Mandato d’arresto europeo: le sezioni unite cambiano l’orientamento sui limiti massimi della carcerazione preventiva.

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Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente emesso una sentenza che, ribaltando completamente l’orientamento precedente, parrebbe aver risolto lo spinoso problema dell’articolo 18 lett. e) della legge 69/2005, dando ad esso un’interpretazione che consenta di superare le sensibili problematiche emerse nell’affrontare i primi casi ad esso riconducibili. Prima di rivolgere l’attenzione al contenuto della pronuncia in esame è quindi opportuno riassumere brevemente il contesto all’interno del quale essa si va ad inserire.
Il problema del rifiuto della consegna in conseguenza della mancanza, nell’ordinamento dello Stato richiedente, di limiti massimi di durata della carcerazione preventiva è stato una prima volta esaminato dalla Cassazione con la sentenza Cusini ( sez. VI n. 16542 del 08.05.06 ). In quel caso la Corte ha negato la consegna di un ricercato al Regno del Belgio per mancanza, nell’ordinamento di quel paese, di limiti massimi paragonabili a quelli contemplati dal nostro. La sesta sezione ha assunto tale decisione nella consapevolezza che, la normativa dello Stato richiedente, fosse pienamente equiparabile, nella sostanza, al livello garantistico del dettato normativo italiano, pur prevedendo un sistema basato su controlli periodici della sussistenza delle esigenze cautelari che si discostasse completamente, sotto il profilo formale, dal nostro[1]. Le implicazioni insite in tale pronuncia hanno portato a pensare come, il sistema del Mandato d’Arresto Europeo, potesse risultare gravemente compromesso nei confronti di quei paesi europei che annoverassero, nel proprio ordinamento giuridico, un sistema analogo o comparabile a quello ivi descritto. Il problema si è poi ripresentato quando, la medesima sezione, si è trovata a decidere un ricorso presentato a seguito di una pronuncia della Corte d’Appello di Lecce in cui si stabiliva la consegna di un soggetto, ricercato per il reato di tentato omicidio, alla Germania. L’ordinamento tedesco presenta anch’esso, come lamentato dalla difesa, un sistema di valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari basato su verifiche periodiche. In difformità con la precedente pronuncia, gli ermellini della sesta sezione hanno avanzato la necessità di adottare una linea interpretativa che potesse evitare le innegabili problematiche derivanti da una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica della norma in esame e che, oltretutto, meglio rispondesse ai principi di reciproca fiducia su cui si basa il nuovo istituto. La Corte ha ritenuto infatti che, il riferimento ai limiti massimi della carcerazione preventiva, non vada inteso sulla base di una omogeneità dei vari sistemi in vigore negli Stati membri ma ponga un parametro di valutazione dei profili garantistici di questi ultimi, imponendo al giudice di negare la consegna del ricercato qualora l’ordinamento del paese emittente non offra garanzie “equiparabili” a quelle previste in Italia grazie al sistema dei limiti massimi. La sezione rilevando quindi un potenziale contrasto giurisprudenziale inerente la norma in esame rimetteva il ricorso, con ordinanza datata 02.10.06 n. 38852, al vaglio delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., le quali nella sentenza n. 4614 del 30 gennaio 2007 hanno affrontato l’argomento dandone una nuova e più funzionale interpretazione. Tralasciando i numerosi motivi di ricorso presentati dalla difesa, tutti ritenuti infondati, che non interessano la presente trattazione, le Sezioni Unite hanno iniziato la digressione sul motivo oggetto del conflitto analizzando la lettera e)dell’art. 18 l. 69/2005[2]. Essa rientra nei motivi in forza dei quali l’Italia rifiuterà la consegna allo Stato richiedente, motivi che, nella Decisione Quadro relativa al Mandato d’Arresto Europeo[3], erano divisi in obbligatori e facoltativi, mentre nella legge italiana sono stati raccolti in un unico elenco ed integrati da ulteriori previsioni che sono il frutto di una compilazione posta in essere dal Parlamento italiano. La lettera e) appartiene a quest’ultima tipologia, essendo stata introdotta in forza di un emendamento presentato dall’On. Pecorella alla Commissione Giustizia della Camera con l’indubbio scopo di garantire il rispetto dell’art. 13 comma 5 della Costituzione, nell’ambito di un imponente sforzo del legislatore italiano di adattare la normativa europea alle caratteristiche dell’ordinamento interno. Intento palesato nelle stesse disposizioni di principio della l. 69/2005 dove, all’art. 1 si prevede che la legge attua il portato della Decisione Quadro “…nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell’ ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo” e nella clausola di salvaguardia dell’art. 2, riguardante una serie di principi contenuti in trattati internazionali e nella Costituzione tra cui figurano anche quelli inerenti la tutela della libertà personale. Alla promulgazione della legge, un simile incipit, è sembrato rivolto a quella parte della dottrina che, sull’onda del parere di Caianiello e Vassali sulla Decisione Quadro[4] auspicava appunto una compilazione di recepimento attenta e rispettosa del dettato costituzionale[5]. L’attenzione dei giudici si sposta poi sulla Decisione Quadro e sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, all’interno della quale non è prevista la fissazione di termini rigidi di durata della custodia cautelare.
