Legittima difesa : a proposito dell’art. 52 c.p., così come modificato dalla L. 59 del 2006

Scarica PDF Stampa
Tanto cauto, quanto autorevole appare l’intervento della I Sezione del Supremo Collegio in ordine alla controversa interpretazione dell’art. 52 c.p., così come modificato dalla L. 59 del 2006.
I giudici di legittimità, infatti, compiono un primo, quanto significativo passo nella direzione di pervenire alla condivisibile circoscrizione della portata esimente del concetto di difesa della propria dimora domestica, che, sul modello nordamericano (ed in special modo sull’onda del diritto canadese), la controversa novella legislativa ha inteso introdurre con un rilevante estensione.
Dicono i giudici di legittimità che non può essere, dunque, invocato a proprio discrimine – da parte di colui (o coloro) che invochino l’operatività della circostanza della legittima difesa –, sic et simpliciter, il diritto a tutelare l’inviolabilità del domicilio domestico o professionale.
Di siffatta erronea convinzione – ingenerata nell’opinione pubblica da una lettura superficiale e frettolosa della pur discutibile modifica normativa – è, all’evidenza, fortemente responsabile proprio il legislatore, il quale approvando le novità apportate con la L. 59 del 13 febbraio 2006,[1] ha contrassegnato la stessa di una rubrica denominata “Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio”, che appare già di per sè sintomatica ed indicativa il reale disegno perseguito.
Non è, infatti, declinabile in termini di casualità l’uso della locuzione “diritto all’autotutela in un privato domicilio”.
La scelta di tale proposizione, in luogo di “legittima difesa in un privato domicilio”, sta, invece, a significare come si sia conferita – a torto – eccezionale ed esclusiva importanza al profilo del diritto all’autotutela del soggetto privato in relazione a specifici luoghi (che rientrino nel novero di domicilio privato), stravolgendo, così, inutilmente il dettato normativo originario dell’art. 52 c.p. e creando una situazione di sostanziale apparenza normativa[2].
La privata dimora (od il privato domicilio), dunque, viene incoronata quale elemento di centralità, in forza del richiamo alle due ipotesi contenute nell’art. 614 comma 1 e 2 c.p.[3].
 Si tratta di un orientamento sintomatico ed indicativo dell’intenzione parlamentare di creare una situazione qualificata di vera e propria autotutela, normativamente predeterminata, assistita da presunzione assoluta di non punibilità.
Stando, quindi, ad un interpretazione strictu sensu della norma novellata, l’azione sarebbe stata, quindi, scriminata – senza che all’autore incombesse l’onere di fornire prova alcuna – nel caso che si avesse avuto la ventura di trovarsi a difendere da un’aggressione illecita in un luogo privato, invece, che nel messo dello strada o di fronte a casa propria!
A fronte, dunque, di una percepibile irragionevolezza delle conclusioni cui si perverrebbe stando – come detto – ad una fedele valutazione lessicale della norma, la Corte, invece, nella sentenza che si commenta, privilegia la necessità di dimostrare la sussistenza di un attacco (o pericolo di attacco) alla persona, nel luogo indicato.
I Supremi Giudici, dunque, evidenziano l’impossibilità di ritenere ed assumere la soglia di casa come ultima frontiera assoluta del diritto del singolo a farsi giustizia, insieme a quella tutela dei “beni propri o altrui”, che fortemente pubblicizzata come importante novità di risposta ai bisogni di sicurezza dei cittadini, altro non è che la mistificante riproposizione di criteri valutativi adottati unanimemente sia in dottrina, che in giurisprudenza.
La autotutela del domicilio, separata dalla percezione e dalla presenza di un effettivo attentato di natura più globale al diritto all’autodeterminazione del singolo, cioè separata dall’offesa a diritti indubbiamente e costituzionalmente più importanti della mera proprietà (la salute, l’integrità fisica e psichica della persona, solo per citarne alcuni) non è, quindi, parametro sufficiente a configurare processualmente la legittima difesa di cui all’art. 52 c.p. .
D’altronde, come ho avuto più volte occasione di sostenere, nel nostro ordinamento giuridico la tutela dei diritti patrimoniali non è mai apparsa carente, né ha subito limitazioni, se non in relazione a quella doverosa gerarchia che deve intercorrere fra i diritti soggettivi.
Sostenere, quindi, che prima della L. 59/06 i diritti patrimoniali dei singoli (perché all’interno di tale categoria rientra la definizione usata nel testo normativo) non fossero tutelati in situazioni di aggressione ingiusta è affermazione incommentabile e impone seri dubbi sulla conoscenza legislativa di chi la formuli.
