La coltivazione di sostanze illecite, anche se per uso strettamente personale, non gode del favor legislativo all’interno dell’Ordinamento italiano contemporaneo. A tal proposito, Cass., SS.UU., 19 dicembre 2019, n. 12348, Caruso, ha statuito che “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono, però, ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate, in via esclusiva, all’uso personale del coltivatore”. Certamente, rimane intatta, nel contesto della coltivazione domestica ad uso personale, la precettività dell’apparato sanzionatorio amministrativo, non certo tenue, ex Art. 75 TU 309/90. Tuttavia, senza dubbi, Sezioni Unite Caruso del 2019 ha introdotto, per via giurisprudenziale, nel TU 309/90, un notevole auto-temperamento filo- riduzionista, ormai inevitabile alla luce della capillare diffusione del consumo di marjuana presso la popolazione giovanile. Inoltre, Sezioni Unite Caruso del 2019 apre la strada all’impiego della cannabis per l’automedicazione, pur se, a parere di chi redige, la marjuana non reca le tanto decantate proprietà farmacologiche pubblicizzate dall’antiproibizionismo radical chic. Ognimmodo, è pur vero che Sezioni Unite Caruso del 2019 attenua la tradizionale e ferrea intransigenza del comma 1 Art. 73 TU 309/90 in tema di coltivazione di droghe leggere, ammesso e non concesso che, nel lungo periodo, la canapa sia definibile alla stregua di uno stupefacente autenticamente “leggero” sotto il profilo medico-tossicologico. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. La decennale diatriba in tema di coltivazione di marjuana ad uso personale
- 2. La coltivazione di marjuana per uso esclusivamente personale nella Giurisprudenza della Consulta
- 3. Il parere delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di coltivazione di marjuana per auto-consumo
- 4. Il punto storico-giuridico di svolta: Sezioni Unite Caruso del 2019
- 5. La logica giuridica seguita da Sezioni Unite Caruso del 2019
- 6. La notevole portata innovatrice di Sezioni Unite Caruso del 2019
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1. La decennale diatriba in tema di coltivazione di marjuana ad uso personale
Bisogna pure precisare che, nel caso del contesto criminologico italiano, la coltivazione di piante vietate afferisce solo alla canapa, poiché, per ragioni climatiche, nella penisola italiana non esistono coltivazioni di papavero da oppio, coca, funghi allucinogeni, ayahuasca e catha edulis. Fanno eccezione alcune serre artificiali di Peyotes, ma si tratta di casi rari, poiché, sul territorio italiano, manca la debita umidità ed il terreno idoneo.
Inoltre, come sottolineato da Sezioni Unite Castignani del 30/05/2019, “le problematiche riguardanti la coltivazione della marjuana si sviluppano, da molti decenni, attorno [al profilo dell’] interferenza tra coltivazione di canapa per uso stupefacente e coltivazione di canapa per uso industriale”. In buona sostanza, Sezioni Unite Castignani del 2019, in linea con la normativa UE, precisa che non tutte le varietà di canapa contengono un tenore effettivamente drogante di THC; oppure, esistono varianti botaniche, come quella della cannabis sativa, che sono a base di CBD, il quale non ha effetti psicotropi e, anzi, è pure impiegato per fini terapeutici nel trattamento dei tumori, della SLA, degli spasmi muscolari e del dolore cronico. Oppure ancora, si pensi alle centinaia di modalità alternative d’uso della canapa priva o quasi priva di THC, utilizzata nell’industria cosmetica, in quella alimentare nonché nell’edilizia o nel settore tessile.
