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Indice
- 1. Il caso concreto: arresto, identificazione e reazione dell’indagato
- 2. Le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze
- 3. Le difese dell’Avvocatura dello Stato: funzione e legittimità della norma
- 4. La decisione della Corte costituzionale: motivazione e rilievi critici
- 5. Esito del giudizio: inammissibilità e conferma della disciplina vigente
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- Nota
1. Il caso concreto: arresto, identificazione e reazione dell’indagato
Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a decidere sulla convalida di un arresto eseguito nei confronti di un cittadino peruviano presentato direttamente davanti al giudice del dibattimento per il contestuale giudizio, in quanto imputato dei reati di «resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di oggetto atto ad offendere».
In particolare, a fronte del fatto che, secondo l’ipotesi accusatoria, i primi due reati erano stati commessi nei confronti di tre agenti della Polizia municipale di Firenze, dopo che questi ultimi – interrompendo l’assunzione delle sommarie informazioni testimoniali che l’arrestato era stato chiamato a rendere presso i locali della stessa Polizia municipale – lo avevano informato della loro intenzione di deferirlo all’autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale e che dovevano quindi procedere, ai sensi della norma censurata, al suo accompagnamento «presso altro Reparto» per il fotosegnalamento, «in quanto cittadino extra UE».
Ebbene, secondo quanto rilevato dal Tribunale fiorentino, ciò avrebbe determinato una reazione violenta da parte dell’indagato il quale, al fine di opporsi al compimento degli atti d’ufficio, sostenendo di non capire il motivo dell’accompagnamento ai fini di identificazione e di dover andare «a riprendere i figli», avrebbe iniziato a spintonare e strattonare con forza gli agenti, intervenuti per calmarlo, cagionando loro lesioni personali. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il Tribunale summenzionato sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall’art. 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che, quando procede all’identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all’Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.
Nel dettaglio, secondo codesto organo giudicante, per «poter addivenire ad una corretta decisione riguardo alla convalida dell’arresto e all’applicazione della misura cautelare» richiesta dal pubblico ministero, si riteneva necessario sollevare le predette questioni di legittimità posto che, nel momento in cui «era sentito a sommarie informazioni», l’imputato era stato già compiutamente identificato «con carta d’identità italiana» ed era «titolare e in possesso del permesso di soggiorno» rilasciato dalla competente questura, documenti entrambi presenti in fotocopia agli atti del fascicolo, rilasciati da pochi mesi e corredati da fotografie «molto recenti», fermo restando che, se, in ogni caso, in sede di richiesta del permesso di soggiorno, erano stati effettuati anche i rilievi dattiloscopici «di rito», con conseguente attribuzione di un «Codice Univoco Identificativo, agilmente reperibile dagli operanti grazie alle banche dati in uso», di modo che non sarebbe stato affatto necessario procedere ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, peraltro da compiere presso altro ufficio distante «circa 3-4 km», tuttavia, questi accertamenti costituiscono un «atto obbligatorio dell’ufficio», essendo imposti «rispetto ai soggetti cittadini di Stati Extra UE», proprio ai sensi dell’art. 349, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., sicché, solo se le questioni sollevate fossero accolte, l’accompagnamento presso il diverso ufficio della polizia municipale potrebbe essere considerato «non necessario né utile» e quindi costituzionalmente illegittimo, venendo in rilievo una «compressione superflua della libertà personale», che, nella prospettiva del rimettente, farebbe venire meno il «requisito oggettivo del delitto di cui all’art. 337 c.p.», rilevante altresì «ai fini dell’aggravante contestata per il delitto di lesioni».
Oltre a ciò, sempre in punto di rilevanza, si notava tra l’altro che, «[i]n altra prospettiva», sempre per il giudice a quo, «si potrebbe ritenere che l’atto dell’accompagnamento fosse arbitrario» e, quindi, che la resistenza opposta fosse «non punibile ai sensi dell’art. 393 bis c.p.», con la conseguenza che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale nei termini prospettati inciderebbe «significativamente sia ai fini del giudizio sulla convalida dell’arresto», «sia in relazione alla richiesta di applicazione di misura cautelare».
Invece, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Firenze, dopo avere fatto presente che la ratio della disposizione censurata sarebbe stata «chiaramente» quella di consentire «l’ascrizione delle corrette generalità» alla persona sottoposta a indagini e, in ogni caso, «l’identificazione fisica dell’individuo coinvolto», per evitare il rischio che i procedimenti penali «si svolgano in relazione a generalità non corrette o, addirittura, in relazione alle generalità di altri soggetti estranei alle vicende processuali», faceva di conseguenza presente che il rischio, al quale la disposizione censurata intenderebbe porre riparo, potrebbe concretizzarsi solo quando a essere coinvolti nei procedimenti penali siano «soggetti privi di documenti o muniti di documenti di altri Paesi», mentre una ripetizione dei rilievi fotodattiloscopici sarebbe «irragionevole e inutilmente limitativa della libertà personale» quando rivolta verso un soggetto la cui identità – come nel caso di specie – «sia già univocamente accertata».