Il recupero giurisprudenziale del paradigma delibativo, consistente nel presupporre una minaccia od una offesa (concreta o potenziale) cui l’aggredito reagisce, pur nel segreto della propria abitazione o del proprio esercizio commerciale, non esclude la persistenza di dubbi di costituzionalità che investono tuttora la norma.
La disposizione di cui si dibatte configura, infatti, una forma di tutela del domicilio (situazione fattuale e giuridica che si reputa diversa dalla difesa in senso stretto) che appare qualificata in punto di diritto avverso indebite intrusioni, le quali risultino strumentali rispetto a reati a contenuto patrimoniale e che possano, in forza delle modalità dell’aggressione, porre in pericolo l’incolumità dei residenti.
Non è, quindi, affatto comprensibile la ragione di maggiore tutela giuridica accordata in favore del soggetto che si trovi all’interno di uno dei luoghi descritti dall’art. 614 c.p., a scapito di chi venga a subire la medesima situazione di minaccia e, indi, di persistenza dell’aggressione ingiusta, per strada od in altro diverso luogo.
Quale differenza sia ravvisabile fra una persona anziana che debba difendersi all’uscita di ufficio postale, dove ha ritirato la propria magra pensione, da un tentativo di rapina e si difenda accanitamente (se vi riesce) ferendo od uccidendo l’aggressore ed una persona che esercita la stessa azione nel giardino di casa od all’interno della stessa?
Nessuna, in quanto da sempre si ammette (e fortunatamente nonostante questa legge si continua ad ammettere) la difesa legittima dall’aggressore indipendentemente dal luogo ove questa venga effettuata.
Sul piano processuale, però, la denunziata discrasia che si verifica (e l’irrazionale ed immotivata differenza tra soggetti che si trovino in situazioni analoghe) è indiscutibile e pare ledere il disposto dell’art. 3 della Costituzione.
Il caso di specie non pare porre altri problemi interpretativi che appaiono diversi da quello in esame e possano introdurre ulteriori argomenti specificamente connessi con la tematica in questione, sicchè – ad esempio – si deve rinviare ad altre eventuali diverse situazioni l’approfondimento di altri profili fra i quali spicca quello di quella sorta di inversione dell’onere della prova che si rinviene nella struttura della norma, posto che non deve essere l’inquisito a dimostrare gli elementi negativi del fatto (id est: la presenza della scriminante), ma la pubblica accusa a provare la sua insussistenza.
Problema questo che – si ribadisce – appare di una delicatezza notevole e tale da dovere venire certamente affrontato quanto prima.
Resta, comunque, inspiegabile (e risulta in concreto ingiusto) il privilegio accordato normativamente, in una evidente scala di valori [la gerarchia prima richiamata], più alla tutela del domicilio che alla difesa della persona.
        Quest’ultima, infatti, assume valore giuridicamente qualificato (con tutti i benefit probatori cui si è fatto espresso riferimento) solo in funzione del luogo, quasi che la persona (od i diritti patrimoniali od extrapatrimoniali che costei difende dall’illecita intrusione) se considerati in maniera avulsa e scollegata da un luogo di dimora perdano spessore e dignità.
 Tornando alla sentenza che si commenta, è evidente come lo stesso ingresso fraudolento o clandestino nella dimora dell’aggredito (o supposto tale), in carenza sempre della vis di aggressione o di esposizione della controparte ad un pericolo della stessa specie [cui si è fatto cenno in precedenza] non acquisisca pregnanza ai fini di invocare l’esecutività della circostanza esimente in parola.
Non è, infatti, casuale che la Suprema Corte neghi dignità di esimente in presenza di “un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora”.
Con tale locuzione, quindi, il Collegio è andato indubbiamente al di là delle espressioni usate, lasciando intendere la impossibilità di derogare al principio di proporzionalità fra accusa e difesa (che irresponsabilmente il legislatore ha tentato di abrogare) e, al contempo, ha certamente confinato la portata indiretta dell’art. 614[4] c.p., ritenuto punto di riferimento della riforma del 2006, in un vero e proprio limbo.
Consegue, pertanto, che la Suprema Corte, esclude, quindi, che la L. 59 del 2006 abbia potuto stravolgere la tripartizione consistente
1.                       nell’ingiusta quanto concreta offesa di una male operata da un soggetto,
2.                     nella immediata reazione della persona effettivamente minacciato od aggredito
3.                     nella proporzionalità fra i due comportamenti, il secondo dei quali deve essere l’unico mezzo di reazione all’ingiustizia patita,
in quanto il domicilio deve essere ritenuto elemento di pura complementarietà a detti parametri.
Nulla di particolarmente nuovo, quindi, parrebbe in diritto?
 
