Esame avvocati: la candidata incinta che non supera le prove orali a causa di problemi derivanti dallo stato di gravidanza va riammessa a sostenere l’esame orale

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce –sez. I- (ord. n. 1243/07) ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento negativo della Commissione d’esame in relazione alla prova orale sostenuta dalla ricorrente.
In prticolare, nella fattispecie, la ricorrente ha sostenuto l’esame orale di avvocato essendo gravida ed in procinto di partorire e tale esame si è concluso negativamente.
Per il TAR adito, poichè dal verbale risulta che la Commissione d’esame ha dovuto interrompere la prova avendo la candidata accusato problemi derivanti dallo stato di gravidanza, anche se successivamente l’esame è stato ripreso con il consenso dell’interessata, il provvedimento gravato viola comunque i principi a tutela della maternità posti con gli artt. 31 e 37 Cost. nonché dalla legislazione ordinaria, che rendono indisponibili per lo stesso soggetto interessato i valori che l’Ordinamento ha inteso proteggere.
Pertanto, secondo il TAR "Considerato che la Commissione d’esame, in presenza di una situazione discriminante palese e rilevante esclusivamente connessa con lo stato di maternità avrebbe dovuto provvedere d’ufficio ad assicurare una effettiva parità di condizioni nello svolgimento dell’esame a concreta tutela dei richiamati valori a diretta ed indisponibile rilevanza in ogni rapporto giuridico non proseguendo l’esame in una situazione oggettivamente deteriore per la candidata" e che "l’Ordinamento prevede la nullità nei casi di violazione dei principi richiamati", la domanda cautelare va accolta e, per l’effetto, la Commissione d’esame, appositamente convocata, deve far ripetere alla ricorrente la prova d’esame orale nel rispetto dei principi di tutela della maternità.
 
                                                AVV. ****************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 1243/07
 
                        Registro ********:      1891/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                        Presidente, relatore  
ETTORE MANCA                                       Primo Ref.
****************                              Ref.
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 19 Dicembre 2007
 
Visto il ricorso 1891/2007 proposto da:
…………..
 
rappresentata e difesa da:
VANTAGGIATO ANGELO
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI 7
presso
VANTAGGIATO ANGELO  
 
contro
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
 
 
 
COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO LE 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede;
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento analitico e sintetico di cui al verbale della Adunanza del 12/10/2007, con cui la 4^ Sotto-Commissione per gli esami orali di avvocato della Corte di Appello di Lecce per la sessione 2006, non abilitava la stessa all’esercizio della professione di Avvocato, dal momento che la somma delle votazioni assegnate ad ogni singola materia non raggiungeva il minimo consentito per il rilascio dell’abilitazione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO LE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
Udito il relatore ****************** e uditi altresì per le parti l’Avv. *********** e l’Avv. dello Stato Pedone;
 
Considerato che la ricorrente ha sostenuto l’esame orale di avvocato "essendo gravida ed in procinto di partorire" e che tale esame si è concluso negativamente;
Considerato che dal verbale risulta che la Commissione d’esame ha dovuto interrompere la prova avendo la candidata accusato "problemi derivanti dallo stato di gravidanza", anche se successivamente l’esame è stato ripreso consenziente l’interessata;
Considerato che i principi a tutela della maternità posti con gli artt. 31 e 37 Cost. nonché dalla legislazione ordinaria rendono indisponibili per lo stesso soggetto interessato i valori che l’Ordinamento ha inteso proteggere;
Considerato che la Commissione d’esame, in presenza di una situazione discriminante palese e rilevante esclusivamente connessa con lo stato di maternità avrebbe dovuto provvedere d’ufficio ad assicurare una effettiva parità di condizioni nello svolgimento dell’esame a concreta tutela dei richiamati valori a diretta ed indisponibile rilevanza in ogni rapporto giuridico non proseguendo l’esame in una situazione oggettivamente deteriore per la candidata;
Considerato che l’Ordinamento prevede la nullità nei casi di violazione dei principi richiamati;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Accoglie (Ricorso numero 1891/2007) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, dispone che la Commissione d’esame, appositamente convocata, faccia ripetere alla ricorrente la prova d’esame orale nel rispetto dei principi di tutela della maternità.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 19 Dicembre 2007
 
************ – Presidente, Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 19 dicembre 2007
 
 
 

Matranga Alfredo

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