Concordato minore negato all’imprenditore cancellato: la Cassazione chiude la porta alla second chance negoziale

La Cassazione chiarisce che l’imprenditore individuale cancellato dal Registro imprese non può accedere al concordato minore, neppure liquidatorio: resta la liquidazione controllata.

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Cancellazione dell’imprenditore individuale e concordato minore: la cassazione ricostruisce la funzione dell’art. 33 ccii e delimita definitivamente l’area della second chance. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato il corso Composizione negoziata: come gestire le garanzie MCC e ottenere nuova finanza.

Corte di Cassazione -sez. I civile- sentenza n. 20141 del 16-06-2026

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Indice

1. La questione controversa


La sentenza in commento affronta una delle questioni più dibattute emerse nella prima applicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: se l’imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese possa ancóra accedere al concordato minore e, in particolare, al concordato minore di tipo liquidatorio disciplinato dall’art. 74, comma 2, CCII.
Il tema si colloca al crocevia tra due esigenze fondamentali del sistema delineato dal D.Lgs. n. 14/2019.
Da un lato, la progressiva valorizzazione della funzione di risanamento e di “second chance” che permea l’intero impianto del Codice della crisi.
Dall’altro, la necessità di preservare la coerenza sistematica degli strumenti di regolazione della crisi, evitando che la cancellazione dell’impresa possa essere utilizzata come momento di cesura rispetto alle regole che governano il rapporto tra debitore e creditori.
La questione aveva dato luogo ad un significativo contrasto nella giurisprudenza di merito.
Numerose pronunce avevano infatti ritenuto che il divieto previsto dall’art. 33, comma 4, CCII dovesse essere limitato alle procedure aventi finalità di continuità aziendale, consentendo invece l’accesso al concordato minore liquidatorio quando la proposta risultasse maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione controllata.
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, il cui ragionamento logico-giuridico sarà trattato nel prosieguo, prende una netta posizione in favore di quell’orientamento, seguito da una parte della giurisprudenza di merito, che considera la cancellazione dell’imprenditore dal Registro delle Impresa come condizione ostativa per l’accesso allo strumento concordatario, seppur condizionato all’apporto di finanza esterna e, quindi, di tipo liquidatorio. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Il caso e la decisione


La vicenda trae origine dall’omologazione di un concordato minore liquidatorio proposto da una debitrice già titolare di impresa individuale cancellata dal Registro delle Imprese.
Il piano prevedeva il soddisfacimento parziale del ceto creditorio attraverso un apporto di finanza esterna e veniva ritenuto ammissibile sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello di Campobasso.
Quest’ultima aveva sostenuto che la ratio del divieto ex art. 33, comma 4, CCII, non potesse essere estesa all’ipotesi del concordato minore liquidatorio, soprattutto qualora la proposta assicurasse un trattamento migliore rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte cassa la decisione e afferma il seguente principio di diritto: «La domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio».
La portata del principio enunciato dai giudici di Piazza Cavour è immediatamente percepibile, in quanto si è esclusa qualsiasi distinzione:

  • tra imprenditore individuale e collettivo;
  • tra concordato minore in continuità e concordato minore liquidatorio;
  • tra cancellazione recente e cancellazione remota.

3. L’evoluzione dell’art. 33 CCII e il progressivo consolidamento della preclusione concordataria


Uno degli aspetti più interessanti della motivazione è rappresentato dalla ricostruzione storica dell’art. 33 CCII.
La Corte evidenzia come la norma costituisca il punto di approdo di un orientamento già consolidato sotto il vigore della legge fallimentare.
Infatti, la giurisprudenza formatasi sull’art. 10 L.Fall. aveva escluso la possibilità per l’imprenditore cancellato di utilizzare il concordato preventivo quale strumento idoneo a paralizzare l’iniziativa dei creditori diretta all’apertura della procedura liquidatoria.
Il primo correttivo (D.Lgs. n. 147/2020) ha poi inserito espressamente il concordato minore nell’ambito applicativo dell’art. 33, comma 4, CCII.
Attraverso la novella del 2020, il Legislatore non si è semplicemente limitato a recepire un orientamento giurisprudenziale esistente, ma ha scelto di estendere la medesima preclusione anche agli strumenti di composizione della crisi riservati all’imprenditore minore.
Sulla base di tale intervento riformatore, secondo gli Ermellini la volontà del nostro Legislatore di assimilare il concordato minore al concordato preventivo appare quindi inequivoca.

