Guida sotto l’effetto “attuale” di stupefacenti: Consulta n. 10/2026

Consulta 10/2026 sull’art. 187 CdS: la punibilità richiede che l’assunzione di stupefacenti sia attuale e concretamente idonea ad alterare la guida.

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L’articolo esamina Consulta 10/2026 sull’art. 187 CdS: la punibilità richiede che l’assunzione di stupefacenti sia ancora attuale e concretamente idonea ad alterare la guida. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Indice

1. L’esame del merito delle questioni sollevate


Secondo i rimettenti, i commi 1 e 1 bis Art. 187 Codice della Strada (CdS) viola i seguenti principi costituzionali:

  • il principio di ragionevolezza e proporzionalità ex Art. 3 Cost. . Infatti, l’Art. 187 CdS sanziona chiunque guida dopo aver assunto stupefacenti, ma tale norma è inidonea perché:
    • non prende in considerazione quanto tempo sia trascorso dall’assunzione degli stupefacenti, la cui emivita potrebbe anche rappresentare il residuo minimo di un’assunzione avvenuta mesi prima
    • molto dipende dalla qualità e dalla quantità della sostanza assunta
    • non sempre la sostanza consumata produce un’alterazione nelle capacità di guida. Di nuovo, molto dipende dalla qualità e della quantità della droga effettivamente in emivita
  • il principio di necessaria offensività del reato ex comma 2 Art. 25 Cost. . Ovverosia, è necessario verificare se il reo, benché avesse assunto sostanze illecite, abbia concretamente, fattualmente, materialmente messo in pericolo il bene collettivo della sicurezza stradale. Di nuovo, può darsi che lo stupefacente, se assunto mesi prima, lasci nei liquidi biologici tracce che non influiscono, nel concreto, sulla capacità di guidare correttamente.
  • Il principio di precisione, tassatività e determinatezza della norma penale ex comma 2 Art. 25 Cost . Detto in altri termini, i rimettenti hanno fatto notare che, nell’Art. 187 CdS, nulla si specifica circa “il lasso di tempo che può intercorrere tra assunzione e guida”. P.e., se la droga è assunta molte settimane o molti mesi prima, la traccia ematica non ha alcun significato concreto, giacché è ormai terminato qualunque materiale effetto psicotropo
  • il principio della finalità rieducativa della pena ex comma 3 Art. 27 Cost. . Ossia, se il fatto è inoffensivo, non ha senso comminare una sanzione. Infatti, se ormai lo stupefacente è residuale e non produce più un’alterazione psicofisica, manca il pericolo, quindi manca l’offensività, dunque manca anche la ragionevole e legittima punibilità.
  • Il principio di eguaglianza ex Art. 3 Cost., ma ciò per due ordini di motivazioni
    • esiste una disparità di trattamento, alla luce degli Artt. 186 e 186 bis CdS, con la disciplina riservata a chi guida sotto l’effetto di bevande alcoliche. Infatti, è illecita solo l’alcolemia dallo 0,5 per mille in poi; sotto tale limite, si presume l’assenza di un’alterazione psicofisica. Inoltre, rimane il problema di chi guida sotto l’effetto di sostanza psicoattive, ma in misura minimale, dunque senza manifestare alterazioni nell’abilità alla guida.
    • taluni hanno assunto sostanze illecite molte settimane o molti mesi prima; pertanto, le tracce ematiche o nelle urine non corrispondono ad una fattuale e contemporanea alterazione psicofisica. Inoltre, molto dipende dal tenore drogante (qualità) e dalla dose (quantità) della droga consumata. P.e. Si pensi al limite dell’alcolemia fissato allo 0,5 per mille.

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2. La ragionevolezza e la proporzionalità dell’Art. 187 CdS.


