Il Garante per la protezione dei dati personali, con una serie coordinata di provvedimenti adottati nei confronti della società Stup S.r.l. – distributrice dell’applicazione “Aldilapp” in Italia – nonché dei Comuni di Ancona e Velletri e dei rispettivi gestori dei servizi cimiteriali, è intervenuto su una questione che, pur presentando profili tecnologicamente innovativi, si colloca al centro di principi giuridici tutt’altro che nuovi: la delimitazione delle finalità del trattamento, la trasparenza nei confronti degli interessati e la corretta qualificazione dei ruoli privacy.
Il caso – documentato nei provvedimenti nn. 10225195, 10225650, 10225673, 10225225 e 10225702 – riguarda l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente agli utenti, previa registrazione, di individuare il luogo di sepoltura dei defunti nei cimiteri aderenti, nonché di accedere a funzionalità ulteriori, di natura sociale e commerciale.
Già il nome dell’applicazione, “Aldilapp”, tradisce una certa ambizione di coniugare sacro e digitale con una leggerezza lessicale che, se può strappare un sorriso, non sembra accompagnata da un’adeguata consapevolezza giuridica delle implicazioni sottese. Il problema, tuttavia, non è semantico, ma strutturale. In materia di privacy, abbiamo organizzato il corso Linee guida per la governance dei dati e dell’intelligenza artificiale. Abbiamo anche pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. La costruzione automatica dei “profili digitali” dei defunti
- 2. La commistione tra finalità istituzionali e servizi privati
- 3. Trasparenza e ruoli: un deficit di governance
- 4. Privacy by design e misure tecniche: un’assenza strutturale
- 5. Le misure correttive e le sanzioni
- 6. Banche dati pubbliche e derive funzionali: un problema sistemico
- Formazione in materia per professionisti
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1. La costruzione automatica dei “profili digitali” dei defunti
Elemento centrale della vicenda è la creazione automatica, da parte della piattaforma, di veri e propri “profili digitali” dei defunti, generati utilizzando i database comunali. Su tali profili gli utenti potevano pubblicare dediche, accendere ceri virtuali visibili pubblicamente e accedere a servizi commerciali collegati (fornitura di fiori, manutenzione delle tombe, ecc.).
Sotto il profilo giuridico, il primo nodo riguarda la qualificazione dei dati trattati. È noto come il GDPR non si applichi ai dati delle persone decedute (considerando 27), ma ciò non esaurisce il perimetro della tutela. I dati relativi ai defunti sono infatti frequentemente idonei a riflettere informazioni riferibili a soggetti viventi (familiari, congiunti, visitatori), determinando un intreccio tra memoria digitale e diritti fondamentali ancora pienamente attuali.
In tale contesto, la creazione automatica di profili a partire da banche dati pubbliche introduce una questione ulteriore: la trasformazione di un’informazione amministrativa (localizzazione della sepoltura) in contenuto relazionale e, in prospettiva, commerciale. Abbiamo anche pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La commistione tra finalità istituzionali e servizi privati
Il Garante ha individuato il cuore della criticità nella scelta architetturale di utilizzare un’unica piattaforma per erogare:
- un servizio istituzionale, riconducibile ai compiti dei Comuni (informazione sull’ubicazione delle sepolture);
- funzionalità “social”, quali la pubblicazione di contenuti e interazioni tra utenti;
- servizi commerciali, connessi alla cura e gestione delle tombe.
Tali dimensioni risultavano “inscindibilmente connesse”, con la conseguenza di determinare un’estensione del trattamento dei dati ben oltre le finalità originarie per le quali i database cimiteriali erano stati costituiti.
Il riferimento normativo è immediato: l’art. 5, par. 1, lett. b) GDPR impone che i dati siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità. L’utilizzo dei dati comunali per alimentare una piattaforma a vocazione sociale e commerciale si pone in evidente tensione con tale principio, così come con quello di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c)).
Ma vi è un profilo ulteriore, forse ancora più rilevante: la creazione, negli utenti, di una legittima aspettativa circa la natura pubblica del trattamento. La presenza del servizio istituzionale all’interno della medesima interfaccia induce infatti a ritenere che l’intero ecosistema sia riconducibile al Comune, con conseguente offuscamento dei confini tra titolarità pubblica e iniziativa privata.
3. Trasparenza e ruoli: un deficit di governance
Il Garante ha altresì rilevato criticità nella regolamentazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti, nonché nella trasparenza delle informazioni fornite agli utenti.