In particolar modo, Sezioni Unite Caruso del 2019 tratta il rapporto tra coltivazione rudimentale di marjuana ed uso personale della stessa. Nell’Ordinamento italiano, d’altra parte, già nella previgente normazione sugli stupefacenti del 1975, erano presenti i due parametri-base “coltivazione” ed “uso personale”. Dalla combinazione precettiva di questo binomio è sorta una Giurisprudenza oltremodo controversa, che ha rivenuto soluzione, almeno per ora, in Sezioni Unite Caruso del 2019, le quali fondano l’intero loro ragionamento sulla ratio della “minimale offensività” di una coltura non tecnico-agraria e finalizzata al solo consumo personale del coltivatore, il quale non reca alcun interesse a diffondere lo stupefacente a terzi estranei ledendone quel bene della “salute” posto a fondamento dell’intero TU 309/90. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La coltivazione di marjuana per uso esclusivamente personale nella Giurisprudenza della Consulta
Di primo acchito, pare che l’Art. 73 TU 309/90 punisca penalmente la coltivazione di marjuana finalizzata allo spaccio. All’opposto, nell’ottica del comma 1 Art. 75 TU 309/90, la coltivazione non professionalmente gestita e destinata al solo uso personale del coltivatore pare sussumibile entro la categoria della “detenzione” amministrativamente perseguibile ex Art. 75 TU 309/90. In realtà, la situazione è molto più complessa, in tanto in quanto, per decenni, la Cassazione ha continuamente rimesso gli Atti alla Consulta a motivo della “manifesta irragionevolezza” insita nella distinzione non espressamente legislativa tra coltivazione penalmente rilevante e coltivazione amministrativamente rilevante. Gli Artt. 73 comma 1 e 75 comma 1 TU 309/90 non chiariscono adeguatamente i confini della punibilità penale/amministrativa della coltivazione e, per il resto, i concetti di coltura rudimentale e coltura professionale altro non sono se non costrutti giurisprudenziali privi di un esplicito supporto de jure condito. Pertanto, si è reso frequentemente necessario l’intervento della Corte Costituzionale, poiché non è chiara la distinzione tra sanzionabilità giurisdizionale e sanzionabilità giustiziale della coltivazione rudimentale ad uso individuale, dunque non finalizzata allo spaccio.
Consulta 443/1994 è favorevole alla depenalizzazione dell’atto di coltivare stupefacenti per il solo consumo personale. Detta Sentenza reputa che si debba “escludere l’illiceità penale delle condotte di coltivazione univocamente destinate all’uso proprio”. Secondo Consulta 443/1994, il lemma “detiene” ex comma 1 Art. 75 TU 309/90 va esteso alle coltivazioni domestiche di marjuana, poiché il fine di tale “modestissima” coltura non è lo spaccio, bensì l’uso auto-terapeutico o, comunque, esclusivamente individuale dello stupefacente ricavato. Dunque, la coltura non tecnico-agraria e destinata all’uso personale non incrementa affatto il mercato degli stupefacenti e, per conseguenza, non reca alcuna offensione al bene della “salute collettiva” costituzionalmente protetto nel comma 1 Art. 32 Cost. . Mancando l’offensività della condotta, manca pure la rilevanza penale ex comma 1 Art. 73 TU 309/90 e rimane precettiva la sola rilevanza amministrativa ex comma 1 Art. 75 TU 309/90, la quale, peraltro, è già di per sé discretamente pesante nelle proprie conseguenze concrete.
