Art. 95 c.p. e tossicodipendenza: la Consulta salva la “cronica intossicazione”

Corte cost. n. 21/2026: l’art. 95 c.p. è legittimo. Distinzione tra dipendenza e cronica intossicazione e applicazione di artt. 88-89.

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La Consulta dichiara non costituzionalmente illegittimo l’art. 95 cod. pen.: vediamo il perché. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale -sentenza n.21 del 12-01-2026

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Indice

1. Dal caso di Bergamo alla perizia: uso di cocaina, misure di sicurezza e imputabilità


Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo, era chiamato a giudicare, con rito abbreviato, sulla responsabilità penale di un imputato, per i delitti di maltrattamenti in famiglia, che l’imputato avrebbe commesso nei confronti della propria compagna convivente, dei suoi genitori e del fratello minore con lui conviventi, anche in presenza dei figli minori della coppia, oltre che di appropriazione indebita a danno della compagna.
Orbene, durante le indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto incidente probatorio ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’indagato e il perito nominato, dal canto suo, aveva concluso diagnosticando talune patologie psichiatriche.
Il GIP, alla luce di ciò, aveva quindi disposto a carico dell’imputato la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata, con obbligo di inserimento in una comunità residenziale, fermo restando che, con successiva ordinanza, in seguito al suo rifiuto di proseguire i trattamenti, aveva sostituito la misura con quella del ricovero provvisorio presso il reparto di psichiatria del locale ospedale, in attesa che si liberasse un posto in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).
Pur tuttavia, avendo nel frattempo il pubblico ministero richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato, il rimettente – in sede di udienza preliminare – aveva nominato un secondo perito anche al fine di valutare la capacità dell’imputato di stare in giudizio, nella seconda perizia, quest’altro perito, a differenza dell’altro, aveva escluso la sussistenza all’epoca dei fatti di manifestazioni psicopatologiche idonee ad escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e/o di volere, evidenziandosi come non sarebbero emersi nell’accusato «disturbi psichiatrici maggiori a genesi primaria».
Il secondo perito aveva pertanto escluso la configurabilità di una compromissione cognitiva, di portata tale da configurarsi in uno stato di “cronica intossicazione” rilevante ai fini dell’imputabilità, né, sempre a suo avviso, era ravvisabile «un danno organico perdurante ed irreversibile», idoneo a rendere applicabile l’art. 95 cod. pen..
Ordunque, di tali circostanze, siffatto organo ausiliario del giudice ne rendeva edotto pure quello dell’udienza preliminare.
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2. L’ordinanza di rimessione: cosa si contesta all’art. 95 c.p. tra “cronicità d’uso” e principio di colpevolezza


 In relazione alla situazione giudiziaria summenzionata, codesto organo giudicante sollevava, in via principale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 del codice penale, «interpretato nel senso di richiedere ai fini della “cronica intossicazione” l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso», fermo restando che, in via subordinata, erano altresì sollevate, in riferimento ai medesimi parametri, questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, «nella parte in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione».
In particolare, quanto alla rilevanza delle questioni prospettate, il rimettente sottolineava che, secondo quanto emergeva dagli atti di indagine, l’imputato faceva uso abituale e a dosi crescenti di cocaina sin dall’età di diciotto anni, evidenziando «un craving quotidiano ingestibile», «anomalie comportamentali», «episodi psicotici sintomatici di una fase di intossicazione esotossica acuta» che si protraeva «ben oltre il termine dei tre giorni di riscontro dei metaboliti della cocaina nelle urine»; condizioni, queste, che il rimettente ritiene «alla base degli agiti aggressivi integranti le condotte maltrattanti e lesive contestate».
