Responsabilità Medica- il contratto di assicurazione per RC professionale

AR redazione 27/10/11
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Responsabilità Medica- il contratto di assicurazione per RC professionale

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La polizza RC professionale in generale

L’attività sanitaria è certamente diventata un’attività pericolosa: non solo e non tanto perché molto spesso ha a che fare con la vita o la morte di un paziente (con le conseguenti successive ricadute sulla sfera famigliare di quest’ultimo), ma anche per ciò che concerne il rischio per un medico di essere chiamato in causa da un paziente insoddisfatto al fine di ottenere un risarcimento di presunti (o talvolta concreti) danni alla sua persona, ovvero implicato in un ben più gravoso procedimento penale.

La polizza di assicurazione, che in un tempo passato costituiva un vero e proprio paracadute per il sanitario coinvolto poiché essa lo teneva indenne da qualsivoglia rimostranza economica da parte del paziente, oggi si è notevolmente modificata: ciò è dipeso, da una parte, dal modificato regime temporale con il quale la garanzia entra in funzione, dall’altra poiché la giurisprudenza ha continuamente cambiato la ripartizione del “peso” sociale dell’eventuale causazione di un danno nei confronti del paziente, aggravando la posizione processuale del sanitario.

Di tal che, oggi, non può più guardarsi alla polizza di assicurazione con funzione protettiva al 100%, bensì come uno scudo con un ambito di applicazione ben circoscritto rispetto all’effettiva entità di rischio cui il medico, o il professionista sanitario in generale, deve far fronte.

La nascita della polizza di assicurazione è risalente nel tempo. Nell’antica Grecia si parlava di ?π?δειξις , “dimostrazione, prova” e quindi anche “ricevuta, quietanza”: un atto comprovante il fatto che tra le parti intercorrevano accordi di natura creditizia. Se pensiamo alla Roma antica, sempre sospinta verso la conquista di nuove terre e nuovi scali commerciali, possiamo assistere allo sviluppo di “sistemi di assicurazione” nei quali, identificato il rischio (naufragio o attacco da parte dei pirati) di perdita del carico, se ne andava a coprire il valore con sistemi di tutela della merce, spesso attraverso prestiti di denaro, con il vantaggio economico, per chi offriva questo tipo di garanzia, della partecipazione agli utili accumulati dalla vendita dei beni trasportati.

L’actuarius dell’esercito romano, d’altro canto, applicava anche in questo campo una valutazione dei rischi del tutto sovrapponibile a ciò che oggi viene eseguito da coloro che devono offrire un prodotto assicurativo, per quanto di nostro interesse, ad un’azienda sanitaria ovvero ad una categoria di professionisti ovvero ancora ad un singolo professionista: costui, addetto all’approvvigionamento delle truppe, basandosi su statistica e probabilità, calcolava quanti uomini sarebbero stati impiegati come soldati all’inizio della campagna di guerra e quanti si presumeva sarebbero sopravvissuti alla fine, andando di conseguenza a quantificare la quantità di approvvigionamenti necessari in via decrescente mano a mano che la guerra si protraeva nel tempo e che gli uomini soccombevano ad essa. Passando, a grandi balzi nella storia, al periodo medievale si può osservare come il fiorire di sistemi di tutela delle merci si stessero piano piano diffondendo: compare in questo periodo anche un costo aggiuntivo nella valutazione dell’impatto economico per la stipula di un contratto di assicurazione che è quello rappresentato dal c.d. “sensale” 1, colui cioè che fungeva da “intermediario” tra colui che forniva la garanzia contro la perdita dei beni (e del conseguente guadagno) e colui che ne traeva beneficio, a fronte della corresponsione del pretium pericoli. Il rischio rappresenta esattamente ciò che ancora ai giorni nostri costituisce l’elemento intorno al quale un medico o una struttura sanitaria andranno a costruire la migliore polizza di assicurazione: è essenziale, infatti, affinché la copertura possa essere realmente efficace, che la garanzia offerta e sottoscritta dalle parti copra il più possibile in modo aderente l’attività professionale svolta dall’assicurato e, di conseguenza, l’ambito esatto nel quale costui potrebbe essere chiamato a rispondere per il risarcimento del danno da responsabilità civile.