Consulta 360/1995, invece, ha ripristinato un proibizionismo rigido, rigoroso e, soprattutto, totalizzante in tema di coltivazione di marjuana. Nello specifico, Consulta 360/1995 sentenzia che “ogni forma di coltivazione deve ritenersi penalmente illecita, anche se univocamente destinata all’uso personale, [nel nome] del principio di offensività. […]. Nel caso della coltivazione [infatti] manca [un] nesso di immediatezza con l’uso personale e ciò giustifica un […] atteggiamento di maggior rigore [ex comma 1 Art. 73 TU 309/90] rientrando nella discrezionalità del Legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all’approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale […] [Matematicamente ed agronomicamente, ndr], nella coltivazione, non è prognosticabile la destinazione della sostanza stessa ad uso personale, piuttosto che a spaccio; inoltre, l’attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialità diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili […] [Inoltre], nel caso della coltivazione, non è apprezzabile ex ante, con sufficiente grado di certezza, la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo più o meno ampio della coltivazione in atto, sicché anche la previsione circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle piante coltivate rimane incerta”. Come si può notare, Consulta 360/1995 applica, in maniera intransigente e rigorosamente proibizionistica, la ratio dell’offensività, in tanto in quanto tale Precedente non tollera neppure il minimo incremento tossico-voluttuario degli stupefacenti, anche se la coltura è destinata o, quantomeno, appare destinata all’utilizzo esclusivamente personale. Ogni pur minimo uso di sostanze psicotrope, in Consulta 360/1995, viene percepito alla stregua di una lesione penalmente rilevante del valore della tutela della sanità pubblica ex comma 1 Art. 32 Cost. . Per conseguenza, anche la piccola coltura domestica viene sussunta entro il campo precettivo del comma 1 Art. 73 TU 309/90 anziché entro quello del comma 1 Art. 75 TU 309/90. Consulta 360/1995 ripristina quel proibizionismo totale e totalizzante che caratterizza da sempre la ratio del TU 309/90. In Consulta 360/1995, il lemma “coltivazione” è interamente e totalmente normato dal comma 1 Art. 73 TU 309/90, senza alcun spiraglio attenuatorio filo-abolizionista, perlomeno nella fattispecie delle colture non professionali. Tuttavia, anche Consulta 360/1995 conosce un minimo di auto-temperamento nel caso in cui la condotta sia “esigua”, dunque astrattamente pericolosa; in tal caso, Consulta 360/1995 è anch’essa costretta ad ammettere che “spetta al giudice verificare se la condotta, come accertata nel processo, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto [ex comma 1 Art. 32 Cost.], risultando, in concreto, inoffensiva, secondo lo schema del reato impossibile”. Per il resto, fatto salvo il caso-limite dell’estrema “esiguità della condotta”, Consulta 360/1995 chiude la porta ad una possibile applicazione del comma 1 Art. 75 TU 309/90 nella fattispecie della coltivazione di marjuana ad uso esclusivamente personale. Consulta 360/1995 ipostatizza, fors’anche eccessivamente, la ratio dell’offensività, creando un inaccettabile automatismo in tema di pericolosità sociale della coltivazione di stupefacenti; molto o, forse, tutto dipende dalle specifiche caratteristiche del caso concreto. L’offensività della coltura non è né automatica né scontata.
Consulta 109/2016 ha affrontato la problematica della “disparità di trattamento” tra chi detiene, per uso personale, stupefacente auto-coltivato, punibile ex Art. 75 TU 309/90, e chi sta ancora coltivando poche piantine ad uso personale, ma è comunque perseguibile penalmente ex Art. 73 TU 309/90. le conclusioni di Consulta 109/2016, al pari di quelle di Consulta 360/1995, ribadiscono la natura tassativamente penale della coltivazione, anche se il fine ultimo della coltura sarà l’auto-consumo. Tuttavia, incidenter tantum, Consulta 109/2016 ammette che, talvolta, l’esiguità della coltivazione configura un reato impossibile, dunque non rilevante sotto il profilo penale. Tale timida apertura ha aperto la strada alla successiva depenalizzazione della coltivazione domestica di marjuana per uso meramente individuale. Questa, infatti, sarà la scelta di Sezioni Unite Caruso del 2019, che ha sfruttato, tre anni dopo, i dubbi anti-proibizionistici ed anti-rigoristici di Consulta 109/2016.
3. Il parere delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di coltivazione di marjuana per auto-consumo
In maniera diacronica e ben schematizzata, Cass., sez. pen. III. Ordinanza n. 35436 del 2019 fotografava i principali orientamenti ermeneutici seguiti, almeno fino al 2019, dalla Suprema Corte. In effetti, bisogna premettere che le Sezioni Unite Di Salvia del 2008 (modellate sulla base di Consulta 360/1995) avevano postulato che “va proibita ogni coltivazione [ma] il reato [ex comma 1 Art. 73 TU 309/90] va escluso in presenza di un dato quantitativo estremamente ridotto [nel nome del] principio della offensività in concreto”. Tuttavia, ferma restando Sezioni Unite Di Salvia del 2008, Cass., sez. pen. III, Ordinanza n. 35436 del 2019 notava, ex comma 1 Art. 618 Cpp, che “sulla declinazione del concetto di offensività in concreto, però, la Giurisprudenza [della Cassazione] si è divisa, seguendo due diversi filoni interpretativi, pur gemmati dalla comune premessa che la pianta sia quantomeno conforme al modello botanico vietato”.