Secondo Consulta 10/2016, l’Art. 187 CdS non viola il principio di ragionevolezza e proporzionalità ex Art. 3 Cost. . Infatti, sempre secondo Consulta 10/2026, l’Art. 187 CdS rispetta tutti i criteri indicati da Consulta 46/2024, a norma della quale “qualsiasi legge dalla quale derivino compressioni dei diritti costituzionali della persona richiede un puntuale controllo, da parte di questa Corte, non solo della sua generale ragionevolezza, ma anche- più specificamente – della sua proporzionalità rispetto alle finalità perseguite […]. Questo controllo dev’essere particolarmente attento in materia penale, dal momento che ogni legge penale è suscettibile di incidere sui diritti costituzionali. Tale incisione avviene, in effetti, a tre distinti livelli. Anzitutto, già la stessa vigenza di una norma penale, per definizione, limita la libertà di azione dei suoi destinatari. In secondo luogo […] la legge penale […] comporta significative compressioni dei diritti costituzionali della persona attinta dalle indagini e poi dell’imputato. In terzo luogo, la pronuncia di una sentenza di condanna convoglia uno stigma sociale a carico del condannato, che ne pregiudica l’onore e la reputazione agli occhi della collettività; e l’esecuzione della pena […] comporta necessariamente la compressione di diritti costituzionali, a cominciare dalla libertà personale. Tutte queste gravose conseguenze sui diritti costituzionali del destinatario della legge penale esigono un controllo attento da parte di questa Corte sulla proporzionalità della legge medesima rispetto alle sue finalità”. Ora, vista Consulta 46/2024, a parere di Consulta 10/2026, l’Art. 187 CdS non viola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Detto in altri termini, sempre secondo Consulta 10/2026, il bene giuridico dell’incolumità e della sicurezza stradale è legittimamente e ragionevolmente tutelato dall’Art. 187 CdS. Anche la “incriminazione” appare, nell’Art. 187 CdS, idonea e, anzi, necessaria, in tanto in quanto non esistono strumenti sanzionatori alternativi o apprezzabilmente diversi. Anzi, secondo Consulta 10/2026, l’Art. 187 CdS è conforme a molti Precedenti della Corte Costituzionale che richiedono un proporzionato “bilanciamento, da parte del Legislatore, tra i diritti incisi dal precetto penale ed i contro-interessi, individuali e collettivi, da esso tutelati (Consulta 1/2014, 184/2023, 5/2023, 97/2020 e 20/2019). L’Art. 187 CdS, inoltre, pare conforme, in tema di proporzionalità tra bene tutelato e diritti sacrificati, anche alle rationes espresse in Consulta 143/2025, 104/2025 nonché 14/2023.

3. Il principio della necessaria offensività del reato nell’Art. 187 CdS.


Nell’Ordinamento giuridico italiano, a ciascuna norma penale deve corrispondere un’offensività non  astratta. A tal proposito, Consulta 116/2024 precisa che “[la necessaria offensività del reato] esige che il fatto descritto dalla legge penale sia una condotta umana che abbia leso o, almeno, posto in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela secondo l’assetto costituzionale vigente. Conseguentemente, la norma incriminatrice stessa dev’essere strutturata in modo da colpire, di regola, soltanto condotte che siano direttamente lesive del bene giuridico o, quantomeno, siano suscettibili di esporlo a pericolo”. Tale non astrattezza tassativa dell’offensività, nel Diritto Penale, è confermata pure da Consulta 139/2023, 211/2022, 225/2008, 265/2005 nonché 354/2002. Parlare, nella Giuspenalistica, di un reato a pericolosità meramente astratta viola la ratio della necessaria offensività concreta ed apre la strada all’irrazionale fattispecie dei delitti di mero sospetto.
Nelle Ordinanze di rimessione a Consulta 10/2026, l’Avvocatura Generale dello Stato ha anch’essa messo in evidenza che, nel Diritto Penale italiano, l’offensività dev’essere materialmente consumata, come nei casi di “reati di pericolo concreto” o verosimilmente potenziale, e come nei casi di “reati di pericolo presunto”, ma, in entrambe le ipotesi, come specifica Consulta 139/2023, “la pericolosità deve apparire ragionevole” e, come, a sua volta, rilevato da Consulta 211/2022, “fondata su affidabili generalizzazioni derivati dall’esperienza”. Tant’è che Consulta 278/2019 statuisce l’assenza di responsabilità penale “allorché, dall’esame delle circostanze del caso concreto, risulti evidente l’assenza di qualsiasi pericolo per il bene giuridico”. Parimenti, Consulta nn. 141/2019 e 109/2016 ripetono anch’esse che, senza una concreta offensività, non sussiste alcuna responsabilità penale, poiché manca l’evento dannoso o pericoloso nei confronti del valore costituzionalmente protetto dalla norma incriminatrice. Dunque, anche nel caso dell’Art. 187 CdS, è necessario che il guidatore abbia leso o messo in pericolo la ratio della sicurezza della circolazione stradale.
Sempre nelle Ordinanze di rimessione a Consulta 10/2026, anche il GIP del Tribunale di Siena ha ricordato che la “qualità personale” dell’ebbrezza, in Consulta 249/2010 e 354/2002, non è necessariamente “pericolosa”. Analogamente, Consulta 116/2024 e 211/2022 ricordano che il “mero status” di trovarsi sotto l’effetto di stupefacenti diviene penalmente rilevante solamente quando genera un “pericolo [o danno, ndr] concreto”.

