Nel corso degli anni, il reato di lieve entità ha cessato di essere considerato come un’ipotesi “eccezionale” da applicare con la massima parsimonia. P.e., Cass., sez. pen. IV, 27 aprile 2000, n. 2585 afferma come “ordinario e normale” che “la regola generale [ex comma 1 Art. 73 TU 309/90] venga temperata nell’ipotesi in cui il fatto risulti di lieve entità [a seguito di] una valutazione globale delle modalità e circostanze dell’azione, nonché della qualità e quantità delle sostanze stupefacenti, all’esito delle relative indagini e dei conseguenti accertamenti giudiziali”. Dunque, Cass., sez. pen. IV, 27 aprile 2000, n. 2585 toglie l’apparente “straordinarietà” del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Del pari, la Suprema Corte ha negato, nel corso degli anni, la eventuale e tassativa predominanza negativa anche di un solo parametro sugli altri quattro. P.e., Cass., sez. pen. III, 29 aprile 2015, n. 23945, oggi sconfessata dallo stare decisis giurisprudenziale prevalente, asseriva che “ove [anche] uno [solo] dei [cinque] indici previsti dalla legge [ex comma 5 Art. 73 TU 309/90] risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio”. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La valutazione “unitaria e non assolutizzante” dei cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90
Attualmente, la Corte di Cassazione ha abbandonato questa rigidità interpretativa assoluta ed assolutizzante in tema di lieve entità nella vendita illecita di stupefacenti. Anzitutto, l’introduzione, nel 2015, dell’Art. 131 bis CP, ha dimostrato che, nell’Ordinamento penale italiano, la punibilità non sussiste nei confronti di quelle ipotesi bagatellari connotate da un’offensione minima al bene giuridico costituzionalmente tutelato. Per conseguenza, anche nella fattispecie ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, ad una “lieve” lesione della salute pubblica corrisponde una reazione sanzionatoria altrettanto attenuata; e ciò non deve costituire un’eccezione rara da concedere soltanto in casi eccezionali. La lieve entità dello spaccio di stupefacenti è un’ipotesi altrettanto ordinaria che quella ex comma 1 Art. 73 TU 309/90. Per conseguenza, nella Giurisprudenza di legittimità più recente, ai cinque parametri di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90 viene conferita pari dignità assiologica. Detto a livello pratico, il Magistrato del merito è tenuto a valutare i cinque criteri della lieve entità senza ipostatizzarne alcuno rispetto agli altri.
In buona sostanza, il giudice del merito è chiamato, nell’esegesi del comma 5 Art. 73 TU 309/90, ad una costante, instancabile e fedele “contestualizzazione” che tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze fattuali del caso. A tal proposito, l’interpretazione dell’intero “contesto” della fattispecie processuale è ribadita da Cass., sez. pen. VI, 3 luglio 2017, n. 39374, a parere della quale “è sempre necessario procedere ad una valutazione attenta e ponderata dell’intero compendio probatorio, di tutti gli elementi che caratterizzano il fatto oggetto di contestazione, rifuggendo l’acritica perpetuazione di formule stereotipate. Il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti i [cinque] elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto dell’illecito) come manifestatisi nel peculiare caso di specie, senza nessun automatismo o preclusione, potendo escludere il riconoscimento della fattispecie [ex comma 5 Art. 73 TU 309/90] in ragione del dato quantitativo/qualitativo della sostanza, ovvero dei connotati dell’azione soltanto qualora essi possano ritenersi dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva e, dunque, di un elevato pericolo di diffusività della sostanza, inconciliabili con la fattispecie incriminatrice in parola”. Come si può notare, Cass., sez. pen. VI, 3 luglio 2017, n. 39374 invita il Magistrato del merito ad una suprema ed irrinunciabile “contestualizzazione” non automaticistica dei cinque criteri della lieve entità. Sempre Cass., sez. pen. VI, 3 luglio 2017, n. 39374 parla di “una valutazione che sia complessiva […] di ogni elemento, nell’insieme in cui si è realizzato, così da evitare di concentrarsi su un singolo aspetto, ritenendolo decisivo in negativo o in positivo, senza considerare l’interazione che esso ha avuto con gli altri caratteri del fatto”. Pertanto, Cass., sez. pen. VI, 3 luglio 2017, n. 39374 impone al giudice di rifuggire da qualsivoglia ipostatizzazione di uno solo dei cinque criteri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90. Tutti i parametri de jure condito costituenti l’eventuale “fatto lieve” recano pari valore e, per conseguenza, vanno calati nell’intero contesto fattuale della fattispecie giudicanda. Nessuno dei cinque fattori della lieve entità può avere una natura negativamente o positivamente “assorbente”, giacché ciò che conta è l’interpretazione sistematica ed organica di tutti i dati fattuali della vicenda da analizzare.