Una polizza di assicurazione dei giorni nostri, in linea di massima, è composta da una parte generale ed una parte speciale: quest’ultima deve essere presa in approfondita considerazione da colui che intende sottoscriverla, dal momento che in essa possono essere contenute limitazioni e/o estensioni dannose e/o utili per il sottoscrittore stesso.

Da un punto di vista strettamente giuridico, la polizza è un contratto avente determinate caratteristiche:

 

• è a forma scritta;

 

 

• è definito obbligatorio in quanto impone degli obblighi ai contraenti;

 

 

• è a prestazioni corrispettive poiché l’assicurato, a fronte dell’assunzione dell’obbligo unilaterale da parte dell’assicuratore di risarcire un eventuale danno, corrisponde un prezzo, che costituisce il premio.

 

     

Colui che abbiamo genericamente definito “assicurato” può essere anche definito, a seconda della sua posizione rispetto al contratto stesso, come beneficiario o come contraente: alla prima figura corrisponde colui che è destinatario dell’obbligazione assunta dall’assicuratore; con la seconda si identifica la persona fisica o giuridica che materialmente sottoscrive la polizza. Per quanto concerne le polizze per la responsabilità civile professionale i due ruoli coincidono, dal momento che l’assicurazione dovrà tenere indenne l’assicurato dei danni da questi cagionati a soggetti terzi e che, di conseguenza, a trarre beneficio dal contratto di assicurazione è sempre colui che l’aveva contratto.

In termini generali possiamo dire che è previsto per legge che la polizza deve specificare chiaramente, sin dall’incipit, l’oggetto del contratto stesso: in caso contrario valgono le regole codicistiche in materia di interpretazione dei contratti e, di conseguenza, si propenderà per un’interpretazione più favorevole verso l’assicurato.

Del pari, è altrettanto necessario che sia indicato in modo chiaro anche il periodo di efficacia temporale.

La polizza presentata da broker e/o agenti ai giorni nostri è costituita da una prima nota informativa e dalle condizioni del contratto (generali e speciali).

Le norme che regolano la parte generale del contratto di assicurazione sono usualmente le seguenti:

• DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO;

• ALTRE ASSICURAZIONI;

• PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA;

• MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE;

• AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO;

• DIMINUZIONE DEL RISCHIO;

• RECESSO IN CASO DI SINISTRO;

• PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE;

• ONERI FISCALI;

• FORO COMPETENTE;

• RINVIO ALLE NORME DI LEGGE;

• QUESTIONARIO;

• FORMA DELLE COMUNICAZIONI.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, essa può costituire un capitolo a sé stante rispetto all’architettura della polizza, contemplando l’oggetto specifico della stessa, il periodo di validità, alcune delimitazioni dell’ambito territoriale, nonché le modalità di denuncia e di liquidazione del sinistro.

Per quanto concerne le possibili condizioni aggiuntive, esse potrebbero attenere ad alcuni ambiti di esclusione della garanzia (ad es. danni estetici provocati da professionisti non chirurghi estetici), oppure di estensione con l’introduzione di periodi di efficacia pregressi o postumi al periodo di validità della polizza, oppure ancora prevedere l’azionabilità della garanzia esclusivamente a secondo rischio per i medici che svolgono la loro attività come dipendenti di una struttura sanitaria.

Soventemente è prevista in aggiunta la possibilità della tutela legale e peritale in caso di contenzioso civile e penale, anche dal punto di vista della gestione del sinistro.

Nel prosieguo del nostro discorso andremo a valutare gli aspetti salienti delle polizze di assicurazione ad oggi reperibili sul mercato, delineando le caratteristiche tipiche a seconda che si tratti di un singolo professionista o di una struttura sanitaria, senza dimenticare che le reciproche posizioni sono talvolta differenti e quindi richiedono specifiche distinte.

 

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AVRAI UNO SCONTO PARI AL 50% SUL PREZZO DEL CONVEGNO “IL DANNO ALLA PERSONA: EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA E DEL PENSIERO MEDICO-LEGALE” che si svolgerà a Milano in data 11 novembre 2011 

 

 

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