Rimini, lì 16 Giugno 2007
*******************
 
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Sentenza 23 marzo 2007, n. 12466
(************ – est. **********)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Assise di Appello di Palermo ha confermato la condanna a 12 anni e otto mesi di reclusione, oltre risarcimento alle parti civili, inflitta il 28.7.2005 a S. Rosalia dal G.u.p. in sede per l’omicidio di C. G., con attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. Il fatto risultava maturato a seguito della richiesta dì restituzione di rate arretrate di un prestito da parte della persona offesa. Precisamente, come ammesso dopo l’iniziale prospettazione di un tentativo di rapina, l’imputata nell’aprile 2004 aveva speso e perduto, giocando al lotto, una somma affidatale dal marito per un acquisto e aveva ottenuto dalla vittima – un’anziana vicina – 700 euro, con l’impegno di restituirne 100 a settimana. Dopo le prime tre rate la S. aveva sospeso i pagamenti e aveva cercato di evitare contatti con la creditrice, che l’aveva minacciata di rivelare alla famiglia l’accaduto. Il mattino del 27.7.2004, sola in casa, aveva sentito suonare ed aveva aperto credendo che fosse la figlia. La C., entrata, aveva insistito nelle sue pretese e, dopo un vano tentativo di rabbonirla, l’imputata l’aveva colpita – a suo dire reagendo a comportamenti aggressivi – con trentanove coltellate, che avevano cagionato diverse lesioni superficiali, per la maggior parte da difesa o non penetranti, e quattro lesioni penetranti, due sul lato destro del collo, un’altra a sinistra con interessamento della giugulare e un’ultima al torace, che aveva raggiunto il polmone sinistro. La morte era dovuta alla massiccia emorragia cagionata dalle ferite da ultimo menzionate. Vi erano inoltre, tanto sulla vittima che sul corpo della S., più modeste lesioni riferibili a colluttazione. Erano stati trovati due coltelli da cucina entrambi imbrattati del sangue della C., uno seghettato, col manico verde, lama di 10 cm., l’altro con manico marrone e lama di 19 cm. (quest’ultimo in un fagotto riposto sotto un piumone).

La Corte territoriale ha escluso la prospettata ipotesi della legittima difesa. Non ricorreva la fattispecie di cui al co. 2 dell’art. 52 c.p., introdotto dalla L. 13.2.2006 n. 59, perché la vittima, pur non avendo previamente suonato al citofono, aveva azionato il campanello dell’appartamento ed era stata fatta entrare spontaneamente, né risultava che fosse stata invitata ad uscire, sicché mancava il presupposto della violazione di domicilio mediante inganno. Era d’altra parte da escludere che la C., settantottenne di minuta costituzione e di un ventina d’anni più anziana della S., avesse preso l’iniziativa di uno scontro fisico, impugnando un coltello di cui ignorava la collocazione (le posate, essendo imminenti dei lavori, erano riposte dentro scatoloni in ambiente diverso da quello normalmente utilizzato). Due modeste e superficiali ferite da taglio presenti sul corpo dell’imputata – non necessariamente cagionate da un coltello – potevano derivare dalla sua stessa azione incontrollata, d’altronde indicativa, per la forza e la smodata reiterazione dei colpi, di intento aggressivo, e non già difensivo. Erano inoltre significativi sia il sangue della vittima rinvenuto su entrambi i coltelli, sia l’occultamento di quello con il manico marrone, sia la mancanza di ogni allarme o richiesta di soccorso – essendosi la S. limitata a ripulire l’ambiente del delitto e cancellarne le tracce per poi informare telefonicamente il marito, forse nella speranza di riceverne aiuto per sbarazzarsi del corpo – sia la falsa versione in un primo tempo resa agli inquirenti. Irrilevante è ritenuta la circostanza che la morte della vittima non sia stata istantanea, essendo sopravvenuta, secondo gli accertamenti medico-legali, da 30 a 45 minuti dopo l’accoltellamento; ciò, infatti, non valeva a qualificare la condotta come tentato omicidio seguito da omicidio colposo o da omissione di soccorso, poiché l’evento era direttamente riconducibile al comportamento dell’agente sorretto da dolo di omicidio.