Ciò premesso, si comprende, quindi, che non sussiste una correlazione automatica tra il “piccolo spaccio” ed il comma 5 Art. 73 TU 309/90. Infatti, nella Giurisprudenza di legittimità recente, anche la vendita di una quantità esigua di sostanza ad un solo assuntore può essere “non lieve “, in tanto in quanto, nuovamente, la precettività, o meno, del reato lieve dipende da tutto l’insieme di circostanze che ruota attorno alla concreta fattispecie oggetto dell’analisi del Magistrato del merito. P.e., può darsi che il piccolo spaccio sia comunque destinato ad infra-18enni. Oppure, può capitare che lo spaccio sia limitato, ma avente ad oggetto una sostanza “tagliata male”. Ecco che torna l’assenza di qualunque automatismo nell’applicazione del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Tutto dipende dallo specifico “contesto” e non vi sono regole o formule predefinite.
Tuttavia, negli Anni Duemila, la Suprema Corte ha ammesso che talune circostanze, connotate da una gravità estrema, hanno il potere ermeneutico di escludere, in maniera tassativa, l’applicazione potenziale della lieve entità. P.e., nello stare decisis della Cassazione, il comma 5 Art. 73 TU 309/90 non è mai precettivo se il confezionamento riguarda “migliaia” di dosi, se gli involucri già suddivisi sono “centinaia”, se la piazza di spaccio è “professionalmente” gestita, se, per lungo tempo, lo spacciatore rifornisce un “grande numero” di tossicomani, se, quotidianamente, il pusher è in grado di offrire una vasta gamma eterogenea di qualità di stupefacenti, se le sostanze spacciate sono troppo pure o tagliate male, se l’alienazione di droghe è rivolta a minorenni, oppure se lo spacciatore risulti gregario di un’associazione per delinquere. In tutti questi casi, la Cassazione nega sempre e comunque la sussistenza del reato lieve, in tanto in quanto l’offensione ai beni giuridicamente e costituzionalmente tutelati è di una gravità estrema, tale da escludere qualunque possibilità di attenuazione sanzionatoria.
A prescindere dai summenzionati casi escludenti connotati da un’antisocialità ed un’antigiuridicità estremamente acute, nulla tange la citata, ferma, quasi sacrale ratio della “contestualizzazione” e della “pari dignità” dei cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90. Nessun criterio va assolutizzato o reputato assorbente rispetto agli altri quattro. P.e., Sezioni Unite Murolo del 2018 postula che “la Giurisprudenza di legittimità ha maturato e consolidato, nel tempo, un percorso interpretativo per cui il giudizio sulla lieve entità dei fatti è il frutto di una valutazione complessiva [dei cinque] elementi fattuali selezionati dalla norma […] posto che il comma 5 Art. 73 TU 309/90 elenca in maniera indistinta i [cinque] diversi indicatori selezionati […], astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall’attribuire ad alcuni un maggior valore sintomatico […] [Bisogna] rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge”. Come si nota, pure Sezioni Unite Murolo del 2018 rigetta un’interpretazione assolutizzante di uno soltanto o di alcuni soltanto dei cinque parametri di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90. Sempre Sezioni Unite Murolo del 2018, verso la fine delle proprie Motivazioni, conclude che “è escluso che una singola circostanza possa assumere a priori ed in astratto carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità […] [poiché] la valutazione dei [cinque] indici dev’essere complessiva […] [Bisogna] considerare anche la possibilità che, tra gli stessi [cinque] indici s’instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto […] [Occorre] una valutazione globale di tutti [i cinque] indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità […] Ma è necessaria [comunque] […] una valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità”. Dunque, Sezioni Unite Murolo del 2018 invita il Magistrato del merito a non ipostatizzare alcuna circostanza, bensì a creare una visione d’insieme che armonizzi tra di loro tutti i cinque parametri forniti dal comma 5 Art. 73 TU 309/90, poiché ogni singolo e concreto elemento fattuale determina, in definitiva, la maggiore o minore offensività del fatto illecito.