Trattandosi, tuttavia, di uno stato insorto «a seguito di una situazione di abuso di stupefacenti, derivato in particolare dalla prolungata assunzione di cocaina […], ma senza l’insorgenza – a livello organico – di alterazioni patologiche irreversibili o anche soltanto permanenti tali da ritenere configurabile una condizione di cronica intossicazione», la valutazione della sussistenza di un vizio di mente totale o parziale, per il giudice a quo, sarebbe preclusa dal censurato art. 95 cod. pen., malgrado la situazione dell’imputato sia – ad avviso del giudice rimettente – «apparentemente idonea a incidere sulla sua capacità di intendere e di volere (intesa come il complesso delle condizioni psicofisiche che consentono di ritenere l’essere umano in grado di recepire il messaggio della sanzione punitiva, in ragione del corretto funzionamento dell’elemento intellettivo e dell’elemento volitivo)», considerato oltre tutto che, sempre secondo tale organo giudicante, una tale valutazione in concreto della capacità di intendere e di volere non sarebbe possibile nemmeno in relazione agli episodi in cui l’imputato aveva presentato «sintomatologia psicotica caratterizzata da ideazioni persecutorie, dispercezioni uditive e discontrollo comportamentale».
Ciò posto, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente riteneva come la disposizione censurata violasse i parametri costituzionali evocati «nella misura in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione».
Nel dettaglio, dopo aver ricostruito, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale in materia, la complessiva disciplina che il codice penale detta in materia di imputabilità della persona intossicata da sostanze stupefacenti, il rimettente si soffermava sul censurato art. 95 cod. pen. e sul requisito centrale della «cronica intossicazione», osservando che – secondo l’interpretazione corrente presso la dottrina medico-legale – esso alluderebbe, «in presenza di un uso cronico di sostanze», a una «condizione di “malattia” psichiatricamente intesa – ravvisabile anche a distanza di tempo rispetto alla cessazione dell’assunzione», deducendosi al contempo che, dal canto suo, il concetto di “malattia” richiamerebbe «disturbi patologici psichici (evidentemente differenti dalla mera sindrome di astinenza) e riconducibili ad una psicosindrome organica ovvero una patologia di tipo depressivo-paranoideo o schizo-paranoide».
Del resto, sempre a parere del Tribunale bergamasco, una simile nozione sarebbe in linea con la voluntas legislatoris espressa nella relazione ministeriale al progetto del codice penale del 1930, ove le intossicazioni croniche erano ritenute «in parte […] effetti del ripetuto e protratto rapporto con il tossico e in parte […] dovute alla ripercussione che ciascun organo leso può esercitare nel rimanente organismo», con conseguenti «disturbi nervosi e psichici gravissimi che, anche quando non sono permanenti, insorgono spesso, senza che si ingeriscano i veleni, che ne furono la causa lontana», tanto più si se si osserva che, se la giurisprudenza penale, dal canto suo, richiederebbe costantemente, ai fini del riconoscimento di una cronica intossicazione, «l’insorgenza nell’organismo dell’assuntore di alterazioni neuro-psichiche a carattere patologico, stabilizzate e permanenti», in guisa tale che siffatta interpretazione assurgerebbe a vero e proprio diritto vivente, tuttavia, la disposizione censurata – così come interpretata dal diritto vivente – evidenzierebbe molteplici profili di illegittimità costituzionale.
In particolare, per il giudice a quo, essa contrasterebbe, anzitutto, con i «parametri costituzionali della legalità, dell’uguaglianza e della colpevolezza», dal momento che, se l’approccio del diritto vivente risulterebbe «fortemente ancorato al concetto e alla definizione di infermità, intesa peraltro secondo il più tradizionale e risalente modello nosografico, quale “malattia del cervello o del sistema nervoso”, avente per l’effetto un substrato organico o biologico», un simile modello sarebbe tuttavia «anacronistico» e «non più giustificato dall’evoluzione della scienza psichiatrica che attualmente accoglie un paradigma integrato (bio-psico-sociale) che tiene conto dell’aspetto medico, quanto di quello psicologico e di quello sociologico, ciascuno dei quali risulta coinvolto nella malattia mentale».