Viene anche esclusa l’attenuante della provocazione, non risultando uno stato d’ira cagionato da una pretesa ingiusta, dato che la vittima – secondo le stesse dichiarazioni dell’imputata – aveva concesso un prestito senza interessi e non aveva ricevuto la restituzione della somma secondo le modalità pattuite. Né, se pur potesse ritenersi ingiusta la minaccia di coinvolgere il marito della debitrice al fine di ottenere il pagamento, vi sarebbe una adeguata proporzione tra il fatto scatenante e la reazione. La pena irrogata dal primo giudice viene ritenuta congrua in considerazione di un precedente penale, dell’accanimento nell’infierire su una persona anziana e del comportamento successivo.

Ricorre per cassazione la difesa, denunciando con un primo motivo carenza della motivazione e inosservanza dell’art. 192 c.p.p.. La ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di merito era viziata in radice dalla mancata considerazione di elementi rilevanti acquisiti agli atti ed evidenziati dalla difesa, in particolare il carattere usurarlo dell’attività svolta dalla vittima, l’ambiente domestico in cui era avvenuto il fatto – che escludeva il tentativo di eliminarne le tracce, in quanto in pieno giorno non sarebbe mai passata inosservata la rimozione del cadavere – ed i reperti indicativi di colluttazione, e non di unilaterale aggressione.

Tale premessa introduce il secondo motivo, relativo alla carenza motivazionale in ordine alla legittima difesa in costanza di violazione di domicilio, ravvisata in quanto la C. si era introdotta nel condominio fraudolentemente, suonando al citofono di altra persona ivi residente.

Ulteriore doglianza riguarda 1’immotivato disconoscimento della legittima difesa sotto il diverso profilo dell’aggressione subita dalla S., che riferiva di essere stata prima attinta da un colpo di tacco, quindi da due fendenti vibrati con il coltello dal manico marrone, casualmente a portata di mano della vittima; non era escluso dalle indagini tecniche che tutte le ferite riportate dalla C. fossero state inferte con il coltello dal manico verde, impugnato dall’imputata, ed era ben possibile che il sangue della vittima copiosamente presente su tutta la lama dell’altro strumento da taglio provenisse dall’emorragia in atto. Tale alternativa ipotesi, prospettata con memoria difensiva già in primo grado e non presa in considerazione, valeva quanto meno a prospettare un ragionevole dubbio circa la sussistenza della scriminante.

Con il quarto motivo di gravame si evidenzia che l’imputata era convinta dell’avvenuto decesso dell’antagonista, come risulta dal tenore della telefonata al marito, pur essendo la morte sopravvenuta a distanza di almeno mezz’ora dalla colluttazione; ne segue che l’evento non è riconducibile all’azione compiuta, ma alla successiva inattività dell’agente, qualificabile come colposa (o, se dolosa, come omissione di soccorso), sicché la condotta dovrebbe essere scomposta nelle sue fasi, costituite dal tentativo di omicidio e dall’omicidio colposo (o dalla omissione di soccorso), in base all’elemento psicologico ravvisabile al momento del decesso, che non era più il dolo di omicidio; né in contrario poteva farsi riferimento al principio dell’equivalenza causale, che varrebbe, secondo il ricorrente, soltanto con riferimento a fattori concausali non riferibili all’autore del fatto.