Secondo un primo indirizzo esegetico, assai restrittivo e graniticamente proibizionista, la condotta della coltivazione è penalmente, sempre e tassativamente offensiva allorquando l’arbusto sia idoneo a produrre una sostanza stupefacente, a prescindere dal tenore drogante specifico dell’arbusto. In buona sostanza, “scatta” l’apparato sanzionatorio di cui all’Art. 73 TU 309/90 quando la pianta è “conforme al tipo botanico vietato” e quando essa è o è stata coltivata in maniera da poter giungere a maturazione e fruttificare lo stupefacente finale.
Secondo un secondo orientamento interpretativo, non basta la conformità al tipo botanico vietato, bensì è anche necessario che:
1. la pianta, con i suoi derivati, metta in concreto pericolo il bene della salute pubblica
2. il prodotto finale alimenti il mercato delle droghe, con effetti negativi per la tutela fattuale della sanità collettiva protetta dal comma 1 Art. 32 Cost. .
Dunque, tale secondo orientamento, decisamente meno formalista, richiede che la marjuana oggetto di contestazione sia anche “concretamente offensiva” nei confronti del bene dell’igiene socio-sanitaria della collettività. All’opposto, la coltivazione non è “socialmente pericolosa”, quindi non è penalmente rilevante, in tanto in quanto la pericolosità puramente astratta dell’arbusto toglie il quid pluris imprescindibile del “pericolo concreto”. In effetti, nel Diritto Penale, alla pericolosità (anti)sociale astratta corrisponde sempre la non rilevanza penalistica, e ciò non soltanto in tema di stupefacenti.
Quindi, ex comma 1 Art. 618 Cpp, Cass., sez. pen. III, Ordinanza n. 35436 del 2019 sottoponeva alle Sezioni Unite il seguente quesito in punto di Diritto: “se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti [ex comma 1 Art. 73 TU 309/90, ndr], è sufficiente che la pianta sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga, alimentandone il mercato”. Come si può notare, Cass., sez. pen. III. Ordinanza n. 35436 del 2019 si focalizza, principalmente, sulla troppo dimenticata ratio della “offensività concreta” della condotta, in tanto in quanto, come pocanzi precisato, una pericolosità meramente astratta reca automaticamente all’irrilevanza penale per mancanza di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Nel caso in esame, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 protegge, nello specifico, il valore della salute collettiva ex comma 1 Art. 32 Cost. .
4. Il punto storico-giuridico di svolta: Sezioni Unite Caruso del 2019
Il dispositivo finale di Sezioni Unite Caruso del 2019 è diviso in due parti:
La prima parte, in conformità all’orientamento più proibizionista, statuisce che “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente”. In buona sostanza, con questa prima parte del proprio dispositivo, Sezioni Unite Caruso del 2019 intende sottolineare che la Suprema Corte non viola né può violare l’intenzione del Legislatore, nel comma 1 Art. 73 TU 309/90, di criminalizzare l’atto di chiunque, senza una specifica autorizzazione, “coltiva” marjuana. Sezioni Unite Caruso del 2019, in ultima analisi, ha voluto, nella prima parte del proprio dispositivo, ubbidire alla generale ratio proibizionistica che permea l’intero TU 309/90, anche in tema di coltivazione di cannabis contente THC.
Tuttavia, nella seconda parte del dispositivo, Sezioni Unite Caruso del 2019, in maniera quasi “rivoluzionaria” precisa che “devono, però, ritenersi escluse in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale [ex comma 1 Art. 73 TU 309/90, ndr], le attività di coltivazione di minime dimensioni, svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”. Come si nota, questa seconda parte del dispositivo finale di Sezioni Unite Caruso del 2019 abbandona ogni automatismo nella misura in cui essa si manifesta maggiormente fedele al principio di offensività concreta della condotta. Ora, la coltura rudimentale finalizzata all’auto-consumo si presenta, nella maggior parte dei casi, come astrattamente pericolosa, dunque penalmente non rilevante. Mancando il danno alla salute pubblica, manca pure la rilevanza penale ex comma 1 Art. 73 TU 309/90.