Proprio in quest’ultima direzione, si notava come si sarebbe, del resto, assestata la giurisprudenza della Corte di Cassazione in sede di applicazione degli artt. 88 e 89 cod. pen., a partire dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 25 gennaio-8 marzo 2005, n. 9163, avendo quest’ultima in effetti aderito a un «concetto di infermità diverso e più ampio di quello di malattia, nel senso che non si limita esclusivamente alle vere e proprie malattie mentali esattamente inquadrabili nella nosografia psichiatrica, ma ricomprende anche più estensivamente qualsiasi condizione patologica che sia stata in grado di interferire sulla capacità di intendere e di volere anche solo transitoriamente», inclusi i «disturbi della personalità» classificati dal DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali).
Ordunque, da ciò il rimettente deduceva che l’art. 95 cod. pen. «sia censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e, per l’effetto, violi il principio di uguaglianza di cui all’art. 3» Cost., «nella misura in cui diversifica in senso ingiustificatamente sfavorevole il trattamento dell’autore di reato il quale versi al momento del fatto in condizioni di “cronica intossicazione da alcool o stupefacenti” […] e l’autore di reato che non si trovi in tali condizioni ed al quale sia per l’effetto applicabile il più ampio concetto di infermità, comprensiva altresì di disturbi psichici di carattere non strettamente patologico ovvero di anomalie psichiche riconducibili alla psicopatologia clinica ma non ascrivibili alle malattie psichiatriche in senso stretto».
Tale ingiustificata disparità di trattamento apparirebbe evidente, d’altronde, «con riferimento alla valutazione ed al trattamento previsto in relazione a forme di dipendenza del tutto assimilabili alla tossicodipendenza ovvero alla alcooldipendenza, consistenti nella cleptomania o nel gioco d’azzardo patologico o ludopatia, […] classificata nell’ultima edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) come forma di dipendenza al pari di quelle da sostanze stupefacenti e alcool».
Nella quinta edizione del DSM, anzi, le categorie di abuso e dipendenza da sostanze sarebbero state «unificate in un unico disturbo, misurato su un continuum da lieve a grave – i cui criteri per la diagnosi sono stati uniti in un unico elenco di 11 sintomi», adeguandosi a tale nuova classificazione e in sostanziale allineamento con la sentenza delle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità più recente si sarebbe in effetti orientata nel senso di includere la ludopatia tra i disturbi della personalità, potenzialmente idonei a compromettere la capacità di intendere e di volere e, dunque, la stessa imputabilità dell’autore di reato (si richiamava in particolare: Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 10 maggio-18 luglio 2018, n. 33463).
La disciplina attuale, inoltre, sempre ad avviso del giudice a quo, non apparirebbe più ragionevole «sotto il profilo della coerenza», perché ispirata a «intenti di prevenzione generale di particolare rigore» in relazione al fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti divenuti ormai «del tutto incongruenti rispetto al mutato contesto globale della società attuale», in cui tale dipendenza non sarebbe più «valutata in termini di devianza, ma quale manifestazione della c.d. addiction, concettualizzata secondo modelli accreditati dalle scienze mediche e sociologiche quale disturbo di un malfunzionamento dei circuiti cerebrali della ricompensa (a sua volta causato dall’assunzione prolungata) suscettibile di integrare una vera e propria compromissione patologica, non necessariamente irreversibile, in presenza di determinate caratteristiche di contesto», nel senso che essa costituirebbe, non già «”una malattia del cervello”, bensì […] un “disturbo incorporato in un contesto sociale”», sia pure innescato da un’attività volitiva iniziale, rispetto al quale «assumono rilevanza fattori biochimici, così come fattori psicologici, economici, sociali e situazionali».
L’evoluzione legislativa recente sarebbe, d’altra parte, orientata alla presa in carico delle persone che versino in condizioni di abuso di stupefacenti, in quanto persone malate e bisognose di cure.
In effetti, rispetto a tale nuova concezione della dipendenza, le finzioni giuridiche di imputabilità sottese agli artt. 92 e 93 cod. pen. e la stessa disposizione censurata si dimostrerebbero «irragionevolmente anacronistiche», anche in relazione «al mutare (o al venir meno) dei presupposti scientifici» su cui esse si basavano (in tema di anacronismo legislativo, sono citate in particolare le sentenze n. 324 del 1998, n. 179 del 1988 e n. 134 del 1985, della Consulta).