Viene in subordine censurata la motivazione relativa all’esclusione della provocazione. Assodato che il fatto era maturato d’impeto e in un contesto conflittuale, doveva essere logicamente ricondotto ad uno stato d’ira e andava collegato alla natura usurarla della pretesa della vicina ed alla minaccia di svelare al marito la ricaduta della ricorrente nel vizio del gioco, rivelazione suscettibile di turbare gravemente la serenità del rapporto coniugale. Ricorrevano quindi entrambi i presupposti dell’attenuante.

Quanto infine al trattamento sanzionatorìo, era stato dato un rilievo sproporzionato ad un remoto precedente – peraltro estinto per amnistia – ed alla gravità del fatto, maturato in un contesto di colluttazione, senza considerare la censurabile condotta della vittima.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di gravame prospettano censure in fatto o manifestamente infondate. Il giudice "a quo" ha chiarito che, secondo le riportate dichiarazioni della stessa imputata, il prestito in questione non aveva alcuna connotazione usurarla, ed anzi era limitato alla restituzione del capitale a scadenze ravvicinate, sicché è del tutto irrilevante che, in altri contesti, occasionalmente o abitualmente, la C. potesse dedicarsi all’usura. La pulizia del pavimento e degli abiti, l’occultamento del coltello di maggiori dimensioni e la dichiarazione di essere stata aggredita a scopo di rapina sono certamente attività dirette ad occultare tracce del reato e inquinare le indagini, pur se inadeguate e risultate prive di efficacia. Il contesto di "colluttazione" evidenziato con il ricorso non postula una reciproca azione offensiva, ben potendo la vittima venire a contatto fisico con l’aggressore e lottare senza successo per salvarsi. Il convincimento che questa sia appunto la situazione verificatasi nel caso di specie è giustificato dal giudice "a quo" in base alla coordinata disamina di plurimi e convergenti elementi, di cui sopra si è dato conto, effettuata sulla base di ragionevoli criteri di esperienza, alla quale il ricorso oppone solo ipotesi alternative frammentarie ed improbabili. Al proposito è già decisivo il preliminare rilievo che la C. non aveva né la forza fisica necessaria, né l’interesse ad aggredire a mano armata la propria debitrice, posto che il suo scopo era unicamente quello di ottenere il pagamento, e a tal fine disponeva di altri efficaci mezzi di pressione. Correttamente ‘ è stata quindi esclusa la legittima difesa, anche ai sensi del co. 2 dell’art. 52 c.p. di nuova introduzione. Quest’ultima norma non consente infatti un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un "pericolo di aggressione". Tale preliminare rilievo rende superfluo l’esame della questione relativa alla configurabilità dell’introduzione mediante inganno per il solo fatto di avere suonato non al citofono esterno pertinente all’abitazione, ma alla porta interna.