4. Il rapporto tra cancellazione dell’impresa e accesso agli strumenti negoziali della crisi


La sentenza offre una riflessione di particolare interesse sulla natura stessa della procedura concordataria.
La Corte muove da una premessa di fondo: il concordato non costituisce soltanto uno strumento di soddisfazione dei creditori, ma rappresenta un istituto funzionalmente collegato all’esistenza di un’impresa.
Anche quando il piano presenti una connotazione prevalentemente liquidatoria, permane infatti una logica di regolazione negoziale della crisi imprenditoriale.
Secondo gli Ermellini la procedura dettata dagli artt. 74 e seguenti CCII presuppone:
a) un imprenditore che conserva la gestione dell’attività;
b) un’impresa ancóra esistente;
c) una situazione di crisi che viene affrontata prima della definitiva fuoriuscita dal mercato.

In tale prospettiva, la cancellazione dal Registro delle Imprese non assume un rilievo meramente formale; anzi, rappresenta il momento nel quale l’imprenditore decide di cessare definitivamente quella determinata esperienza imprenditoriale.
La conseguenza è che viene meno il presupposto stesso della procedura concordataria.
La Corte individua, dunque, nell’assenza dell’impresa – più ancóra che nella mera cancellazione – il vero fondamento sostanziale della preclusione.

5. Concordato minore in continuità e concordato minore liquidatorio: una distinzione irrilevante ai fini dell’art. 33, comma 4, CCII


È probabilmente questo il passaggio destinato ad incidere maggiormente sulla prassi applicativa.
La giurisprudenza di merito favorevole all’accesso postumo al concordato minore aveva costruito la propria argomentazione sulla diversità funzionale tra le due fattispecie previste dall’art. 74 CCII.
Secondo l’orientamento in parola la distinzione tra i due tipi di concordato previsti all’art. 74 CCII risiederebbe nel fatto che:

  • il concordato in continuità richiederebbe necessariamente la persistenza dell’attività;
  • il concordato liquidatorio avrebbe invece una funzione sostanzialmente satisfattiva, compatibile anche con la cessazione dell’impresa.

Orbene, con la pronuncia in commento la S.C. respinge questa impostazione sotto un duplice profilo.
In primo luogo, rileva che il Legislatore continua a qualificare entrambe le fattispecie come “concordato minore”. L’art. 74 non disciplina due procedure differenti, ma due modalità di attuazione del medesimo istituto.
In secondo luogo, la S.C. osserva che il concordato liquidatorio non perde per questo la propria natura concordataria. La presenza dell’apporto di risorse esterne e la maggiore convenienza per i creditori non trasformano la procedura in un surrogato della liquidazione controllata. Anzi, il concordato ex art. 74, comma 2, CCII, rimane pur sempre uno strumento negoziale destinato alla regolazione della crisi dell’impresa.
Da ciò deriva l’irrilevanza della distinzione tra i due modelli concordatari ai fini dell’applicazione del divieto sancito all’art. 33, comma 4, CCII.

6. Il significato sistematico del nuovo art. 33, comma 1-bis, CCII


La parte più innovativa della motivazione riguarda probabilmente il rapporto tra il comma 4 e il nuovo comma 1-bis dell’art. 33 CCII, introdotto dal D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. “Correttivo ter”).
La novella legislativa ha introdotto una significativa apertura in favore dell’imprenditore individuale persona fisica, consentendogli di accedere alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.
Nella pronuncia in commento la S.C. attribuisce a tale intervento un preciso significato sistematico: laddove il Legislatore ha inteso derogare agli effetti della cancellazione lo ha fatto espressamente.
La previsione di una deroga specifica per la liquidazione controllata e la contestuale mancata modifica del comma 4 evidenziano la volontà di mantenere ferma la preclusione concordataria.
Il ragionamento seguito dagli Ermellini appare particolarmente convincente sul piano ermeneutico, in quanto il Correttivo ter dimostra che il legislatore era perfettamente consapevole delle problematiche connesse alla cancellazione dell’imprenditore individuale.
Pertanto, la mancata estensione della deroga al concordato minore non può dunque essere considerata una lacuna normativa, bensì, piuttosto, una precisa scelta normativa.

7. La liquidazione controllata quale unico percorso concorsuale dell’ex imprenditore individuale


La sentenza finisce per ridisegnare con precisione il percorso concorsuale dell’imprenditore individuale cancellato. Infatti, atteso il principio di diritto sopra enunciato, l’accesso agli strumenti negoziali viene definitivamente precluso, restando unicamente la possibilità di accedere alla liquidazione controllata.
La seconda opportunità riconosciuta all’ex imprenditore non passa attraverso la conservazione di spazi di negozialità concorsuale, bensì attraverso un procedimento liquidatorio sottoposto a controllo giudiziale, quale è, per l’appunto, la liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato.
La second chance viene così ricondotta all’interno del binomio liquidazione-esdebitazione.