La ratio “contestualizzatrice” di Sezioni Unite Murolo del 2018 vale anche nel caso dello spaccio contestuale di più sostanze qualitativamente differenti tra di loro. Viceversa, prima di Sezioni Unite Murolo del 2018, la vendita simultanea di droghe di diverso tipo era considerata “automaticamente” ostativa alla concessione della lieve entità del fatto. P.e., Cass., sez. pen. IV, 15 dicembre 2016, n. 6624 sanciva che “in tema di stupefacenti, la lieve entità di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90 non è [mai] configurabile nel caso di detenzione [per fini di spaccio, ndr] di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell’agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice [ex comma 1 Art. 32 Cost.]”. Viceversa, in maniera anti-apodittica e relativizzante, Sezioni Unite Murolo del 2018 statuisce che “il dato della eterogeneità delle sostanza dev’essere valutato unitamente a tutti gli altri peculiari elementi [non solo qualitativi, ndr] del caso concreto […]. la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è, di per sé, ostativa alla configurabilità del reato di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90, in quanto l’accertamento della lieve entità implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti [i cinque] indici sintomatici previsti dalla disposizione”. D’altra parte, anche in Cass., sez. pen. III, 10 febbraio 2022, n. 23081, si riconosce che lo spaccio contestuale di sostanze diverse non è automaticamente ostativo al riconoscimento della lieve entità, in tanto in quanto tutto dipende dall’insieme delle circostanze del fatto illecito. Pertanto, anche Cass., sez. pen. III, 10 febbraio 2022, n. 23081 ribadisce la centralità del “contesto”. Nessuno dei cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 può avere un ruolo ontologicamente ed assolutamente assorbente rispetto agli altri quattro criteri. Nel contesto della lieve entità, domina l’analisi delle singole circostanze specifiche, senza alcuna presunzione automatica ed apodittica. La tematica della potenziale lieve entità dello spaccio di sostanze diverse è stata affrontata pure in Dottrina. P.e., Nocera (2018)[1] mette in evidenza che l’interpretazione non ostativa di Sezioni Unite Murolo del 2018 e di Cass., sez. pen. III, 10 febbraio 2022, n. 23081 “è maggiormente rispettosa della lettera della legge, che, essendo declinata al plurale, riferendosi alla qualità “delle sostanze” pare evidentemente riferirsi anche ai casi in cui la condotta concerna tipologie diverse di droga […] [In secondo luogo] l’opposta opzione ermeneutica porterebbe al risultato, del tutto irrazionale – oltre che contrario al principio di legalità, attribuendo alla norma elementi precettivi che non contiene – di ritenere la disposizione applicabile soltanto in presenza di condotte lievi aventi ad oggetto sostanze droganti tra loro omogenee”. D’altronde, lo spaccio di più sostanze tra loro eterogenee costituisce oggi la normalità crimonologica. Infine, in Giurisprudenza, Cass., sez. pen. VI, 25 gennaio 2017, n. 14882 precisa che “[il comma 5 Art. 73 TU 309/90] non contenendo alcun riferimento al tipo di sostanza prodotta o trafficata, induce a ritenere improponibile, oltre che contrario al principio di legalità, che si possa escludere l’applicazione [della lieve entità] sulla base di una presunzione assoluta che fa perno su un parametro pretermesso dal Legislatore”. In effetti, come notato da Cass., sez. pen. VI, 25 gennaio 2017, n. 14882, il comma 5 Art. 73 TU 309/90 utilizza il lemma “sostanze” al plurale, sottintendendo, pertanto, anche un’eventuale “pluralità eterogenea” di tali medesime “sostanze”. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. “Mezzi, modalità e circostanze dell’azione” nell’attuale interpretazione prevalente della Suprema Corte. Parola chiave: “contesto”