Manifestamente infondato è il quarto motivo di gravame, tendente a ricondurre la fattispecie all’ipotesi, elaborata dagli interpreti, del dolo colpito "in itinere" dall’errore. Questa si verifica quando l’agente tiene un determinato comportamento sulla base di una direttiva psicologica rapportabile ad una falsa rappresentazione della realtà fenomenica ed in tali condizioni realizza il risultato preso di mira anteriormente al formarsi dell’erroneo convincimento di averlo già cagionato; in siffatta vicenda criminosa non vi sono uno o più atti tipici contestuali o strettamente consecutivi ma comunque deponenti a favore dell’unicità dell’azione, bensì azioni plurime, non solo frazionate cronologicamente, ancorché immediatamente consecutive, ma altresì differenziate per l’aspetto attinente all’offesa del bene giuridico protetto ed all’efficacia lesiva, giuridicamente autonome per i profili di tipicità di ciascun segmento comportamentale, sorrette infine da distinti coefficienti psicologici. E più precisamente: il dolo di un delitto rimasto allo stadio del tentativo per la prima fase della condotta, non essendosi in conseguenza di essa verificato l’evento (naturalisticamente inteso) perseguito; il dolo di un diverso reato non realizzato e una colpa effettiva (da accertare in concreto e non in forza della mera imputazione oggettiva, non ricorrendo l’ipotesi dell’ "aberratio delieti" di cui all’art. 83, co. 1, c.p.) per l’evento prodotto, quanto alla seconda parte della condotta che si pone come immediato e diretto fattore eziologico dell’evento cagionato (cfr. Cass., Sez. I, 18.3/10.4.2003, lovino ed altri). Tale situazione si verifica, in particolare, quando il soggetto che agisce a scopo di uccidere, erroneamente convinto di avere cagionato la morte della vittima, la provoca per effetto di una successiva condotta diretta ad occultare o sopprimere il corpo. Va tuttavia avvertito che, se l’agente non è certo di avere prodotto l’evento letale e le manovre dirette ad occultare il corpo sono idonee a cagionare la morte, ove non ancora sopravvenuta, egli si prefigura comunque il decesso quale premessa necessaria dell’ulteriore risultato perseguito e la sua azione è caratterizzata da dolo (alternativo) di omicidio (in tal senso v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 26.9/28.11.2006, Cieslinski ed altri) . Ora, nel caso di specie è assodato nella sede di merito che "l’imputata non era affatto certa che la C. fosse morta subito dopo l’accoltellamento"; vengono in proposito citate le inequivoche affermazioni fatte nell’immediatezza al P.M. (^forse è morta sul colpo, non lo so") e le successive, ripetute negazioni alla domanda se avesse rilevato il decesso; ciò, del resto, in conformità con quanto detto per telefono al marito, cioè di avere avuto una lite con una donna che aveva "probabilmente" (ma non con certezza) uccisa. Ma, prima ancora di tale risolutiva considerazione, va rilevato che la fattispecie non è comunque riconducibile al paradigma invocato, non avendo la ricorrente posto in essere una condotta finalizzata ad un diverso ed ulteriore evento (in particolare, come evidenziato anche dalla difesa, non vi è traccia di un comportamento rivolto alla eliminazione del corpo). Ora, una volta compiuta l’azione diretta ad uccidere e messo in opera il processo idoneo a produrre la morte secondo le leggi naturali, la mera inattività dell’agente nel tempo occorrente perché la causa giunga a produrre l’effetto voluto è irrilevante, occorrendo, per escludere la consumazione del reato, che egli si attivi per impedire l’evento (e solo in tal caso andrà soggetto alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita secondo la previsione dell’art. 56, co. 4, c.p.).

Quanto alle doglianze concernenti la provocazione, escluso in punto di fatto (senza puntuale replica) il carattere usurarlo del credito della vittima vien meno il carattere ingiusto della pretesa da questa fatta valere; né in ogni caso il ricorso formula alcun rilievo sull’ulteriore argomento speso dalla sentenza impugnata, e cioè l’inadeguatezza (per macroscopica sproporzione) della causa scatenante rispetto alla condotta posta in essere. Va al proposito ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale per il riconoscimento della circostanza attenuante in questione, pur non richiedendosi la proporzione tra reazione ed offesa, occorre tener conto del criterio dell’adeguatezza come parametro utile alla valutazione dello stato d’animo del reo che, nel caso di evidente sproporzione, tradisce sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d’ira (v., ad es., Cass., Sez. I, 3.11.1997/21.1.1998, ******; Sez. V 2.3/31.5.2004, ********).

Quanto infine al trattamento sanzionatorio, il giudice "a quo" ha indicato circostanze valutabili ex art. 133 c.p. e ritenute determinanti nella discrezionale valutazione demandatagli dalla legge, mentre il gravame si limita a sminuirle ed a contrapporre un censurabile "comportamento della vittima", escluso in punto di fatto dalla sentenza impugnata senza obiezioni valutabili in questa sede.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e -non emergendo ragioni di esonero – di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000 euro.

 
 


[1]           L. 13 Febbraio 2006 n. 59, in vigore il 17 marzo le modifiche sulla legittima difesa
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2  marzo 2006)
            ART. 1. (Diritto all’autotutela in un privato domicilio).
            1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
            "Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
            a) la propria o altrui incolumità;
            b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
            La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".
[2]    Cfr. ***** La nuova legittima difesa, ***********., 2006
[3]          Art. 614. Violazione di domicilio
            [1] Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
            [2] Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
            [3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
            [4] La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
 
[4]          Art. 614. Violazione di domicilio
           [1] Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
           [2] Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
           [3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
           [4] La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Zaina Carlo Alberto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento