possono adottare provvedimenti giudiziari basati su soluzioni prive del necessario conforto scientifico che come tali possono produrre danni ancora maggiori rispetto a quelli che si vorrebbero invece rimediare.

Come sapete il Ministro della Giustizia non può mai intervenire sui processi giurisdizionali, sulle attività giurisdizionali. C’è un principio costituzionale, che è quello dell’indipendenza del giudice che separa il ministro dell’attività giurisdizionale dei singoli uffici giudiziari.

Tuttavia nella riforma del processo civile che arriverà a breve, mi auguro, in questa aula, si prevedono una serie di innovazioni e di rafforzamenti di tutele proprio in materia di persone, famiglia, minori e in particolare si prevede che il consulente tecnico d’ufficio debba attenersi ai protocolli e alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica. Inoltre sempre nel medesimo disegno di legge è prevista l’istituzione nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di una specifica categoria relativa alla neuropsichiatria infantile, alla psicologia dell’età evolutiva, alla psicologia giuridica e forense, nonché l’introduzione di specifici requisiti di competenza necessari per l’iscrizione dei professionisti in tale categoria.

Insomma, ci sono vari interventi che mirano a rafforzare la base e la solidità scientifica delle perizie quando vengono richieste dal giudice, sempre fatto salvo il suo obbligo di verificarne l’attendibilità.

Si tratta di condizioni che tendono ad elevare la qualità dell’accertamento tecnico sulla base di competenze specifiche ritenute imprescindibili in particolare in una materia così delicata come quella familiare ove le decisioni giurisdizionali possono determinare conseguenze indelebili nella vita dei soggetti che sono particolarmente vulnerabili come le persone minori di età.”

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