Precisato ciò, ulteriori profili di irragionevolezza – e pertanto di contrasto con l’art. 3 Cost. – nonché di anomalia rispetto all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui all’art. 111 Cost., per il Tribunale di Bergamo, deriverebbero poi dall’«accostamento della condizione di intossicazione cronica del tossicodipendente rispetto a quella dell’alcooldipendente», posto che sussisterebbe «una differenza sostanziale sul piano clinico, sintomatologico, anatomopatologico, sociale e psicologico» tra le due tipologie di intossicazione, dal momento che – a differenza di quanto accade per l’alcolismo – «non vi è sostanza stupefacente che induca un danno anatomico di tale gravità da indurre una “permanente e irreversibile anomalia psichica”».
Le alterazioni del funzionamento delle capacità cerebrali determinate dalle sostanze stupefacenti sarebbero pertanto «in via generale reversibili con la cessazione del consumo», a differenza delle psicosi acute e croniche indotte dall’alcool come il «delirium tremens», l’«allucinosi alcolica», il «delirio di gelosia», la «sindrome di Korsakoff» e la «demenza alcolica».
La differenza tra le due situazioni accomunate dalla disciplina dell’art. 95 cod. pen. determinerebbe quindi la necessità, per il giudice, di articolare motivazioni «in formule stereotipe, incongrue e contraddittorie», con conseguente vulnus all’art. 111 Cost., fermo restando che, in ogni caso, non sarebbe in alcun modo determinabile, con ragionevole certezza scientifica, il momento in cui l’uso abitudinario sfocia nelle alterazioni più o meno stabili richiamate dal legislatore, né sarebbe prova di ciò il caso oggetto del giudizio a quo, in cui il medesimo soggetto, valutato a distanza di qualche mese da due diversi periti, è stato ritenuto dal primo non imputabile, e dal secondo imputabile, proprio in ragione di un giudizio difforme in ordine alla configurabilità di una condizione di cronica intossicazione.
D’altra parte, ancora a differenza dell’alcool, gli stupefacenti non costituirebbero una sostanza unitaria, e produrrebbero nei consumatori disturbi affatto diversi, facendosene conseguire da ciò «la sostanziale impossibilità di delineare un unico quadro clinico e psichiatrico di intossicazione cronica da sostanze oggettivamente misurabile».
Infine, per l’organo giudicante bergamasco, la norma censurata, «precludendo per le sostanze stupefacenti […] l’accertamento di uno stato mentale in concreto idoneo a superare la finzione giuridica di cui all’art. 93 [cod. pen.]» contrasterebbe con i principi di personalità e di finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., «da intendersi sia come divieto imposto al legislatore di ricorrere alla c.d. responsabilità oggettiva, fondat[a] sul mero versari in re illicita, sia, nelle ipotesi di possibile riconoscimento di un vizio di mente parziale» ai sensi dell’art. 89 cod. pen., «in termini di “individualizzazione del trattamento sanzionatorio”» (si citava all’uopo la sentenza n. 50 del 1980 della Corte costituzionale), visto che, per un verso, il principio di personalità della responsabilità penale imporrebbe «uno stretto legame tra colpevolezza e libertà di agire e di volere dell’uomo, intesa come capacità dell’uomo di autodeterminarsi, di decidere tra più alternative», e in ultima istanza «come libertà di agire altrimenti», essendo sempre necessario poter muovere un «rimprovero individuale» al soggetto quale presupposto della sua punibilità, «in un disegno complessivo diretto a garantire la certezza e la prevedibilità dell’agire umano», per altro verso, l’applicazione di una pena solo per ragioni generalpreventive «finirebbe per “strumentalizzare” la persona, sacrificando i suoi beni fondamentali per ragioni di politica criminale, in contrasto con il principio c.d. personalistico che ispira la Costituzione».
