Corte dei conti – det. N. 76/2007 – sezione controllo enti – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) – relazione sul controllo sulla gestione ex legge 21 marzo 1958 N. 259

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Con la determina n. 76/2007 la Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti, ai sensi degli art. 7 e 12 della L. 259/58, trasmette alle Presidenze delle due Camere del Parlamento la relazione contenente i risultati del controllo eseguito sulla gestione dell’I.S.M.E.A. relativa all’esercizio 2006, unitamente ai relativi conti consuntivi accompagnati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione.
I giudici contabili sottolineano come l’esercizio 2006 sia stato caratterizzato dall’adozione della nuova struttura di bilancio che ha consentito una maggiore trasparenza nella descrizione dei fatti contabili e gestionali, nel quadro di uno strumento finanziario complesso in quanto strutturato su vari “sezionali”, rappresentativi dei vari settori in cui si articola la spesa, e da vari bilanci allegati, afferenti ad attività svolte in regime di convenzione, al fondo di riassicurazione ed alle società controllate.
Nel periodo in discorso, viene rilevato come sia proseguito il processo evolutivo dell’organico che ha visto , in meno di un decennio, un consistente abbattimento delle relative dotazioni, con conseguenti effetti positivi quali la riduzione strutturale del costo del personale e la qualificazione professionale delle risorse umane.
Secondo il collegio, i dati risultanti dal bilancio, caratterizzati dal consolidamento strutturale delle condizioni di stabilità economica, patrimoniale e finanziaria, confermano la valutazione sull’attività istituzionale; in particolare, dalla riclassificazione del conto economico, emerge che gli indicatori della efficienza del sistema produttivo aziendale (valore aggiunto e margine operativo lordo) presentano, per il 2006, un dato positivo superiore a quello registrato nel precedente esercizio.
L’ente ha così proseguito nell’espletamento dell’attività istituzionale svolta direttamente nonché nella gestione di attività già intestate ad altri soggetti ed ora assegnate ad ISMEA (attività di garanzia sussidiaria – ex FIG ed attività di garanzia diretta – ex sezione speciale FIG), tramite le proprie società unipersonali controllate.
In definitiva, l’ISMEA si pone quale agile strumento di politica economica per assicurare non solo la necessaria trasparenza dei mercati agricoli ed agro – alimentari, ma anche per modernizzare efficacemente i sistemi di accesso al credito ed ai servizi assicurativi per i rischi di mercato ed ambientali, attraverso la realizzazione di efficaci servizi integrati idonei a fornire una risposta efficace alle esigenze delle imprese operanti nel settore.
Affermano i giudici che si tratta di un ruolo pienamente coerente con le previsioni del nuovo titolo V della parte II della Costituzione, come, peraltro, affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 14 del 13 gennaio 2004 (emessa nell’ambito di una q.l.c. sollevata a proposito della istituzione del fondo per l’assicurazione dei rischi atmosferici assegnato ad ISMEA) che ha affrontato la questione del rapporto tra le politiche statali di sostegno al mercato e le competenze delle Regioni, anche nell’ottica della qualificazione di tali interventi quali “aiuti di Stato” incidenti sulla concorrenza e la cui disciplina si articola sui due livelli, comunitario e statale.
I giudici rammentano altresì che la Corte costituzionale ha sostenuto che la tutela della concorrenza implica – seppure entro certi limiti – l’intervento promozionale dello Stato attraverso l’adozione di strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero paese.
E, a tal proposito, il Collegio medesimo riconosce che su tale percorso ha operato l’istituto controllato, contribuendo ad accrescere la competitività complessiva de sistema agricolo italiano, fornendo servizi non finalizzati esclusivamente al soddisfacimento di bisogni singoli, ma servizi sempre più integrati che accompagnano l’impresa agricola nel mercato certamente contribuito, a partire dall’anno 2006, ad una più chiara e definita azione dell’Ente, derivante da un più moderno e razionale assetto istituzionale.
  • Qui determinazione e relazione.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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