8. La persistenza dell’impresa quale presupposto ontologico della procedura: il vero nucleo della decisione


Al di là della soluzione concretamente adottata dagli Ermellini, il passaggio più significativo della sentenza in commento risiede nella scelta metodologica compiuta dalla S.C.
L’intero ragionamento non viene infatti costruito esclusivamente sul dato letterale dell’art. 33, comma 4, CCII, che pure viene ritenuto univoco in ragione delle considerazioni ermeneutiche sopra descritte, ma sulla stessa natura della procedura concordataria.
La Corte individua nel concordato minore uno strumento strutturalmente destinato alla regolazione della crisi di un’impresa esistente.
L’affermazione merita particolare attenzione poiché consente di comprendere perché i giudici di legittimità abbiano ritenuto irrilevante la distinzione tra concordato in continuità e concordato liquidatorio.
La tesi accolta dalla Corte d’Appello di Campobasso si fondava, infatti, su una concezione eminentemente funzionale del concordato minore liquidatorio.
Secondo tale impostazione, una volta che il Legislatore abbia ammesso un concordato fondato sulla liquidazione del patrimonio e sull’apporto di risorse esterne, l’interesse tutelato non sarebbe più la conservazione dell’impresa ma il miglior soddisfacimento del ceto creditorio.
Da questa premessa derivava la conclusione secondo cui la cessazione dell’attività non dovrebbe impedire il ricorso allo strumento concordatario, soprattutto quando esso consenta ai creditori di conseguire un risultato economicamente più favorevole rispetto alla liquidazione controllata.
Come si è visto, la S.C. sceglie invece una prospettiva diversa.
La funzione satisfattiva dei creditori non viene negata, ma viene collocata all’interno di un sistema di presupposti che devono necessariamente preesistere alla valutazione di convenienza.
In altri termini, il miglior soddisfacimento dei creditori rappresenta un criterio di funzionamento della procedura, non un fattore idoneo a determinarne l’ammissibilità.
L’affermazione appare particolarmente rilevante perché segna una netta presa di distanza rispetto ad alcune tendenze interpretative sviluppatesi nella prima applicazione del Codice della crisi, nelle quali la finalità di favorire la composizione della crisi e la second chance era stata talvolta elevata a criterio ermeneutico prevalente.
La sentenza in commento ribadisce invece che gli obiettivi del sistema non possono condurre alla disapplicazione dei presupposti normativi stabiliti dal Legislatore.

9. Il concordato minore liquidatorio dopo il terzo correttivo: procedura residuale o strumento alternativo alla liquidazione?


La decisione assume particolare interesse se letta alla luce dell’evoluzione normativa dell’art. 74 CCII.
Come noto, il D.Lgs. n. 136/2024 ha ulteriormente precisato i requisiti del concordato minore liquidatorio, richiedendo che l’apporto di risorse esterne incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
L’intervento conferma la natura eccezionale del concordato liquidatorio all’interno del sistema del concordato minore.
La scelta legislativa sembra infatti orientata a circoscrivere il ricorso a tale strumento ai casi in cui la proposta presenti un effettivo valore aggiunto rispetto alla mera liquidazione del patrimonio.
Proprio questa evoluzione aveva favorito, nella giurisprudenza di merito, la progressiva formazione dell’orientamento favorevole all’accesso dell’imprenditore cancellato.
L’argomento appariva intuitivamente persuasivo: se il concordato liquidatorio produce una soddisfazione superiore a quella ottenibile nella liquidazione controllata, sembrerebbe contrario ai principi ispiratori del Codice impedirne l’utilizzo.
La S.C., tuttavia, evidenzia come il rafforzamento del requisito della convenienza non abbia modificato la natura dell’istituto voluta dal Legislatore: anche nella formulazione successiva al terzo correttivo il concordato minore liquidatorio continua ad essere una procedura concordataria e non una variante negoziale della liquidazione controllata.
Di fatto, l’apporto di risorse esterne costituisce una condizione di accesso alla procedura, ma non altera la sua collocazione sistematica.
Da questo punto di vista la sentenza in commento offre una lettura particolarmente rigorosa del rapporto tra concordato minore e liquidazione controllata.
Le due procedure vengono considerate strumenti ontologicamente differenti e non semplicemente modelli alternativi di distribuzione dell’attivo in favore del ceto creditorio.