4. La ratio, nell’Art. 187 CdS, dello “stato di alterazione psicofisica del conducente del veicolo”


 Nelle Ordinanze di rimessione a Consulta 10/2026, ciò che si censura è che viene incriminata la guida/la guida con incidente “in qualsiasi momento successivo” all’assunzione di una sostanza stupefacente.
Prima della novella introdotta dalla L. 177/2024, i commi 1 e 1 bis Art. 187 CdS punivano la guida sotto l’effetto di stupefacenti solo se sussisteva, nel concreto “uno stato di [fattuale, ndr] alterazione psicofisica”, dunque, l’Art. 187 CdS era precettivo solamente qualora l’offensività al bene della sicurezza stradale era “concreta”. In effetti, nei Lavori Preparatori del 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammette esso stesso di aver espunto l’inciso “in stato di alterazione psicofisica” per rendere meno macchinosi gli accertamenti della PG e per evitare “la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l’incolumità pubblica”. Insomma, i Lavori Preparatori non nascondono una ratio discretamente e volutamente neo-retribuzionista. Anche il Senato, nei Lavori Preparatori del 2024, afferma che era troppo impegnativo specificare, per ciascuna sostanza, le ore, i giorni, le settimane o i mesi di emivita della sostanza da reputarsi “pericolosi” per la messa alla guida. In effetti, nelle proprie Motivazioni, Consulta 10/2026 ammette che è contrario al principio costituzionale di ragionevolezza e proporzionalità non specificare la durata tossicologica dello stato di alterazione psicofisica del guidatore.

5. Il principio costituzionale della proporzionalità nell’Art. 187 CdS


Senza dubbio, i commi 1 e 1 bis Art. 187 CdS tutelano il bene giuridico della “sicurezza della circolazione stradale”, il quale, a sua volta, comprende la ratio della vita, dell’integrità fisica e della tutela patrimoniale di tutti gli utenti della strada. Altrettanto meritevole di tutela costituzionale è una guida corretta, nel senso che guidare sotto l’effetto di stupefacenti non è socialmente accettabile e comporta una riduzione dei freni inibitori ed un’accettazione, alla guida, di rischi inaccettabili di fronte all’Ordinamento socio-giuridico. Per conseguenza, il Legislatore della novella contenuta nella L. 177/2024 mira a proteggere beni senza dubbio degni di tutela costituzionale. Tuttavia, il problema autentico, in tema di proporzionalità dei nuovi commi 1 e 1 bis Art. 187 CdS, è quello di determinare se il guidatore sia “ancora” sotto l’effetto delle sostanze che, magari, ha consumato qualche giorno o settimana prima. Ciò che il nuovo Art. 187 CdS non tiene nel giusto conto è la “attualità”, o meno, dell’intossicazione psicofisica.
Ovverosia, come specificato da Consulta 104/2025, se la droga è stata consumata molte settimane o molti mesi prima di mettersi alla guida, ne rimane traccia nel sangue, ma “si tratta di una condotta non suscettibile di creare alcun pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, in quanto posta in essere in un momento in cui la sostanza stupefacente ha ormai esaurito i propri effetti sul sistema neurologico dell’assuntore”.
Del pari, Consulta 246/2022 sottolinea la non proporzionalità di limitare il diritto di guida, dunque anche l’eventuale diritto di recarsi al lavoro, se la sostanza rilevata non produce più alcun effetto psicoattivo, poiché è trascorso molto tempo, ormai, dall’assunzione, dunque dal pericolo antisociale ed anti-normativo di una vera e propria “alterazione psicofisica” potenzialmente etero-lesiva. Pure Consulta 68/2021 invita a non mortificare eccessivamente il diritto alla guida, che spesso compromette il diritto al lavoro; dunque, il titolo di guida va ritirato solo in caso di concrete “alterazioni psicofisiche” cagionanti danni o pericoli non astratti.
Taluni, alla luce dei Lavori Preparatori, hanno affermato che il neo-retribuzionismo dei nuovi commi 1 e 1 bis Art. 187 CdS sarebbe “ragionevole” pur di dissuadere la popolazione giovanile dall’uso di stupefacenti. Tuttavia, la conformità delle norme alla ragionevolezza ed alla proporzionalità costituzionali debbono sempre e comunque prevalere su sanzioni “esemplari” ancorché illegittime dal punto di vista della conformità alla Costituzione. L’Art. 187 CdS non può creare capri espiatori nel nome di una general-preventività anticostituzionale. D’altra parte, la sospensione della patente è già contemplata all’interno dell’Art. 75 TU 309/90, appositamente predisposto per sanzionare in via amministrativa l’uso personale di stupefacenti, Il giustizialismo onnicomprensivo non è giustificabile sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, che non ammettono la ratio delle pene esemplari ancorché a-tecniche. D’altra parte, anche Consulta 148/2022 precisa che “la concreta adozione delle sanzioni [in materia di stupefacenti, ndr] deve sempre intendersi come subordinata ad un giudizio di idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna sanzione [in tema di droghe, ndr], alla luce delle caratteristiche del caso concreto e segnatamente della peculiare situazione del destinatario delle misure”. Pertanto, Consulta 148/2022 nega la possibilità di una moltiplicazione ad libitum di norme finalizzate al contenimento dell’uso di stupefacenti, già disciplinati abbondantemente nel TU 309/90.
Dunque, Consulta 10/2026 critica negativamente la posizione oltranzistica dell’Art. 187 CdS, “che comprime senza limiti temporali la libertà di guidare veicoli anche di persone che non facciano da tempo uso di droghe“. Il problema cruciale, nei commi 1 e 1 bis Art. 187 CdS, è e rimane se il guidatore, sebbene risultato residualmente positivo, sia o non sia “ancora” psico-fisicamente alterato, poiché al traccia in emivita potrebbe riferirsi ad un’assunzione ormai lontana di settimane o di mesi.

6. Il principio della “necessaria offensività” nell’Art. 187 CdS


Il comma 1 Art. 187 CdS (guida sotto l’effetto di stupefacenti) configura un “reato di pericolo”; il comma 1 bis Art. 187 CdS (incidente provocato sotto l’effetto di stupefacenti) configura un “reato di danno”. Resta fermo che, tanto nel comma 1 quanto nel comma 1 bis Art. 187 CdS, ambedue le norme incriminatrici tutelano il bene, costituzionalmente protetto, della vita e dell’integrità fisica degli utenti della strada.
 
Prima della novella del 2024, i commi 1 e 1 bis Art. 187 CdS richiedevano, ai fini della punibilità, non soltanto l’assunzione pregressa di una sostanza illecita, ma anche il quid pluris dell’essere il guidatore “in stato di alterazione psicofisica”. Pertanto, come precisavano i vecchi Lavori Preparatori, era necessario anche che “l’agente avesse cagionato] un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale […]. Il requisito dell’alterazione psicofisica imponeva la dimostrazione, nel singolo caso, di un effetto [disturbante, ndr] della sostanza sull’equilibrio psicofisico [del guidatore]”.
Viceversa, dopo la riforma del 2024, i commi 1 e 1 bis Art. 187 CdS richiedono “solo” che il guidatore si sia messo al volante “dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”, senza l’ulteriore requisito della “concreta ed attuale alterazione psicofisica”. Ciò fa sì che l’attuale Art. 187 CdS configuri un “reato di pericolo presunto” ove l’offensività materiale non è necessaria ai fini della precettività della norma incriminatrice. Dunque, è violato quel principio di “concreta ed attuale offensività” che sta alla base delle ordinarie norme di rango penale. Infatti, se l’assunzione risale a molte settimane prima, la traccia, nei liquidi biologici, rimane, ma non sussiste più alcuna “concreta ed attuale alterazione psicofisica”.
Anche il GIP del Tribunale di Siena, in sede di Ordinanza di rimessione a Consulta 10/2026, fa notare che “è irragionevole […] [applicare la sanzione ex Art. 187 CdS, ndr] anche dopo che le sostanze stupefacenti abbaino certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore [poiché guidare senza un’alterazione psicofisica in corso, ndr] è una condotta certamente inidonea a porre in pericolo i beni giuridici protetti […] [Quindi il nuovo Art. 187 CdS, ndr] viola il principio della necessaria offensività del reato e, dunque, il comma 2 Art. 25 Cost.”. In effetti, anche sotto il profilo pratico, un conto è un’assunzione che lascia un’emivita, ma che non produce ormai più effetti psicotropi che possano alterare la capacità di guida. Del pari, anche l’Avvocatura Generale dello Stato, l’Unione Camere Penali Italiane e l’Associazione italiana dei Professori di Diritto Penale, intervenute come amici curiae, hanno rilevato anch’esse che la mancata previsione di una “attuale alterazione psicofisica” viola il principio della necessaria offensività del reato.
Dal canto suo, Consulta 113/2025 ammette che la norma penale va modificata ed integrata, pur nel rispetto della ratio del Legislatore, quando essa viola la ratio della “concreta” offensività. Del pari, Consulta 107/2025 ammette interventi giurisprudenziali che correggano illegittimità costituzionali, purché, come ribadito pure da Consulta 98/2021, sia rispettata la ratio voluta dal Legislatore. Nel caso qui in esame, i commi 1 e 1 bis Art. 187 CdS violano il principio dell’offensività penale, poiché è stato soppresso l’inciso precedente “in stato di alterazione psicofisica”, dato che la traccia ematica o nelle urine può riferirsi ad un’assunzione di sostanze stupefacenti “non recente”, quindi “non più psicotropa”.

7. Osservazioni di Consulta 10/2026 sull’Art. 187 CdS


Con la novella del 2024, il Legislatore ha voluto “snellire” le procedure di accertamento della PG, la quale, prima della riforma, unitamente all’AG, doveva dimostrare un nesso causa-effetto tra “l’assunzione di stupefacenti” e la speculare, attuale, concreta “alterazione psicofisica” del guidatore.
 
Ciò che è rimasto immutato è la ratio dei commi 1 e 1 bis Art. 187 CdS, i quali mirano, ognimmodo, a tutelare i beni costituzionalmente protetti dell’incolumità pubblica, della vita, dell’integrità fisica e del patrimonio di tutti gli utenti della strada.
 
La conseguenza è che anche Consulta 10/2026 è tenuta a rispettare l’intento legislativo, nell’Art. 187 CdS, di impedire “quelle condotte di guida che presentino, in concreto, un coefficiente di pericolosità per i beni giuridici [correttamente, ndr] tutelati” nell’Art. 187 CdS, già prima della riforma del 2024.
 
Per la verità, nella Circolare congiunta M.ro dell’Interno/M.ro della Salute dell’11/04/2025, il Governo dell’epoca “auto-corregge” la non piena offensività concreta dei nuovi commi 1 e 1 bis Art. 187 CdS. Ovverosia, detta Circolare del 2025 precisa che va sempre accertato “uno stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo […]. Tale correlazione temporale si deve concretizzare in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa, in grado di esercitare effetti negativi [attuali, ndr] sull’abilità alla guida […] [Dunque] la sostanza stupefacente o psicotropa dev’essere stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”. Come si può notare, la summenzionata Circolare dell’11/04/2025 auto-ripristina il violato principio dell’offensività concreta ed attuale, poiché, in tale documento, ci si è resi conto che una traccia ematica o nelle urine di uno stupefacente non comporta un’altrettanto “attuale” alterazione psicofisica, giacché tale traccia potrebbe essere “residuale” rispetto ad un’assunzione risalente nel tempo, quindi non “attualmente” pericolosa e psicoattiva.
 