Una “circostanza dell’azione” che merita di essere analizzata è l’apprestare, da parte dello spacciatore, “accorgimenti” per evitare che la PG rinvenga la sostanza illecita. In Cass., sez. pen. VI, 5 marzo 2013, n. 10898, si sentenzia che “in tema di detenzione [per fini di spaccio, ndr] di sostanze stupefacenti, la lieve entità non può essere esclusa sulla base delle modalità di occultamento e trasporto della droga [se] ispirate ad ordinarie esigenze di prudenza”. Del pari, in Cass., sez. pen. IV, 18 settembre 2014, n. 50842 si afferma che “sono irrilevanti [e non ostano alla precettività del comma 5 Art. 73 TU 309/90, ndr] le modalità di occultamento della droga all’interno della bocca”. Similmente, la lieve entità non è esclusa nemmeno in Cass., sez. pen. III, 8 aprile 2014, n. 24848, ovverosia “è manifestamente illogica l’affermazione che il fatto di aver detenuto lo stupefacente in un nascondiglio poco distante dalla propria abitazione indicherebbe un modus operandi [non lieve, perché] collaudato e significativo di una ripetitiva condotta illecita, dal momento che non è spiegato per quale motivo un siffatto accorgimento non avrebbe potuto essere adottato anche da uno spacciatore occasionale”.
Analogamente, in Cass., sez. pen. III, 19 settembre 2019, n. 43262, la lieve entità non è esclusa “dalla circostanza che il reo, resosi conto della presenza delle forze dell’ordine, abbia tentato la fuga o abbia cercato di disfarsi della droga, poiché, come noto, già la sola detenzione per consumo personale espone il detentore a conseguenze personali rilevanti, sia pure sotto il profilo della mera illiceità amministrativa”. Pure Cass., sez. pen. VI, 14 novembre 2013, n. 11900 precisa che “il nascondimento e la fuga [di fronte alla PG, ndr] non devono essere valorizzati per escludere la lievità del fatto”. Nel dettaglio, la medesima Cass., sez. pen. VI, 14 novembre 2013, n. 11900 definisce il nascondimento o la fuga alla stregua di “reazioni comprensibili”. Fa eccezione, tuttavia, Cass., sez. pen. III, 19 maggio 2022, n. 27201, ove “le modalità del trasporto [e dell’occultamento] [possono escludere la lieve entità, ndr] quando sono di per sé significative di un’attività svolta in modo professionale e con organico inserimento in significativi ambienti criminali”. Come si può notare, in tutti i summenzionati Precedenti, la Suprema Corte ha cura di inserire ciascuna “circostanza dell’azione” in un ben preciso contesto. Nessun elemento fattuale è assolutizzato o de-contestualizzato. La scelta interpretativa della Corte di Cassazione è sempre, tassativamente, graniticamente connessa alla valutazione della fattispecie delittuosa nella sua concreta interezza. Nessuno dei cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 è ipostatizzato e considerato isolatamente. Questo è stato pure il grande insegnamento di Sezioni Unite Murolo del 2018.
