Discriminazioni sul posto di lavoro fondate sull’età e CGCE C447/09

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1.     Premessa

 

Con la decisione C-447-09, la Corte ha precisato  che è discriminante il divieto di esercitare l’attività di pilota dopo i sessanta anni di età.

I giudici della Corte, con la sentenza in commento, hanno chiarito quali sono i margini di manovra concessi agli Stati nell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2000/78/CE e sul divieto di discriminazione in base all’età.

Secondo quanto precisato dalla Corte nella sentenza de qua le norme comunitarie consentono di derogare al divieto nella ipotesi di professioni che richiedono peculiari doti fisiche (1).

Non è valido, però, secondo il collegio di Lussemburgo quanto imposto dal contratto collettivo, che regola le prestazioni dei piloti della linea area tedesca, che, al limite del raggiungimento dei sessanta anni di età, prevedono lo scioglimento automatico del rapporto di lavoro.

Altro punto sul quale i giudici si soffermano concerne la normativa internazionale.

La Corte, in tal senso, fa notare che è prevista maggiore elasticità dal diritto internazionale, che consente di svolgere l’attività di pilota fino a 65 anni (2) e, in particolare, l’obbligo per il pilota attempato di essere inserito in un equipaggio composto da colleghi più giovani (3).

 

 

2. Conclusioni

 

Nella sentenza che qui si annota i giudici della Corte di Giustizia europea hanno risolto la questione se gli articoli 2, n. 5, 4, n. 1, e/o 6, n. 1, prima frase, della direttiva 2000/78/CE e/o il principio generale del diritto comunitario di non discriminazione in base all’età debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali che ammettono una regola della contrattazione collettiva che prevede per i piloti un limite d’età di 60 anni al fine di garantire la sicurezza aerea.

L’art. 2, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (4) deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono (5) autorizzare le parti sociali ad adottare misure ai sensi di tale art. 2, n. 5, nei settori cui detta disposizione si riferisce rientranti negli accordi collettivi e a condizione che tali norme di delega siano sufficientemente precise per garantire che dette misure rispettino i requisiti enunciati al citato art. 2, n. 5.

Una misura come quella di cui trattasi, che fissa a 60 anni l’età limite a partire della quale i piloti non possono più esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni, non è una misura necessaria alla sicurezza pubblica e alla tutela della salute ai sensi del medesimo art. 2, n. 5.

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca

 

 

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(1) Tra cui rientra senz’altro l’attività di pilota.
(2) Pur prevedendo dopo i 60 delle limitazioni.
(3) Accortezza che consente di tutelare la sicurezza di tutti; vanno invece oltre l’obiettivo le maglie troppo strette volute dal vettore tedesco.
(4) Che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
(5) Mediante norme di delega.

Rinaldi Manuela

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