Del pari, anche Consulta 10/2026 invita il Magistrato a privilegiare un’interpretazione dell’Art. 187 CdS non difforme al principio di offensività concreta. Similmente, negli Anni Duemila, la Corte Costituzionale ha sempre ribadito che il giudice del merito deve privilegiare interpretazioni costituzionalmente conformi alla ratio dell’offensività in concreto, anche quando, come nel caso dell’Art. 187 CdS, il Legislatore è ambiguo e non totalmente fedele alla Carta fondamentale (si vedano, a tal proposito, Consulta nn. 113/2025, 203/2024, 139/2023, 211/2022, 278 e 141/2019, 109/2016, 265/2005, 263/2000 e 360/1995). Se l’Art. 187 CdS, nella propria nuova formulazione, non rispetta appieno la ratio dell’offensività concreta, in tal caso è più che legittimo l’intervento “correttivo” della Giurisprudenza in tema di “attualità e fattualità” dell’offensione ai beni giuridici costituzionalmente tutelati.
 
Tuttavia, Consulta 10/2026, pur ammettendo “correzioni” ermeneutiche nel nome della ratio della concreta offensività, ripete, specularmente, che mai e poi mai al Magistrato è consentito stravolgere la ratio originaria del Legislatore, il quale, nell’Art. 187 CdS, tanto prima quanto dopo la novella del 2024, intende “limitare la libertà di guidare un veicolo […] quando ciò risulti effettivamente necessario per tutelare i beni della vita, dell’integrità fisica e dello stesso patrimonio di tutti gli utenti della strada”. Ciononostante, rimane altrettanto fermo che il Magistrato del merito non può comunque applicare l’Art. 187 CdS a “condotte in concreto del tutto inidonee a cagionare un pericolo ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice” (Consulta 10/2026, Motivazioni, Paragrafo 15.3.2).
 
Sempre Consulta 10/2026 afferma pure, nelle proprie Motivazioni, che è “ragionevole”, nel nuovo Art. 187 CdS, immettere qualche “limite temporale” con afferenza al lasso di tempo tra l’assunzione dello stupefacente e la messa alla guida. Infatti, sotto il profilo della mera ragionevolezza logica, non è razionale e nemmeno proporzionato riferire la sanzione ex Art. 187 CdS ad uno “stato di alterazione psicofisica” risalente a settimane o mesi prima e di cui sia stata trovata una traccia residuale nel sangue o nelle urine. Pertanto, nel nome della semplice “ragionevolezza”, non si può sanzionare una consumazione di sostanze illecite troppo remota, dunque sicuramente non più psicoattiva.
 
A tal proposito, Consulta 10/2026 precisa che “l’assunzione di sostanze stupefacenti dev’essere posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale”. Di nuovo, in Consulta 10/2026, torna la ratio di una “concreta” e, soprattutto, “attuale” offensività.
 
Sempre Consulta 10/2026, verso la conclusione delle proprie Motivazioni, statuisce che “in pratica, la prova del reato [p. e p. ex Art. 187 CdS] ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida venga accertata la presenza, nei liquidi corporei dell’agente, di sostanze stupefacenti o psicotrope che, per qualità e quantità, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, sia in grado di determinare, in un assuntore medio, un’alterazione delle condizioni psicofisiche, e, conseguentemente, delle normali capacità di controllo del veicolo”. Da notare, in Consulta 10/2026, la presenza dei lemmi “in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida”. Tale espressione ripristina, nell’Art. 187 CdS, la corretta precettività del principio di offensione “concreta ed attuale” ex comma 2 Art. 25 Cost. .
 
Anche il Tribunale costituzionale federale tedesco, in BvR 2652/03 del 21/12/2004, ha affermato che la guida sotto l’effetto di stupefacenti è punibile “solo se l’interessato ha effettivamente posto in essere la condotta in una [concreta, ndr] situazione di ridotta capacità di guida”. Dunque, anche nell’Ordinamento tedesco, vale il principio della concreta ed attuale offensività.

8. Dispositivo finale di Consulta 10/2026


Nel nuovo Art. 187 CdS, “la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza, nei liquidi corporei dell’agente, di sostanze stupefacenti o psicotrope che, per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare, in un assuntore medio, un’alterazione delle condizioni psicofisiche e, conseguentemente, delle normali capacità di controllo del veicolo”.

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

Giurista italo-svizzero che lavora in Brescia
Si occupa prevalentemente di diritto penitenziario svizzero.
Si occupa di tutti gli ambiti della Giuspenalistica elvetica (Diritto Penitenziario svizzero, Criminologia, Statistiche criminologiche di lungo periodo, stupefac…Continua a leggere

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