La circostanza che lo stupefacente fosse già suddiviso in dosi pronte per lo spaccio non è, di per sé, causa ostativa alla precettività del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Infatti, come precisato da Cass., sez. pen. VI, 7 novembre 2017, n. 5517, “proprio la distribuzione in dosi è quel che ricorre pressoché di regola nel piccolissimo spaccio [di lieve entità, ndr], (basato sulla cessione di singole dosi) e non necessariamente nel traffico maggiore (in cui la cessione ben più probabilmente riguarda partite di droga indivise)”. Del pari, anche Cass., sez. pen. VI, 10 novembre 2015, n. 5257 sostiene che sia “normale”, nell’ambito del piccolo spaccio di lieve entità, suddividere lo stupefacente in dosi confezionate pronte per lo spaccio. Si tratta di un atto organizzativo “ordinario” che non denota affatto una pericolosa “professionalità nel delinquere”. Anzi, il frazionamento in dosi confezionate è tipico della “lieve vendita al dettaglio”. D’altra parte, nella visione non oltranzistica della Suprema Corte negli Anni Duemila, un minimo di “professionalità” non esclude la “lieve entità” in maniera automatica. P.e., Cass., sez. pen. III, 15 febbraio 2018, n. 14362 osserva che “deve escludersi che qualsiasi forma e grado di organizzazione, struttura, professionalità o reiterazione giustifichi, di per sé, l’esclusione dell’ipotesi lieve”. In maniera simile, Cass., sez. pen. VI, 9 febbraio 2017, n. 28251 ribadisce che “il piccolo spaccio [lieve per antonomasia, ndr] può essere riconosciuto anche in presenza di attività ripetute nel tempo e poste in essere con modalità professionali o, comunque, servendosi di una minima organizzazione all’uopo approntata, tutte le volte in cui possa dirsi che questi aspetti non hanno in concreto connotato i fatti di maggiore offensività – perché hanno riguardato volumi complessivi comunque modesti di droga, o perché hanno interessato una cerchia ristretta di acquirenti -, come accade nei numerosi casi in cui i reati sono ascritti a figure secondarie nella catena della commercializzazione della droga, spesso, a loro volta, tossicodipendenti o consumatori abituali”. Addirittura, non senza esagerazioni, la testé citata Cass., sez. pen. VI, 9 febbraio 2017, n. 28251 giunge a concludere che “in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90 non è di per sé incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un’attività criminale organizzata o professionale”. Certamente, Cass., sez. pen. VI, 9 febbraio 2017, n. 28251 contiene asseri paradossali e forse non del tutto condivisibili; tuttavia, tale Precedente della Cassazione conferma che la Suprema Corte esorta ad una costante, inflessibile, instancabile contestualizzazione del reato di lieve entità. Tranne in casi macroscopici e di inaudita antisocialità, non v’è alcuna circostanza dell’azione che precluda in modo automatico l’applicabilità del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Tutto va relativizzato in base al singolo contesto concreto e nulla va lasciato ad automatismi e preconcetti. Non si può negare che la Suprema Corte giunga, talvolta, ad esiti iperbolici, ma quello che è certo è che la ratio della lieve entità va sempre accompagnata dall’analisi minuziosa di tutti gli aspetti fattuali concreti che caratterizzano la fattispecie infrattiva. Non esistono regole generali o, meglio, generaliste, tranne quella dell’esegesi accurata dell’intero contesto.
P.e., sempre nel nome della contestualizzazione, la precettività del comma 5 Art. 73 TU 309/90 non è automaticamente preclusa nemmeno dal rinvenimento, da parte della PG, di bilancini di precisione o altri strumenti per il confezionamento delle dosi, come ritagli di cellophane o nastro isolante. P.e., spesso vi sono, nella pratica quotidiana, tossicodipendenti cronici che acquistano partite droga, la confezionano in dosi e la rivendono per mantenersi l’uso personale. In tal caso, si è di fronte ad un “piccolo spaccio” di lieve entità e non certo ad un narcotraffico aggravato. Nuovamente, è e rimane centrale l’analisi delle singole e concrete circostanze dell’azione, le quali non possono escludere il comma 5 Art. 73 TU 309/90 sulla base di presunzioni automatiche e de-contestualizzate.
Tale ratio vale pure per il rinvenimento di denaro contante di cui il pusher non sa giustificare la provenienza. Analoghe osservazioni valgono pure nei confronti della “tenuta professionale” di una contabilità da parte dello spacciatore. Prima degli Anni Duemila, la Giurisprudenza di legittimità negava l’applicazione del comma 5 Art. 73 TU 309/90 nel caso in cui il soggetto agente utilizzasse metodi contabili professionali. Oggi, invece, si tratta di una circostanza potenzialmente “neutra”.