Per la verità, e qui risiede uno dei grandi meriti di Sezioni Unite Caruso del 2019, Cass., sez. pen. III, Ordinanza n. 35436 del 2019 non accennava alla depenalizzazione della coltivazione domestica di marjuana di modeste dimensioni e finalizzata al consumo personale del medesimo coltivatore. Sezioni Unite Caruso del 2019, grazie ad una più ossequiosa applicazione del principio della concreta offensività, ha risolto un dubbio esegetico che si protraeva dal 1975, pur ribadendo il generale sfavor de jure condito nei confronti della coltivazione di sostanze droganti. Sezioni Unite Caruso del 2019 ha mantenuto intatto il proibizionismo di fondo voluto dal Legislatore e mai smentito, pur correggendo la sanzionabilità delle ipotesi minimamente o nullamente offensive, dunque non rilevanti sotto il profilo penale. In buona sostanza, in Sezioni Unite Caruso del 2019, alla circostanza incriminante della conformità al tipo botanico previsto si aggiungono le circostanze scriminanti della natura rudimentale della coltura e dell’uso personale. Chi scrive oserebbe parlare, in Sezioni Unite Caruso del 2019, di una sorta di “proibizionismo attenuato”, ove l’attenuante, che fa entrare in gioco l’Art. 75 TU 309/90, è costituita dalla non offensione fattuale al bene della salute collettiva. Ogni automatismo rigido e rigoroso è annientato dal ricorso alla ratio costituzionale della “pericolosità non astratta”. In Sezioni Unite Caruso del 2019, la concretezza del danno vince sull’astrattezza dell’offensione al comma 1 Art. 32 Cost. .
5. La logica giuridica seguita da Sezioni Unite Caruso del 2019
Sezioni Unite Caruso del 2019 ha sfruttato la precedente, seppur timida, apertura di Consulta 109/2016 in tema di depenalizzazione delle colture di marjuana destinate all’auto-consumo. Ciò ha recato ad un rovesciamento radicale e senza precedenti di Consulta 360/1995, che, con il proprio legalismo rigorosamente e tassativamente proibizionista, fondava pure Sezioni Unite Di Salvia del 2008, la quale, ad avviso di molti Dottrinari, ha commesso l’errore di non tenere nel debito conto la ratio costituzionale nonché penalistica della “offensività in concreto”.
A pg. 18 delle Motivazioni di Sezioni Unite Caruso del 2019, vengono contrapposte Consulta 443/1994 e Consulta 360/1995. Ora, Consulta 443/1994 è filo-riduzionistica e, nell’ottica del comma 1 Art. 75 TU 309/90, propone la “equiparazione tra la coltivazione [non professionale, ndr] ad uso personale e la detenzione ad uso personale [amministrativamente e non penalmente rilevante, ndr]”. All’opposto, aderendo ad un proibizionismo automatico e formalista, Consulta 360/1995, anticipando Sezioni Unite Di Salvia del 2008, statuisce che “bisogna affermare [ex comma 1 Art. 73 TU 309/90, ndr] la rilevanza penale di qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione”. Dunque, seppur inconsapevolmente, Consulta 360/1995 viola i principi costituzionali della proporzionalità e della concreta offensività, in tanto in quanto, pur di salvare l’impianto proibizionistico generale del TU 309/90, non mette nella debita evidenza l’offensività scarsa, o, financo, nulla, delle colture rudimentali non finalizzate allo spaccio.
In Sezioni Unite Caruso del 2019, perlomeno (rectius; soprattutto) nella seconda parte del dispositivo finale, tale Precedente, a differenza di Consulta 360/1995 e di Sezioni Unite Di Salvia del 2008, valorizza la distinzione, che diventa basilare, tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica. Ora, su questa differenziazione fondamentale si fonda l’essenza stessa di Sezioni Unite Caruso del 2019. Ovverosia, Sezioni Unite Caruso del 2019, a pg. 19 delle Motivazioni, afferma che “l’irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale, deve […] essere ancorata non alla sua assimilazione alla detenzione ed al regime giuridico di quest’ultima, ma, più linearmente, alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante; dandosi, così, un’interpretazione restrittiva della fattispecie penale”. Ecco, dunque, in Sezioni Unite Caruso del 2019, la fondamentale e sostanzialmente nuova dicotomia precettiva tra rilevanza penale della coltivazione tecnico-agraria ex Art. 73 TU 309/90 e rilevanza amministrativa della coltivazione domestica ex Art. 75 TU 309/90.
