Processo amministrativo telematico al via il 1° luglio 2016: pubblicate le regole tecnico-operative per l’attuazione

Redazione 22/03/16
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Pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2016 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 40 del 16 febbraio 2016, che fissa le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, introdotto a partire dal 1° luglio 2016.
Il provvedimento definisce il sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività' processuale.
Il SIGA gestisce con modalità informatiche in ogni grado del giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli ed ogni altra attività inerente al processo amministrativo telematico.

Vediamo punto per punto i contenuti del provvedimento.

 

Tenuta del fascicolo processuale

Il fascicolo processuale e' tenuto sotto forma di fascicolo informatico.
Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di documento informatico, ovvero le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti.
Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati ivi inseriti;
b) del numero del ricorso;
c) dell'oggetto sintetico del ricorso;
d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, anche depositati in forma cartacea.

Il fascicolo contiene, altresì, informazioni riguardanti:

a) i componenti del Collegio e i suoi ausiliari, le parti e i difensori;
b) l'oggetto del ricorso per esteso;
c) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di PEC;
d) le camere di consiglio e le udienze;
e) i ricorsi collegati;
f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza, in caso di appello, regolamento di competenza, revocazione e negli altri casi previsti;
g) i provvedimenti impugnati;
h) le spese di giustizia;
i) il patrocinio a spese dello Stato.

 

Gestione dei registri

I registri di presentazione dei ricorsi e i registri particolari sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche.

Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:
a) registro generale dei ricorsi;
b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato;
c) processi verbali;
d) provvedimenti dell'Adunanza plenaria;
e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari);
f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e cautelari ante causam);
g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari ante causam, ordinanze cautelari);
h) istanze di fissazione di udienza;
i) istanze di prelievo.

 

Provvedimenti del giudice

I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria per il deposito.
Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente quando il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in grado di ricevere il deposito telematico degli atti.
Il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee.

 

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

La procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei casi in cui e' il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.
La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce:

a) quando e' rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce;
b) quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.

 

Atti delle parti e degli ausiliari del giudice

Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale.

 

Comunicazioni per via telematica

Le comunicazioni di segreteria sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche, nei confronti di ciascun avvocato componente il collegio difensivo ovvero, alternativamente, nei confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente nominato, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi.

 

Accesso al fascicolo informatico

L'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti come risultanti dal SIGA e' consentito al Presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante nonché agli esperti ed ausiliari del Giudice.
Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione concessa dal giudice.
L'accesso di cui al comma 1è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.

 

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