Tuttavia, vi sono caratteristiche circostanziali o modali dello spaccio ontologicamente incompatibili con la lieve entità. P.e., in Cass., sez. pen. IV, 15 aprile 2016, n. 26582, è stato ritenuto “non lieve “ il fatto che lo spacciatore avesse “un’accertata contiguità a gruppi criminali organizzati (tale da consentire al reo di fruire di stabili fonti di approvvigionamento e di smerciare, senza soluzione di continuità, considerevoli quantitativi di droga) ed una comprovata capacità di rifornire con stabilità una vastissima platea di acquirenti”. Parimenti, una “elevatissima” professionalità nel delinquere esclude il reato lieve, come è accaduto in Cass., sez. pen. IV, 8 novembre 2018, n. 10895, in cui il pusher aveva “la disponibilità di luoghi protetti da sistemi di videosorveglianza, la predisposizione di accorgimenti tipici di un’attività svolta professionalmente (il trasporto dal luogo di acquisto dello stupefacente a quello di custodia avveniva in ovuli ingeriti e su autovetture appositamente modificate) e l’accertata sistematicità di una condotta posta in essere su ampia scala”. Più nel dettaglio, Cass., sez. pen. IV, 8 novembre 2018, n. 10895 sottolinea che, nel caso in parola, va esclusa la lieve entità poiché “l’attività di spaccio di droghe era continuativa […] esisteva un circuito organizzato per diffondere la droga e [vi era] una diversificazione [molto professionale anch’essa, ndr] dei quantitativi e della qualità delle sostanze spacciate”. Oppure, in Cass., sez. pen. VI, 30 giugno 2021, n. 37077, è stata esclusa la lieve entità poiché lo spacciatore possedeva “una vera e propria piazza di spaccio costantemente controllata, tanto da divenire stabile punto di riferimento di numerosi soggetti tossicodipendenti”. Sempre la medesima Cass., sez. pen. VI, 30 giugno 2021, n. 37077 specifica che “in tema di stupefacenti, per l’individuazione di una piazza di spaccio non è sufficiente l’abitualità del luogo di smercio, noto ai clienti […] ma è necessaria anche la presenza di un’articolata organizzazione di vedette e controllo, posta a supporto e difesa della zona, nonché la turnazione dei soggetti dediti allo spaccio, così da garantire lo smercio senza soluzione di continuità”. Come si nota, in Cass., sez. pen. VI, 30 giugno 2021, n. 37077 è decisiva la ratio della “professionalità” nel delinquere. Tale medesima centralità della natura “professionale” della gestione di una piazza di spaccio è presente pure in Cass., sez. pen. VI, 15 dicembre 2017, n. 11994, ove si afferma che “non può ravvisarsi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una piazza di spaccio, che fa leva su un’articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente”. Di nuovo, l’imprenditorialità sistematica dello spaccio esclude la lieve entità della fattispecie criminosa. Si ponga mente pure a Cass., sez. pen. IV, 28 ottobre 2022, n. 44551, la quale non ha applicato il comma 5 Art. 73 TU 309/90 ad un “circuito di spaccio […] effettuato in modo [professionalmente, ndr] organizzato, tale da consentire “il complessivo smercio di rilevanti quantitativi di droga”. Inoltre, come prevedibile, Cass., sez. pen. VII, Ordinanza n. 24682 del 18 marzo 2022 ha escluso il reato lieve quando “l’attività di spaccio sia stata stabilmente realizzata in zone controllate da potenti consorterie criminali organizzate, che ne hanno il controllo”. Dunque, in Cass., sez. pen. VII, Ordinanza n. 24682 del 18 marzo 2022, l’estrema antisocialità dell’”associazione per delinquere” toglie la possibilità di poter applicare il comma 5 Art. 73 TU 309/90. Si consideri pure che l’aver prodotto “ingenti profitti” con lo spaccio di sostanze droganti è anch’esso incompatibile con la precettività del fatto lieve, poiché guadagni non bagatellari sono sintomo di un’alienazione capillare, continuativa e, soprattutto, professionale di stupefacenti. P.e., a tal proposito, Cass., sez. pen. III, 22 settembre 2021, n. 3556 evidenzia che il possesso, unitamente alla droga, di una cospicua somma di denaro contante è causa ostativa all’applicabilità del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Similmente, in Cass., sez. pen. IV, 6 luglio 2015, n. 30500, la lieve entità non è stata riconosciuta in tanto in quanto il reo “in pochissimo tempo […] e con spregiudicatezza” aveva guadagnato dallo spaccio, tra l’altro professionalmente organizzato, una notevole somma di denari “cash” debitamente occultato. Come si può notare, in Cass., sez. pen. III, 22 settembre 2021, n. 3556 nonché in Cass., sez. pen. IV, 6 luglio 2015, n. 30500 sono state decisive l’imprenditorialità organizzativa dello spaccio e la notevole quantità di guadagni, la cui antisocialità è radicalmente antitetica rispetto al “reato lieve”. Diverso è il discorso in tema di “associazione [per delinquere] finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” ex Art. 74 TU 309/90. In tal caso, non sempre viene automaticamente esclusa la lieve entità, purché “lieve” sia il fine perseguito dal sodalizio ed altrettanto “lievi”, nel loro insieme, siano i fatti commessi. P.e., secondo Cass., sez. pen. VI, 9 ottobre 2019, n. 1642, è reputata “di lieve entità” un’associazione ex Art. 74 TU 309/90 “che non ha grandi capacità finanziarie, che non spaccia sostanze di tipo diverso, che non ha, sul territorio di riferimento, una posizione di controllo del mercato [e] che presenta un organigramma estremamente ridotto”.