Nel raffrontare poi la Decisione Quadro con l’art. 18 lett. e)viene posto in evidenza un punto estremamente importante: viene infatti affermato che, alla luce del quadro normativo emerso dall’analisi dei testi sopra citati, il motivo di rifiuto in esame, pur non trovando riscontro diretto nella Decisione Quadro, non può dirsi in contrasto con essa. Esso si basa infatti su principi garantistici fondamentali di ambito processuale più volte richiamati nello stesso testo europeo, che non preclude agli stati membri l’applicazione della norme interne sul “giusto processo”[6], oltre che nelle Convenzioni alle quali esso rimanda. Il passo successivo è l’entrare nel dettaglio della normativa tedesca in materia di custodia cautelare la quale prevede, a fronte di un termine massimo iniziale di sei mesi, la possibilità di proroghe, stabilite nel contraddittorio delle parti in casi di particolare rilevanza, caratterizzate dalla presenza di controlli periodici ad ogni scadenza, controlli nei quali, in caso di non concessione della proroga stessa, si determina la liberazione immediata del soggetto. Del resto, come viene giustamente fatto notare in sentenza, anche il termine “massimo” presente nel codice di procedura penale italiano all’art. 303 non è sinonimo di “assoluto” od “improrogabile” alla luce delle previsioni dello stesso codice[7]. Da qui la conclusione, alla luce anche di una giurisprudenza costituzionale che interpreta il potere di proroga in senso restrittivo, che il sistema tedesco presenti profili garantistici idonei ad integrare il rispetto della lettera e della sostanza del motivo di rifiuto in esame. Conclusione estesa a tutti gli ordinamenti che prevedono sistemi di controllo della necessità di mantenimento in custodia rivolti al protrarsi della medesima od alla sua immediata cessazione. Infatti, secondo la Corte, tali meccanismi, ancorati a prefissate cadenze cronologiche, implicherebbero l’esistenza di un limite temporale massimo “implicito” alla custodia cautelare. La ratio dell’art. 18 lett. e) si realizzerebbe infatti anche nel caso in cui il limite massimo di custodia cautelare non sia collocato dalla legge in modo diretto, ma “mediato” per mezzo della previsione di un controllo da effettuarsi entro un tempo inderogabile predefinito dalla legge stessa, controllo che, qualora non venga effettuato o che abbia esito negativo, comporti l’immediata ed automatica liberazione dell’imputato. L’autorità giudiziaria italiana cui verrà richiesta la consegna di un soggetto in forza di un Mandato d’Arresto Europeo dovrà quindi verificare la presenza, nell’ordinamento dello Stato di emissione, di garanzie in tema di durata della custodia che siano equivalenti a quelle del nostro, oltre che l’effettiva esistenza, nella legislazione di quello Stato, delle condizioni sopra descritte. Le Sezioni Unite hanno quindi espresso, ex art. 173 comma 3 disp. att. c.p.p., il seguente principio di diritto: “In materia di mandato di arresto europeo, con riguardo alla previsione dell’art. 18 lett. e) della legge 22 aprile 2005, n. 69, che prevede un caso di rifiuto di consegna ‘se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva’, l’autorità giudiziaria italiana deve verificare, ai fini della consegna, se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia comunque desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa”.
Il nuovo orientamento sul punto sembrerebbe effettivamente scongiurare il pericolo di un reale “inceppamento” del meccanismo relativo al MAE dovuto ad una formulazione che, se letta con eccessivo rigore formalistico, poteva andare ad impedire la consegna di ricercati verso un gran numero di paesi facenti parte di esso, come già era successo verso il Belgio con la sentenza Cusini. Le motivazioni ed il principio fissato dalle Sezioni Unite al contrario offrono una chiave di lettura che tiene conto dell’effettiva sostanza della norma, oltre che dello spirito del nuovo istituto e delle basi di reciproca fiducia tra i paesi dell’UE che lo caratterizzano, nel pieno rispetto dei principi garantistici del nostro ordinamento.
 
Dott. Federico Cavallini


[1] Sul punto ved. Cavallini Federico, Mandato d’Arresto Europeo e limiti massimi alla carcerazione preventiva, in Altalex-Quotidiano scientifico di informazione giuridica, ISSN 1720-7886, n.1551 del 12. ottobre 2006, www.altalex.com
 
[2] Essa prevede il rifiuto della consegna “se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva
 
[3] Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo ed alle procedure di consegna tra stati membri.
 
[4] Vincenzo Caianiello – Giuliano Vassalli, parere sulla proposta di decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, in Cassazione penale, 2002, p. 462 – 467
 
[5] Luisa Cassetti, Profili costituzionali, in Diritto penale e processo, n. 7 – 2005, p. 814
 
[6] Ved. DQ 2002/584/GAI, considerando n. 12  
 
[7] Ved. i casi di sospensione ex art. 304 e, per quanto riguarda i termini massimi di fase, i casi di “sterilizzazione” previsti dall’art. 297 comma 4 e di proroga ex art. 305 c.p.p.

Cavallini Federico

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