Rimpatri UE, nuove regole in arrivo: cosa cambia per procedure, trattenimento e return hubs

Rimpatri UE: obbligo di cooperazione, trattenimento e return hubs. Il testo attende ancora l’adozione formale del Consiglio.

Redazione 18/06/26
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Il Parlamento europeo ha approvato la posizione sul nuovo Regolamento UE destinato a istituire un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell’Unione. Si tratta di un passaggio politicamente e giuridicamente rilevante, ma non ancora conclusivo: il testo dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima di poter entrare in vigore.
Per avvocati, operatori legali, enti territoriali, amministrazioni e soggetti coinvolti nelle procedure migratorie, la riforma merita attenzione non solo per il suo impatto sistemico, ma soprattutto per le ricadute operative: obblighi di cooperazione più dettagliati, maggiore circolazione delle decisioni di rimpatrio tra Stati membri, ampliamento degli strumenti di trattenimento e introduzione della possibilità di trasferimento verso Paesi terzi sulla base di accordi specifici.
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Indice

1. Dal rimpatrio nazionale all’ordine europeo


Una delle innovazioni più significative è la costruzione di un sistema più integrato tra Stati membri. La decisione di rimpatrio continuerà a essere adottata dalle autorità nazionali competenti, ma sarà accompagnata da un “European Return Order”, destinato a contenere gli elementi essenziali del provvedimento e a essere reso disponibile tramite il Sistema d’informazione Schengen.
Sul piano pratico, questo meccanismo punta a evitare che lo spostamento non autorizzato dello straniero in un altro Stato membro imponga di ricominciare da capo la procedura. Lo Stato in cui la persona viene rintracciata potrà riconoscere ed eseguire la decisione emessa altrove, oppure adottarne una propria nei casi previsti.
Per i professionisti, ciò comporta la necessità di verificare non solo gli atti adottati nello Stato in cui si assiste la persona, ma anche l’eventuale esistenza di precedenti decisioni di rimpatrio o segnalazioni inserite nei sistemi informativi europei. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

VOLUME

Immigrazione, asilo e cittadinanza

Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.

 

Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore

2. Cooperare diventa un obbligo centrale


Il nuovo impianto attribuisce un ruolo decisivo all’obbligo di cooperazione del cittadino di Paese terzo. La persona destinataria della procedura dovrà restare disponibile alle autorità, fornire documenti e informazioni utili all’identificazione, comunicare recapiti aggiornati, collaborare all’ottenimento dei documenti di viaggio e non ostacolare l’esecuzione del rimpatrio.
La mancata cooperazione potrà produrre conseguenze concrete: obblighi di dimora o di presentazione, riduzione di benefici o incentivi al rimpatrio volontario, sanzioni pecuniarie, estensione del divieto di ingresso e, se previsto dal diritto nazionale, anche sanzioni penali.
Nella pratica difensiva diventerà quindi essenziale documentare la collaborazione effettivamente prestata dall’interessato, distinguendo i casi di impossibilità oggettiva dal comportamento ostruzionistico. Questo profilo potrà incidere sulla durata della procedura, sulle misure applicabili e sull’eventuale trattenimento.

3. Trattenimento, alternative e rischio di fuga


Il testo amplia e dettaglia i presupposti del trattenimento ai fini del rimpatrio. Il trattenimento resta subordinato a una valutazione individuale, alla necessità e alla proporzionalità, ma potrà essere disposto in presenza di rischio di fuga, mancata cooperazione, ostacolo alla preparazione del rimpatrio, necessità di accertare identità o nazionalità, oppure rischio per la sicurezza.
La durata ordinaria non potrà superare 12 mesi, ma potrà arrivare fino a 24 mesi in caso di mancata cooperazione, ritardi nell’ottenimento dei documenti o altre circostanze eccezionali. È prevista inoltre una possibile ulteriore estensione fino a 6 mesi complessivi se sopravvengono elementi nuovi che rendono ragionevolmente possibile l’allontanamento.
Accanto al trattenimento, il regolamento prevede misure alternative: obbligo di restare in una determinata area, residenza in un luogo indicato, presentazione periodica alle autorità, garanzia finanziaria o monitoraggio elettronico. Per i professionisti sarà centrale valutare la proporzionalità della misura imposta e la concreta disponibilità di strumenti meno coercitivi.

4. Return hubs e accordi con Paesi terzi


Il punto più delicato riguarda la possibilità di rimpatrio verso un Paese terzo con cui sia stato concluso un accordo o un’intesa, anche mediante i cosiddetti “return hubs”. Non si tratta di un automatismo: gli accordi potranno essere conclusi solo con Paesi che rispettino gli standard internazionali sui diritti umani e il principio di non-refoulement.
Gli accordi dovranno disciplinare procedure, condizioni di soggiorno, obblighi delle parti e conseguenze in caso di violazione. Se è previsto un successivo trasferimento verso un altro Paese, dovrà essere previsto anche un meccanismo indipendente di monitoraggio. I minori non accompagnati sono esclusi da questo tipo di trasferimento.
Sul piano applicativo, il nodo sarà la verifica concreta delle garanzie offerte dal Paese terzo, soprattutto nei casi in cui emergano profili di vulnerabilità, rischio di trattamenti inumani o difficoltà nell’accesso a tutele effettive.

5. Sicurezza, divieti di ingresso e tutele giurisdizionali


Il regolamento introduce regole più severe per i soggetti considerati un rischio per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. In questi casi il rimpatrio dovrà essere trattato con priorità; potranno essere applicati divieti di ingresso più lunghi o anche a tempo indeterminato, trattenimento rafforzato e misure di sicurezza specifiche.
Resta però il presidio del ricorso effettivo. Le decisioni di rimpatrio, i divieti di ingresso e le decisioni di allontanamento dovranno poter essere impugnati davanti a un giudice. Il ricorso non avrà necessariamente effetto sospensivo automatico, ma il giudice dovrà poter sospendere l’allontanamento, in particolare quando siano in gioco profili di non-refoulement.
La riforma, dunque, se definitivamente adottata, sposterà il baricentro verso una gestione più rapida e coordinata dei rimpatri, ma imporrà agli operatori una verifica ancora più attenta degli atti, delle banche dati, delle garanzie procedurali e delle condizioni concrete di esecuzione.

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