Tutti i cinque parametri contenuti nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 hanno natura oggettiva e non soggettiva. Tuttavia, esistono alcune Sentenze pionieristiche che hanno sussunto, entro la lieve entità, criteri anche soggettivi. P.e., la Suprema Corte qualifica come “lieve” la finalità “di cortesia” di una cessione occasionale gratuita a tossicofilo/a maggiorenne. Oppure, è “lieve”, in Cass., sez. pen. III, 22 febbraio 2022, n. 23082, lo spaccio ad un tossicodipendente cronico in stato di dolorosa astinenza. Anche Cass., sez. pen. VI, 14 gennaio 1998, n. 2877 reputa “di lieve entità” lo spaccio effettuato da un tossicodipendente che, per tal via, non lavorando, riesce a mantenersi anche la propria dose giornaliera. Parimenti, in Cass., sez. pen. III, 27 marzo 2015, n. 32895, è “lieve” lo spaccio ove “l’imputato destini i proventi all’acquisto di droga per uso personale”, purché “si accerti che [tale] spaccio non ha dimensioni ragguardevoli”. In effetti, Cass., sez. pen. VI, 8 ottobre 2013, n. 44697 (richiamata, cinque anni dopo, da Cass., sez. pen. III, 15 febbraio 2018, n. 16028) puntualizza che “[ai fini della concessione del comma 5 Art. 73 TU 309/90, ndr] lo stato di tossicodipendente può rilevare solo se si accerti che lo spaccio non ha dimensioni ragguardevoli, sì da far apparire verosimile che l’imputato ne destini i proventi all’acquisto di droga per suo personale”.
È del tutto irrilevante il comportamento collaborativo dell’agente post delictum, almeno ai fini dell’applicabilità del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Con afferenza a tale tematica, Cass., sez. pen. VI, 15 novembre 2018, n. 3616 specifica che “ai fini del riconoscimento del reato [di lieve entità], la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata al comportamento collaborativo post delictum, ma dev’essere correlata alla concreta offensività della condotta, desunta dai [cinque] canoni espressamente indicati dalla norma, ossia la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità, mezzi e circostanze dell’azione, elementi da valutarsi unitariamente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio”.
Ai fini dell’eventuale applicazione del comma 5 Art. 73 TU 309/90, sono ininfluenti pure i precedenti penali dell’imputato. Con attinenza a siffatto problema, Cass., sez. pen. III, 6 febbraio 2020, n. 13120 sentenzia che “in materia di stupefacenti, ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90, non hanno alcun valore preclusivo i precedenti penali specifici del soggetto attivo, risultando gli stessi estranei ai [cinque] indici sintomatici [letteralmente ed espressamente, ndr] previsti dalla disposizione, da valutare complessivamente”. Dunque, Cass., sez. pen. III, 6 febbraio 2020, n. 13120 presenta i cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 alla stregua di un elenco catalogico chiuso non estendibile per analogia, come normale nella Giuspenalistica.
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Note
(1) Nocera, Fatto di lieve entità e detenzione di sostanze stupefacenti di natura diversa, in www.ilpenalista.it 22/02/2018
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