Viceversa, Consulta 360/1995 sosteneva, in maniera troppo rigoristica, che “la coltivazione […] è attività [sempre, ndr] suscettibile di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti”. In Consulta 360/1995 non si tiene conto della minore offensività della coltivazione rudimentale. Invece, dopo ventiquattro anni di retribuzionismo indiscriminato e fondamentalista, Sezioni Unite Caruso postula, diversamente, a pg. 20 delle proprie Motivazioni, che “[la tassativa rilevanza penale delle coltivazioni di marjuana, ndr] non si attaglia alle coltivazioni domestiche di minime dimensioni, intraprese con l’intento di soddisfare esigenze di consumo personale, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, insuscettibile di aumentare, in modo significativo, la provvista di stupefacenti”. Ecco, nuovamente, la centralità del carattere non professionale della coltura rilevante sotto il profilo meramente giustiziale ancorché non giurisdizionale”.
Siffatta irrilevanza penale della coltivazione non tecnico-agraria è ribadita, in Sezioni Unite Caruso del 2019, a pg. 21 delle Motivazioni, in cui si statuisce che “la coltivazione èsotto il profilo agronomico, ndr] dà risultati imprevedibili: da una [sola] pianta [di canapa] non si può ricavare un panetto di haschisch […] [Dunque] la coltivazione non penalmente rilevante è quella che non offende l’unico bene giuridico afferente alla tutela penale della coltivazione, che è la salute pubblica [ex comma 1 Art. 32 Cost.]”. Come si vede, a pg. 21 delle Motivazioni di Sezioni Unite Caruso del 2019 si riporta al centro il principio costituzionale della proporzionalità, il quale non va mai disgiunto dalla valutazione della concreta offensività della condotta incriminata; pena, la creazione e la legittimazione di un assurdo ed a-tecnico delitto a pericolosità astratta.
Anzi, Sezioni Unite Caruso del 2019, a pg. 22 delle Motivazioni, specifica pure che è “non offensiva”, dunque penalmente irrilevante, la coltivazione “inadeguata”, che non è idonea a fruttificare, quella non conforme al tipo botanico vietato e quella che produce, alla fine della maturazione, un tenore di THC scarsamente o nullamente drogante. Di nuovo, è ripetuta la basilarità della “offensione in concreto” del bene della sanità collettiva, mancando la quale la fattispecie diventa penalmente irrilevante. D’altra parte, queste sono pure le conclusioni cui perviene il Diritto Comunitario europeo nella decisione-quadro 2004/757/GAI.
6. La notevole portata innovatrice di Sezioni Unite Caruso del 2019
Il referendum del 1993 recò al ripristino della rilevanza puramente amministrativa della “detenzione per uso personale” ex comma 1 Art. 75 TU 309/90. Ciononostante, nel 1993, non si affrontò la tematica della irrilevanza penale della coltivazione domestica ad uso personale. Tuttavia, nella Giurisprudenza di merito, subito dopo il predetto referendum, Corte d’Appello di Catanzaro, 23 marzo 1994, asserì la necessità “di un’interpretazione estensiva dell’Art. 75 TU 309/90, [poiché] la coltivazione domestica non integra gli estremi della fattispecie tipica della coltivazione vietata dal comma 1 Art. 73 TU 309/90, ma costituisce species del più ampio genus della detenzione prevista dall’Art. 75 TU 309/90, con conseguente depenalizzazione in caso di uso personale”. Come si nota, già Corte d’Appello di Catanzaro, 23 marzo 1994, con venticinque anni d’anticipo, aveva intuito la non offensività penale delle colture rudimentali, successivamente statuita da Sezioni Unite Caruso del 2019.
