La riforma della previdenza complementare delineata dalla Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sul rapporto tra lavoratori, TFR e fondi pensione. Tra le novità più rilevanti vi è la possibilità di trasferire liberamente le nuove quote di trattamento di fine rapporto verso forme pensionistiche scelte dal lavoratore. Tuttavia, la recente legge di conversione del decreto-legge PNRR ha inciso sui tempi di attuazione di questa misura, rinviandone l’entrata in vigore. Il differimento, apparentemente tecnico, ha implicazioni operative e strategiche per imprese e lavoratori, che meritano un’analisi approfondita. Per approfondimenti, consigliamo il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. Il rinvio riguarda la norma sulla portabilità
La disposizione interessata è contenuta nell’art. 1, comma 201, lettera c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il testo prevedeva, a decorrere dal 2026, la possibilità di versare le nuove quote di trattamento di fine rapporto e gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro a una diversa forma pensionistica complementare individuata dal lavoratore.
L’intervento normativo aveva suscitato attenzione perché incide su un assetto storicamente caratterizzato da un forte raccordo con la contrattazione collettiva, che in molti settori individua il fondo di riferimento e disciplina presupposti, limiti e modalità del conferimento. Proprio su questo punto si concentra il differimento disposto dalla Legge n. 50/2026, che sposta l’efficacia della norma al 31 ottobre 2026.
Il rinvio, dunque, non elimina la previsione, ma ne posticipa l’operatività, mantenendo per alcuni mesi l’assetto previgente. Sotto il profilo pratico, ciò consente di evitare un’immediata sovrapposizione tra regole nuove e modelli organizzativi già consolidati nei rapporti di lavoro e nella gestione dei flussi contributivi. Per approfondimenti, consigliamo il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.Manuela RinaldiAvvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
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2. Contrattazione collettiva ancora centrale nella fase transitoria
Il differimento assume particolare rilievo proprio perché lascia temporaneamente fermo il quadro nel quale la contrattazione collettiva continua a svolgere una funzione centrale nell’individuazione delle sedi di destinazione del TFR e del contributo datoriale.
Per imprese, consulenti e operatori del settore, la proroga evita nel breve periodo un riassetto immediato delle procedure e delle prassi applicative. In altri termini, fino al 31 ottobre 2026 resta confermata la necessità di muoversi entro un perimetro regolato secondo gli equilibri già definiti dai contratti o dagli accordi collettivi, anche aziendali.
Dal punto di vista sistematico, la scelta del legislatore sembra rispondere anche all’esigenza di assicurare una transizione più ordinata, in un ambito in cui la stratificazione delle fonti e il coordinamento tra legge, contrattazione e vigilanza amministrativa richiedono particolare attenzione.
3. Le altre novità restano operative dal 1° luglio 2026
Il rinvio introdotto con la legge di conversione del DL PNRR ha carattere puntuale. Restano quindi confermate, dal 1° luglio 2026, le altre disposizioni del comma 201 della Legge di Bilancio 2026 in materia di previdenza complementare.
Tra queste, assume rilievo il meccanismo del silenzio-assenso entro 60 giorni, destinato a incidere sulle modalità con cui il lavoratore esprime la propria scelta in ordine alla destinazione del TFR. Rimangono inoltre operative le nuove soglie relative all’obbligo di versamento delle quote al Fondo INPS nei casi di mancata opzione.
Ne deriva un quadro a efficacia differenziata: alcune innovazioni entrano in vigore a luglio, mentre la disciplina della portabilità del TFR e del contributo datoriale verso forme diverse da quelle di riferimento slitta a fine ottobre. Proprio questa scansione temporale renderà particolarmente rilevanti i chiarimenti attuativi attesi dalla COVIP.
4. Vigilanza, contenzioso e istruzioni operative
La legge di conversione interviene anche su ulteriori profili del sistema della previdenza complementare. In particolare, viene previsto l’obbligo, per i soggetti vigilati dalla COVIP, di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. Si modifica inoltre il criterio di determinazione del contributo di vigilanza dovuto alla Commissione, ancorandolo alle risorse complessivamente destinate alle prestazioni.
Si tratta di disposizioni che rafforzano il presidio regolatorio del settore e che si accompagnano al potenziamento organizzativo della stessa Autorità di vigilanza. In questo contesto, le future istruzioni della COVIP avranno un ruolo decisivo nel chiarire la tempistica applicativa delle diverse misure: una prima fase da luglio 2026, e una successiva, da ottobre, per la specifica disciplina della portabilità.
5. Conclusioni
Il rinvio al 31 ottobre 2026 non incide sull’esistenza della nuova disciplina, ma ne differisce l’efficacia in un segmento particolarmente sensibile, perché tocca il rapporto tra scelta individuale, contributo datoriale e funzione regolativa della contrattazione collettiva. Per i professionisti del lavoro e della previdenza, la fase transitoria richiederà particolare attenzione nella lettura coordinata delle fonti e nell’adeguamento delle prassi operative.
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