La decisione
I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto di non condividere la diversa interpretazione precedentemente sostenuta dalla Quinta Sezione penale, con sentenza 26606/2018, secondo cui la designazione del sostituto processuale non potesse essere effettuata a mezzo di delega orale.
Sul punto, già da tempo il Tribunale di Siracusa si era discostato dall’orientamento della Quinta Sezione della Cassazione, riconoscendo l’ammissibilità della delega orale sulla scorta di un’attenta analisi delle norme di riferimento. In particolare si è rilevato come, alla tesi dell’avvenuta abrogazione dell’art. 9, commi 2 e 3, del R.D.L. n. 1578/1933 ad opera dell’art. 14, comma 2, della L. n. 247/2012, non appare d’ostacolo quanto disposto dall’art. 65 della stessa legge professionale, dal momento che – contrariamente a quanto precedentemente sostenuto dalla Corte di Cassazione – tale norma fa salve, fino all’entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti, le disposizioni anteriori non espressamente abrogate, ma ciò solo “se necessario e in quanto compatibili”, in tal modo confermando l’intervenuta abrogazione tacita di tutte le norme previgenti incompatibili con quelle di nuova introduzione, tale essendo certamente quella di cui all’art. 9 cit.
Con ordinanza del 29 ottobre 2018 il Tribunale di Siracusa, ha approfondito la questione analizzando, tra l’altro, anche il lavori preparatori della proposta di legge per la riforma dell’ordinamento forense, giungendo alle medesime conclusioni del nuovo arresto giurisprudenziale. In allegato l’ordinanza integrale.
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