Chiarito ciò, il giudice fiorentino reputava oltre tutto come la previsione normativa difetterebbe anche del requisito della proporzionalità, che dovrebbe invece «contraddistinguere tutte le misure limitative di diritti fondamentali», dal momento che il legislatore avrebbe reso «obbligatoria una compressione della libertà personale anche in casi in cui detta limitazione non sarebbe affatto necessaria», deducendosi al contempo che l’art. 3 Cost. sarebbe leso anche «in relazione all’ingiustificato diverso trattamento dei soggetti sulla base del mero dato della cittadinanza», dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità (di cui vengono richiamati alcuni arresti), «per i soggetti non ricompresi nelle categorie indicate nel novellato art. 349, co. 2 c.p.p.», il cosiddetto fermo di identificazione previsto dal comma 4 della medesima disposizione è ammesso solo nel caso in cui il soggetto richiesto «neghi ogni forma di collaborazione o fornisca generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità», considerandosi altrimenti illegittima la privazione della libertà personale, con conseguente possibilità di configurare l’esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale.
Del resto, sempre ad avviso del rimettente, una diversa interpretazione, conforme a Costituzione, non sarebbe praticabile, «chiaro essendo il dato letterale».
3. Le difese dell’Avvocatura dello Stato: funzione e legittimità della norma
Nel giudizio costituzionale interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate fossero dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate;
In particolare, l’interveniente riteneva, in primo luogo, implausibile la motivazione sulla rilevanza delle questioni, non essendo applicabile «l’art. 2, comma 2, del Codice penale (abolitio criminis)», dal momento che la punibilità della condotta rimarrebbe immutata anche nel caso in cui l’elemento normativo della fattispecie – l’atto d’ufficio – venisse meno «per effetto di una modifica legislativa»;
che, in ogni caso, per l’interveniente il «venir meno dell’elemento normativo atto di ufficio, inteso quale azione doverosa al cui compimento il pubblico ufficiale è tenuto», non consentirebbe l’applicabilità – alternativamente postulata invece dal rimettente – della «scriminante dell’art. 393-bis c.p.», dovendosi nettamente distinguere tra «atto (divenuto) illegittimo» e atto ab origine arbitrario.
Oltre a ciò, si riteneva per di più come il rimettente avrebbe dovuto preliminarmente accertare che l’atto compiuto dal pubblico ufficiale fosse «del tutto ingiustificato o persecutorio», oppure «abusivo e sproporzionato in relazione alla situazione nella quale il funzionario è chiamato a porlo in essere», perché solo in tal modo potrebbe ritenersi integrata l’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen..
Ad ogni modo, per tale parte, nel merito, le questioni sarebbero comunque state non fondate, essendo innanzitutto insussistente la lamentata disparità di trattamento tra le diverse categorie di soggetti individuate nell’art. 349 cod. proc. pen., in quanto tale disposizione sarebbe coerente con i diversi principi che governano la cooperazione giudiziaria, rispettivamente all’interno e all’esterno dell’Unione europea, dovendosi considerare che molti Stati non appartenenti a quest’ultima, «in ipotesi non remota», potrebbero non offrire la collaborazione eventualmente richiesta dall’autorità giudiziaria italiana.
Detto questo, l’Avvocatura, pur riconoscendo che i rilievi fotodattiloscopici, ai quali il cittadino straniero viene sottoposto all’atto del rilascio del permesso di soggiorno, vengono raccolti in una scheda «cosiddetta AFIS», nell’ambito del sistema automatizzato per l’identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d’identità del Ministero dell’interno, con la generazione in automatico del «CUI (Codice Univoco Identificativo)», codice alfanumerico legato univocamente alla persona, reputava, tuttavia, come la disposizione censurata svolgerebbe una funzione diversa, essendo volta «a rafforzare il sistema di identificazione dell’indagato», in vista della «corretta iscrizione dei provvedimenti giudiziari nel certificato del casellario» e ciò «a garanzia del procedimento penale», dal momento che soltanto mediante la comparazione dei rilievi fotodattiloscopici raccolti durante la procedura di identificazione svolta ai sensi dell’art. 349, comma 2, cod. proc. pen. con quelli conservati nella scheda AFIS sarebbe possibile «fornire all’Autorità giudiziaria procedente la certezza sull’identità del soggetto coinvolto nel procedimento», evitando «equivoci generati dall’utilizzo di “alias” da parte di uno stesso soggetto ed eventuali omonimie» e consentendo di ottenere informazioni su «eventuali precedenti penali, definiti o pendenti, ovvero eventuali procedimenti penali internazionali», tenuto conto che, non a caso, l’art. 4 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)», dispone che ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto nel casellario giudiziale per estratto, e che quest’ultimo deve contenere, oltre a «cognome, nome, luogo e data di nascita», anche il «codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento».