Sotto il profilo della governance, la vicenda richiama direttamente gli artt. 24 e 28 GDPR: la corretta individuazione dei ruoli (titolare, contitolare, responsabile) non costituisce un adempimento formale, ma incide sulla struttura stessa del trattamento e sulla distribuzione delle responsabilità.
Nel caso di specie, la sovrapposizione funzionale tra enti pubblici e soggetto privato, unita all’assenza di una chiara separazione delle finalità, ha determinato un assetto difficilmente riconducibile agli schemi tipici previsti dal Regolamento.
Quanto alla trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) e artt. 12 e ss. GDPR), la commistione tra servizi ha reso opaco il quadro informativo, impedendo agli utenti di comprendere pienamente chi trattasse i dati, per quali finalità e con quali basi giuridiche.
4. Privacy by design e misure tecniche: un’assenza strutturale
Non meno rilevante è il rilievo concernente l’inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative.
La scelta di integrare, sin dall’origine, funzionalità eterogenee all’interno della medesima piattaforma evidenzia un deficit di progettazione conforme all’art. 25 GDPR (protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita). La creazione automatica dei profili digitali dei defunti rappresenta, in tal senso, una impostazione “by default” difficilmente compatibile con i principi di minimizzazione e limitazione della finalità.
In altri termini, non si è in presenza di un errore contingente, ma di una architettura che incorpora, sin dall’inizio, una estensione indebita del trattamento.
5. Le misure correttive e le sanzioni
Alla luce delle criticità riscontrate, l’Autorità ha disposto:
- la cancellazione dei profili digitali creati automaticamente e delle relative interazioni;
- la netta separazione tra servizi istituzionali e servizi social/commerciali;
- il rafforzamento delle misure di sicurezza e trasparenza;
- il divieto di utilizzare i database comunali per finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali.
I servizi ulteriori potranno essere erogati dalla società esclusivamente su richiesta degli utenti e senza l’impiego dei dati provenienti dalle banche dati cimiteriali.
Le sanzioni irrogate – pari a 6.000 euro per Stup, 3.000 euro per il Comune di Ancona, 2.000 euro per il Comune di Velletri e 2.500 euro per i gestori cimiteriali – risultano di importo contenuto, in considerazione della natura innovativa del servizio, dell’assenza di reclami e della collaborazione prestata nel corso dell’istruttoria.
6. Banche dati pubbliche e derive funzionali: un problema sistemico
La vicenda Aldilapp offre uno spunto di riflessione che trascende il caso specifico.
Le banche dati pubbliche, specie a livello locale, rappresentano un patrimonio informativo di straordinaria rilevanza. La loro apertura a servizi digitali innovativi costituisce, in linea di principio, un fattore positivo. Tuttavia, l’ibridazione con piattaforme private, caratterizzate da logiche social e commerciali, espone a un rischio preciso: la progressiva “deriva funzionale” del dato.
Un’informazione raccolta per finalità amministrative può essere trasformata, quasi impercettibilmente, in contenuto relazionale, e quindi monetizzabile. In questo passaggio, ciò che si perde non è soltanto il controllo giuridico, ma anche la coerenza tra funzione pubblica e utilizzo effettivo del dato.
E qui il tema si fa anche simbolico. Il cimitero, per definizione, è luogo di memoria, raccoglimento e rispetto. La sua trasposizione in ambiente digitale non è neutra: comporta scelte di design, di linguaggio e di monetizzazione che incidono sulla percezione stessa di tali spazi.
Non è necessario indulgere in facili moralismi per cogliere la frizione: l’idea che la visita a una tomba possa trasformarsi, senza soluzione di continuità, in un’esperienza social arricchita da servizi commerciali pone interrogativi che vanno oltre il perimetro strettamente normativo.
E, in effetti, il provvedimento del Garante sembra ricordare un principio tanto semplice quanto spesso disatteso: non tutto ciò che è tecnicamente possibile è giuridicamente lecito, e non tutto ciò che è lecito è opportuno.
In questo senso, la vicenda lascia un’impressione precisa: che, almeno sul piano digitale, non vi sia pace nemmeno tra gli ulivi. E che, prima di trasformare anche l’aldilà in piattaforma, sarebbe opportuno interrogarsi – con un minimo di rigore giuridico e, forse, anche con una certa misura – su quali dati si trattano, perché, e a quale prezzo.
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