Il principio di colpevolezza imporrebbe, inoltre, la necessità che la pena sia adeguatamente calibrata al disvalore soggettivo espresso dal fatto; disvalore che, come rammentato dalla sentenza n. 73 del 2020 del Giudice delle leggi, «dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile», tra cui, in posizione preminente, «proprio la presenza di patologie o disturbi significativi della personalità (così come definiti [dalle Sezioni unite penali nella sentenza Cass., n. 9163 del 2005]), come quelli che la scienza medico-forense stima idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e di volere dell’autore del reato».
Sarebbe pertanto pregiudizievole per l’efficacia rieducativa della pena, nei casi di scarsa gravità, precludere al giudice la possibilità di riconoscere una diminuita responsabilità soggettiva del reo, «favorendo l’applicazione di misure di sicurezza, certamente più adeguate nelle ipotesi di imputabilità diminuita, in quanto recanti un profilo di “cura” associato al contenimento della pericolosità».
Chiarito ciò, il rimettente si interrogava quindi sulla praticabilità di una interpretazione della disposizione censurata in grado di ovviare ai vizi di legittimità costituzionale sin qui evidenziati.
In particolare, si chiedeva se fosse possibile ipotizzare la sussistenza di uno stato di cronica intossicazione da stupefacenti «in presenza di una condizione di infermità nella quale siano compresi anche i gravi disturbi di personalità che, pur non avendo un inquadramento nosografico ed essendo transeunti e reversibili, siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere».
Ebbene, in questa prospettiva, se si riteneva come dovesse essere  riconosciuto un possibile rilievo «alla categoria dei “Disturbi correlati a sostanze” (Disturbo da uso di sostanze DUS), riconosciuta dal DSM-5 […], sia pure in presenza di sintomatologia non permanente né irreversibile», caratterizzata da un elenco di possibili sintomi riscontrati sulla persona nell’arco di dodici mesi, e a loro volta riconducibili – secondo il rimettente – a «una serie di alterazioni inerenti non soltanto la struttura del sistema nervoso centrale […] ma altresì il profilo sensoriale, generando una visione distorta della realtà e condizionando lo stato psichico del soggetto, rendendolo il più delle volte incapace di determinarsi razionalmente», una tale interpretazione si porrebbe, tuttavia, in contrasto «con il presupposto della cronica intossicazione nei termini voluti dal legislatore del 1930, ipotizzabile soltanto quando l’abuso abbia comportato “alterazioni psichiche permanenti”», visto che essa creerebbe una «distonia ed incoerenza con il sistema», orientato a riconoscere la possibilità di un’esclusione o di una diminuzione dell’imputabilità soltanto in presenza di una condizione di «vera e propria stabilità dei fenomeni tossici, che persistono anche dopo l’eliminazione delle sostanze dall’organismo e che non sono assenti neanche negli intervalli di astinenza».
Ciò posto, a parere del rimettente, l’unica via in grado di riconciliare la disposizione censurata con i principi costituzionali sarebbe stata la «previsione di una cronicità dell’intossicazione ancorata non ad una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, ma ad una cronicità d’uso, diversa dall’uso abituale e riferibile a quello stadio dell’iter della tossicomania in cui si produce l’effetto peculiare dell’addiction, individuabile sulla base della sintomatologia proposta dal DSM-5 e sostanzialmente caratterizzato da una limitazione della volontà», dal momento che ciò consentirebbe «di riportare il concetto di cronica intossicazione da stupefacenti nell’alveo della determinatezza e del rispetto del principio di legalità», in conformità del resto con quanto previsto dai più recenti progetti di riforma delle norme in materia di imputabilità.
Infine, il rimettente – dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale sul potere della stessa di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimatem della disposizione censurata (è citata la sentenza n. 221 del 2023) – suggeriva, quale «soluzione “costituzionalmente adeguata”» (è citata la sentenza n. 40 del 2019), «una decisione interpretativa del concetto della cronica intossicazione» di cui all’art. 95 cod. pen., «restando poi ferma la possibilità di una rimeditazione organica della materia da parte del legislatore».