10. Second chance ed esdebitazione: la diversa opzione di politica legislativa valorizzata dalla Suprema Corte


Un ulteriore profilo meritevole di attenzione riguarda il rapporto tra la decisione della cassazione e il principio della seconda opportunità.
Parte della giurisprudenza di merito aveva individuato nell’accesso al concordato minore liquidatorio una modalità particolarmente efficace per garantire all’ex imprenditore individuale un percorso di ristrutturazione compatibile con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva (UE) 2019/1023.
Orbene, nella pronuncia in commento, i giudici di legittimità non hanno ignorato tale esigenza perseguita dal diritto comunitario e, come visto, riaffermato da una parte delle corti di merito.
Tuttavia, il Supremo Collegio osserva che il Legislatore ha già individuato lo strumento attraverso il quale assicurare la second chance dell’imprenditore cancellato, coincidendo quest’ultimo con l’istituto della liquidazione controllata ex art. 268 CCII, seguita dall’esdebitazione.
La motivazione assume quindi un significato che trascende il singolo problema interpretativo.
L’impostazione affermata dai giudici di Piazza Cavour denota che il diritto alla seconda opportunità, riconosciuto e tutelato dall’ordinamento interno e comunitario, non implica necessariamente il diritto di scegliere qualunque procedura concorsuale.
La seconda opportunità è garantita nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Legislatore e, nel sistema attuale, tali modalità coincidono proprio con il percorso liquidatorio disciplinato dagli artt. 268 e seguenti CCII.
Come si è visto, dopo l’introduzione del comma 1-bis dell’art. 33 CCII, l’imprenditore individuale persona fisica può infatti accedere alla liquidazione controllata anche a distanza di molti anni dalla cancellazione, senza più essere soggetto ad alcun limite temporale.
La scelta legislativa appare dunque orientata a privilegiare una soluzione caratterizzata da maggiore controllo giudiziale e da una più ampia tutela delle ragioni creditorie.

11. Gli effetti applicativi della pronuncia


L’impatto pratico della decisione è destinato ad essere significativo.
In primo luogo, la sentenza impone una profonda revisione delle strategie di gestione della crisi dell’imprenditore minore.
L’accesso al concordato minore dovrà essere necessariamente valutato n una fase antecedente la cancellazione dal Registro delle Imprese, proprio perché quest’ultima costituisce un momento processualmente decisivo, in quanto rappresenta uno spartiacque tra un sistema caratterizzato dalla disponibilità di strumenti negoziali ad un sistema nel quale residua esclusivamente la soluzione liquidatoria.
In secondo luogo, la decisione incide anche sull’attività degli stessi OCC.
La verifica preliminare della permanenza dell’iscrizione nel Registro delle Imprese assume ora una rilevanza centrale ai fini della stessa ammissibilità della procedura.
Infine, la pronuncia sembra destinata a ridimensionare in modo significativo il filone giurisprudenziale che aveva progressivamente ampliato l’area applicativa del concordato minore liquidatorio attraverso interpretazioni orientate alla massimizzazione del soddisfacimento dei creditori.
La Corte riafferma infatti un principio destinato probabilmente a caratterizzare la futura evoluzione del diritto della crisi: il favor per la composizione negoziale della crisi non può tradursi nella creazione giudiziale di spazi procedurali che il Legislatore ha deliberatamente escluso.

12. Considerazione finale


La sentenza n. 20141/2026 rappresenta probabilmente il più importante arresto interpretativo in materia di concordato minore successivo all’entrata in vigore del terzo correttivo.
La S.C. non si limita a risolvere il problema dell’applicabilità dell’art. 33, comma 4, CCII all’imprenditore individuale cancellato, ma, come si è visto, la pronuncia in commento definisce una precisa gerarchia di valori all’interno del sistema concorsuale.
Tra l’interesse del debitore alla conservazione di uno spazio di negoziazione postuma, l’interesse dei creditori ad un eventuale maggior soddisfacimento delle ragioni creditorie e l’esigenza di coerenza dell’assetto normativo, la S.C. attribuisce prevalenza a quest’ultima.
Ne emerge una concezione del concordato minore come strumento che presuppone l’attualità dell’impresa e che deve essere attivato prima che l’imprenditore decida di fuoriuscire definitivamente dal mercato.
La cancellazione dal Registro delle Imprese non costituisce quindi soltanto un fatto storico o formale, ma diviene il punto di non ritorno oltre il quale il sistema consente esclusivamente l’accesso agli strumenti liquidatori predisposti dal Legislatore, rientrando dunque nello schema liquidazione controllata-esdebitazione, risultando, invece preclusi strumenti di tipo concordatario, seppure caratterizzati da apporto di finanza esterna.

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Avv. Francesco Luppino

Avvocato in Bologna

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