MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 17 febbraio 2006 Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco

decreti 16/03/06
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GU n. 57 del 9-3-2006
 
 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 febbraio 2006
Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco.
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
 
 Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il
Ministro della salute ed il Ministro per le politiche comunitarie in data 23 settembre 2005 relativo alla disciplina della passata di
pomodoro; 
 Considerato che la passata di pomodoro e’ un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco;
 Ritenuta la necessita’ di definire l’origine del pomodoro fresco impiegato al fine di assicurare la piu’ ampia tutela del consumatore;
 Ritenuto che l’indicazione della zona di provenienza del pomodoro fresco   utilizzato   per   la   produzione   della   passata   trova
giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in
errore sulla provenienza del pomodoro;
 Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del ………
 Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e 2000/13/CE;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                          Luogo di origine
 
 1. Nell’etichettatura della passata di pomodoro, quale definita dal decreto ministeriale citato nelle premesse, deve essere indicata la
zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.
 2. Il riferimento di cui al comma 1 puo’ essere realizzato indicando:
    a)   la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco
coincidente con la Regione oppure;
    b) lo Stato ove il pomodoro fresco e’ stato coltivato.
 
     
                               Art. 2.
                          Entrata in vigore
 
 1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2006.
 2.   I   prodotti   etichettati   fino   al 15 giugno 2006 senza l’indicazione di cui all’art. 1, possono essere venduti fino al
31 dicembre 2007.
    Roma, 17 febbraio 2006
 
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
 
 
Il Ministro delle attività produttive
Scajola

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