Fattispecie di danno erariale richiesto (e concesso) da un procuratore Regionale della Corte dei Conti, in favore di un Comune, corrispondente alla somma erogata a titolo di indennizzo per l’infortunio sul lavoro subito da un operaio di un cantiere ges

Lazzini Sonia 27/10/05
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Riconosciuto la colpa grave del Comune (per l’inosservanza della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro e la mancata verifica sulla predisposizione nel cantiere dei presidi di sicurezza), ? fonte di responsabilit? amministrativa nei confronti dei tecnici (per il mancato rilievo della violazione delle norme antinfortunistiche e l?omessa richiesta di intervento degli organi competenti) il diritto di regresso dell’I.N.A.I.L. nei confronti di un ente locale, considerato responsabile civile dell’infortunio occorso in un cantiere

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Nella fattispecie esaminata dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, sentenza numero 413 ?del 7 marzo 2005 , si tratta di un cantiere scuola, istituito ai sensi della legge regionale ?siciliana n.17/1968, ove ?l’unico soggetto al quale fanno capo funzioni e responsabilit? tipiche di entrambe le figure professionali ? il direttore del cantiere, coadiuvato dall’istruttore, entrambi scelti dall’ente gestore fra i lavoratori avviati.

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Conseguentemente, non ? necessario prevedere la nomina di un direttore dei lavori (che nei rapporti di appalto di opere pubbliche rappresenta la stazione appaltante e costituisce un limite alla autonomia gestionale dell’appaltatore, esercitando il controllo sulla? corretta e puntuale esecuzione dei lavori concessi in appalto) e di un direttore del cantiere (che -in contraddittorio con la direzione lavori- ha la responsabilit? della conduzione del cantiere, organizzando l’attivit? necessaria per lo svolgimento dei lavori).

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L?infortunio ? avvenuto nell?aprile 1988 e ovviamente quindi l?emarginata sentenza tiene conto della normativa vigente all?epoca dei fatti.

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Quello che ci preme sottolineare non ? tanto il caso in per se stesso quanto il fatto che un dipendente pubblico puo? essere sottoposto a giudizio davanti alla Corte dei Conti anche per quanto l?Ente di appartenenza deve restituire all?Inail in caso di comprovata colpa grave del datore di lavoro.

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A questo punto sorge spontanea un?osservazione.

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Evidentemente il Comune non aveva stipulato un?adeguata polizza di Responsabilit? civile Terzi che comprendesse anche la cd RCO (Responsabilit? Civile Operai) che opera proprio a copertura dell?eventuale rivalsa esercitata dall?Inail? nonch? dell?eventale richiesta di maggiori danni esercitata dal lavoratore infortunato

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Giusto a titolo di semplificazione, un eventuale oggetto dell?assicurazione potrebbe essere il seguente:

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< Oggetto della garanzia della Responsabilit? Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):

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La Societ? si obbliga a tenere indenne l’Assicurato Contraente, purch? in regola al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell?assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

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A.??????? ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonch? del D.Lgs 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati cos? come definiti dall?art. 5 del D.Lgs n. 38/2000;

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B.??????? ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) nonch? ai lavoratori parasubordinati cos? come definiti dall?art. 5 del D.Lgs n. 38/2000 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidit? permanente non inferiore al ???% sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 debitamente approvate.

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La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222

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La garanzia R.C.O. opera purch? l?Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall?ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l?esercizio dell?attivit? oggetto della presente assicurazione.>

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A cura di Sonia LAZZINI

  • allegata sentenza (pdf 20 kb)

Lazzini Sonia

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