Per il vero, la summenzionata interpretazione depenalizzante venne accolta, nel 1994, in due Sentenze-pilota della Suprema Corte.
In primo luogo, Cass., sez. pen. VI, 30 maggio 1994, n. 6347, Polisena (ripresa, tredici anni dopo, da Cass., sez. pen. VI, 18 gennaio 2007, n. 17983, Notaro) ha messo in evidenza che “la coltivazione per uso personale ricade nella nozione di detenzione [amministrativamente e non penalmente rilevante, ndr] attraverso un’interpretazione estensiva dell’espressione “comunque detiene” di cui al testo del comma 1 Art. 75 TU 309/90 […] [Bisogna adottare] un’interpretazione estensiva dell’espressione “comunque detiene” di cui al testo del comma 1 Art. 75 TU 309/90, in modo da comprendervi anche quelle attività che, come appunto la coltivazione, implichino comunque la detenzione della sostanza stupefacente prodotta”. Pertanto, Cass., sez. pen. VI, 30 maggio 1994, n. 6347, Polisena anticipa quella che, venticinque anni più tardi, sarebbe stata la soluzione ermeneutica di Sezioni Unite Caruso del 2019.
In secondo luogo, Cass., sez. pen. VI, 13 settembre 1994, n. 3353, Gabriele, dopo il referendum del 1993, ha messo in risalto che la “coltivazione” penalmente rilevante ex comma 1 Art. 73 TU 309/90 è solo quella professionale e finalizzata allo spaccio, poiché “coltivare” non significa gestire poche piantine in maniera domestica, bensì “rendere disponibile un terreno [non un vaso, ndr], la semina, il governo [professionale, ndr] dello sviluppo delle piante e l’ubicazione di locali destinati alla custodia del prodotto”. Quindi, anche per Cass., sez. pen. VI, 13 settembre 1994, n. 3353, Gabriele, è penalmente irrilevante la coltura domestica di marjuana per l’auto-consumo e, in ciò, viene anticipata, per la seconda volta, già nel 1994, Sezioni Unite Caruso del 2019.
Coraggiosamente e riduzionisticamente, Consulta 443/1994, citando espressamente le Sentenze Polisena e Gabriele del 1994, asserì che “[è necessario] estendere la depenalizzazione della condotta di detenzione a quella di chi coltiva per uso personale [anche perché] esistono già interventi giurisprudenziali e dottrinali orientati proprio in tal senso “. Consulta 443/1994 intendeva portare a definitivo e coerente compimento la scelta popolare manifestatasi nel referendum dell’anno precedente.
Ciononostante, prima di Sezioni Unite Caruso del 2019, non sempre e non unanimemente la Suprema Corte ha appoggiato le interpretazioni depenalizzanti delle suddette Sentenze Polisena e Gabriele del 1994. Oltretutto, si consideri pure che Consulta 360/1995, come anzidetto, ha ripristinato e fors’anche imposto una lettura tassativamente ed oltranzisticamente penale del lemma “coltivazione” nel TU 309/90. Bisognerà, pertanto, attendere Sezioni Unite Caruso del 2019 per riscoprire le aperture filo-abolizionistiche o, perlomeno, filo-riduzionistiche delle Sentenze Polisena e Gabriele del 1994. Anzi, Sezioni Unite Caruso del 2019 hanno segnato un ritorno pure a Consulta 443/1994, nel ripristinato rispetto, quindi, della proporzionalità della pena e della concreta offensività, valori posti a fondamento di qualunque norma incriminatrice. A ciò si aggiunga che, prima della innovazione interpretativa del 2019, la Suprema Corte sprecava energie nella tutela di pseudo-valori costituzionali come la tutela delle giovani generazioni ed altri principi estranei alla ratio legislativa autentica del TU 309/90, la quale è solo e soltanto la protezione della salute pubblica. In buona sostanza, non applicare il comma 1 Art. 75 TU 309/90 alla coltivazione domestica di marjuana per uso personale significa estremizzare ultra vires ed in maniera costituzionalmente irragionevole il comma 1 Art. 73 TU 309/90.
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