Il gestore di un blog non è tenuto a controllare preventivamente ogni commento pubblicato dagli utenti, ma può essere chiamato a rispondere quando viene a conoscenza di contenuti diffamatori e non interviene per rimuoverli tempestivamente.
È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con l’ordinanza n. 22999 del 10 luglio 2026, che ha confermato la condanna al risarcimento del danno nei confronti del titolare di un blog sul quale erano comparsi commenti lesivi della reputazione professionale di un giornalista.
La decisione traccia una linea netta tra l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza preventiva e la responsabilità derivante da un comportamento omissivo successivo alla conoscenza dell’offesa. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. Le accuse di avere diffuso una fake news
La vicenda nasce dalla pubblicazione, da parte di un giornalista, di un articolo relativo a una protesta organizzata da alcuni richiedenti asilo ospitati in un centro di accoglienza.
Un blogger aveva successivamente messo in dubbio l’attendibilità della notizia, prospettando l’ipotesi che si trattasse di una fake news o, comunque, di un’informazione non adeguatamente verificata.
A seguito del post erano comparsi numerosi commenti critici e denigratori nei confronti del giornalista, accusato di avere diffuso notizie false o fuorvianti. Le reazioni avevano avuto conseguenze anche sul piano professionale, con la presentazione di esposti all’Ordine dei giornalisti, poi archiviati.
Il giornalista aveva quindi agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni alla reputazione personale e professionale. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale
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2. Nessun obbligo di controllo preventivo
La Cassazione esclude che sul gestore di un blog gravi un obbligo generalizzato di esaminare preventivamente tutti i messaggi pubblicati dagli utenti.
Il blogger, infatti, non può essere automaticamente equiparato a un editore tradizionale o a un soggetto che svolge un’attività preventiva di selezione e filtro dei contenuti.
La libertà di espressione tutelata dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo comprende anche la possibilità di aprire uno spazio digitale ai contributi e ai commenti di terzi.
Tale libertà, tuttavia, non è priva di limiti. Deve essere bilanciata con la tutela della reputazione, considerata un diritto inviolabile della persona e una componente essenziale del diritto alla vita privata.
3. La responsabilità nasce dopo la conoscenza
Il punto decisivo non è quindi l’assenza di un controllo preventivo, ma il comportamento tenuto dal gestore dopo avere acquisito conoscenza dei commenti offensivi.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che il blogger aveva letto i commenti, ne aveva compreso la portata denigratoria e, in alcuni casi, li aveva anche condivisi. Nonostante ciò, aveva provveduto alla rimozione soltanto dopo l’avvio del giudizio.
Secondo la Cassazione, la mancata rimozione tempestiva può equivalere a una consapevole partecipazione alla diffusione del contenuto lesivo. Il gestore, lasciando online il commento, consente infatti che l’offesa continui a raggiungere una pluralità di utenti.
La responsabilità deriva quindi da un controllo omesso ex post e non dalla violazione di un inesistente obbligo di sorveglianza preventiva.
4. Diritto di critica e attribuzione di fatti falsi
La Corte ricorda inoltre che il diritto di critica può assumere toni anche duri, polemici o non imparziali. La critica, però, deve fondarsi su una base fattuale veritiera.
Non può essere considerata legittima una valutazione negativa che tragga origine dall’attribuzione di fatti falsi. Nel caso concreto, i commenti non si limitavano a esprimere un giudizio sull’attività del giornalista, ma gli attribuivano la diffusione consapevole di una notizia falsa, con conseguenze dirette sulla sua credibilità professionale.
Per questo motivo, la Cassazione ha escluso che la condanna rappresentasse una compressione ingiustificata della libertà di espressione.
5. Confermato il risarcimento di 23 mila euro
La Suprema Corte ha confermato anche la quantificazione del danno, liquidato in 23 mila euro sulla base delle Tabelle di Milano.
I giudici hanno tenuto conto della pluralità dei commenti offensivi, della riconoscibilità della persona colpita, della professione esercitata dal danneggiato e della particolare gravità dell’accusa di avere diffuso fake news.
È stata considerata anche la diffusione non particolarmente ampia dei commenti, circoscritta ai visitatori della pagina web.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
L’ordinanza conferma così un principio di particolare rilievo per blog, forum e spazi digitali: il gestore non deve controllare tutto in anticipo, ma, una volta informato della presenza di contenuti chiaramente diffamatori, deve intervenire senza ritardo.
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