D’altronde, mentre per i cittadini italiani e per quelli di uno Stato dell’Unione europea aventi domicilio fiscale in Italia tale elemento d’identificazione è rappresentato dal codice fiscale, per i cittadini di uno Stato dell’Unione europea privi del codice fiscale nonché per i cittadini di Stati extraeuropei e per le persone di cui non è nota la cittadinanza o per gli apolidi, l’art. 43 del medesimo d.P.R. n. 313 del 2002 prevede che, «[a]l fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento» a tali soggetti, siano stabilite regole tecniche che permettano «l’adozione di un codice identificativo attraverso l’utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell’interno», sicché, per la Corte costituzionale, non sarebbe irragionevole, né lesivo del canone della proporzionalità, ritenere che le due diverse forme di identificazione del cittadino extra UE (quella per il rilascio del permesso di soggiorno e quella in sede di avvio delle indagini preliminari) assolvano a «funzioni distinte».
4. La decisione della Corte costituzionale: motivazione e rilievi critici
La Corte costituzionale stimava l’eccezione proposta dall’Avvocatura generale dello Stato fondata.
In particolare, ad avviso del Giudice delle leggi, se, per il giudice a quo, l’«atto» contemplato dall’art. 337 cod. pen. sarebbe solo quello “obbligatorio” previsto dalla disposizione censurata e, pertanto, venuta meno l’obbligatorietà, il reato di resistenza a un pubblico ufficiale non sarebbe più configurabile, per carenza di un elemento oggettivo della fattispecie, al contrario, per la giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, sentenza 7 ottobre 2022-30 gennaio 2023, n. 3945), ai fini della configurabilità del delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, è irrilevante la natura dell’atto posto in essere da quest’ultimo, purché lo stesso venga compiuto in attuazione anche del solo dovere generico di svolgere la propria attività nel modo più efficace per il conseguimento dei fini dell’ufficio (e sempre che di tale attività sia percepibile la legittimità da parte di chi ad essa sia stato sottoposto), sicché, se anche fosse dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, il primo periodo del comma 2 dell’art. 349 cod. proc. pen., pur senza imporlo, avrebbe comunque concesso al pubblico ufficiale la facoltà di compiere l’atto contro il quale era stata oggettivamente opposta resistenza.
Tal che, alla luce di quanto appena esposto, i giudici di legittimità costituzionale giungevano alla conclusione secondo la quale appariva essere del tutto insufficiente la motivazione in ordine all’eventuale applicabilità della esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen. che, secondo una prospettazione alternativa del rimettente, conseguirebbe a una sentenza di accoglimento delle questioni sollevate, ove pure si ritenesse che essa non escluda la configurabilità del delitto di cui all’art. 337 cod. pen..
Oltre a ciò, si stigmatizzava l’operato del giudice di merito nel senso che il giudice a quo, a fronte di un atto comunque rientrante nei limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale, aveva omesso – anche solo al fine di escluderne la decisività – qualsiasi accertamento, che l’Avvocatura generale dello Stato riteneva invece dirimente (così ritenuto da parte della stessa Corte sebbene non esplicitamente), sull’arbitrarietà dell’atto contro il quale l’imputato aveva opposto resistenza, anche in considerazione dei diversi indirizzi (descritti, tra le ultime, da Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, sentenza 26 novembre 2021-1° marzo 2022, n. 7255) che ancora persistono nella stessa giurisprudenza di legittimità, in ordine alla relativa nozione, e particolarmente al suo collegamento al carattere consapevolmente abusivo, sproporzionato o vessatorio dell’atteggiamento assunto dal pubblico ufficiale
La Consulta, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui enunciate, reputava come la motivazione addotta dal Tribunale di Firenze, in punto di rilevanza, non superasse il vaglio di non implausibilità riservato alla medesima Corte costituzionale in ordine alla dedotta impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla soluzione delle questioni sollevate.
5. Esito del giudizio: inammissibilità e conferma della disciplina vigente
Fermo restando che l’art. 349, co. 2, secondo periodo, c.p.p., com’è noto, prevede che, i “rilievi di cui al periodo precedente[1] sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea), la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini”, la Corte costituzionale, con questa ordinanza, ha dichiarato non illegittimo codesto precetto normativo nella parte in cui prevede che, quando procede all’identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all’Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, continuerà a essere applicabile siffatto precetto normativo senza che debba essere presa in considerazione pure siffatta ipotesi (vale a dire l’identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all’Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici).
Questa è dunque in sostanza la novità (o meglio la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.
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Nota
[1] Il quale così dispone: “Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti”.
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