In subordine, il rimettente auspicava «un intervento di tipo additivo, che consenta il ricorso all’accertamento delle cause di esclusione dell’imputabilità, ai sensi degli artt. 88 e 89 [cod. pen.], anche [nelle] ipotesi diverse dalla cronica intossicazione, laddove ricorra una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità».

3. La decisione della Corte: disciplina speciale, actio libera in causa e confini della “cronica intossicazione”


Il Giudice delle leggi – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nella succitata ordinanza di rimessione, considerate le eccezioni sollevate dalla parte costituita, ossia l’Avvocatura generale dello Stato, infondate e notato come questioni per molti versi analoghe a quelle odierne fossero state dichiarate non fondate dalla sentenza n. 114 del 1998 – riteneva che anche le questioni prospettate nel caso di specie dovessero seguire la medesima sorte processuale.
In particolare, i giudici di legittimità costituzionale stimavano opportuno prima di tutto prendere le mosse proprio dalla censura di violazione dei principi di personalità, colpevolezza e finalità rieducativa delle pene che scaturirebbe dal diritto vivente formatosi sull’art. 95 cod. pen., osservandosi a tal riguardo che il principio, evocato nella fattispecie in esame, ossia quello di colpevolezza, che la giurisprudenza costituzionale – a partire dalla sentenza n. 364 del 1988 (punto 9 del Considerato in diritto) – ricava da una lettura sistematica del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost., enuncianti rispettivamente i principi di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa delle pene.
In effetti, si notava a tal proposito come la sentenza n. 364 del 1988 abbia sottolineato che, al di là di ogni controversia dottrinale sul preciso contenuto della colpevolezza in quanto “categoria dogmatica”, la colpevolezza in quanto “principio costituzionale” costituisce «un limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell’incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili», attinente alla individuazione dei «requisiti subiettivi minimi d’imputazione senza la previsione dei quali il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena» (punto 8 del Considerato in diritto). Requisiti minimi che la stessa sentenza n. 364 del 1988 identifica sinteticamente nella «possibilità ([…] essenziale per il giudizio di responsabilità penale) di muovere all’autore un “rimprovero” per la commissione dell’illecito» (punto 13 del Considerato in diritto), sottolineando altresì «l’illegittimità costituzionale della punizione di fatti che non risultino essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i (od indifferenza ai) valori della convivenza, espressi dalle norme penali» (punto 14 del Considerato in diritto, corsivo aggiunto), tenuto conto altresì del fatto che, a quasi vent’anni di distanza da quella prima pronuncia, tali principi sono stati ribaditi con particolare incisività dalla sentenza n. 322 del 2007, ove si sottolinea che il principio di colpevolezza mira a «garantire ai consociati libere scelte d’azione (sentenza n. 364 del 1988), sulla base di una valutazione anticipata (“calcolabilità”) delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; “calcolabilità” che verrebbe meno ove all’agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio» (punto 2.3. del Considerato in diritto, corsivi aggiunti).
Ordunque, sulla base di questi principi – e a prescindere, anche in questo caso, dalla vexata quaestio relativa alla collocazione dogmatica dell’imputabilità nella teoria del reato, peraltro risolta dalla dottrina oggi prevalente nel senso della sua inclusione nella “categoria dogmatica” della colpevolezza – la sussistenza della capacità di intendere e di volere dell’agente, per la Consulta, costituisce certamente una condizione essenziale perché egli possa essere rimproverato per il fatto commesso, e pertanto possa essere punito per tale fatto in conformità al “principio costituzionale” di colpevolezza (così le stesse Sezioni unite penali nella Cass., n. 9163 del 2005, punto 4.4. dei Motivi della decisione: «la configurazione personalistica della responsabilità […] esige che essa si radichi nella commissione materiale del fatto e nella concreta rimproverabilità dello stesso»), atteso che, in difetto della capacità dell’agente di rendersi conto del significato sociale e delle conseguenze delle proprie azioni, ovvero della capacità di autodeterminarsi liberamente governando i propri impulsi, mancherebbe radicalmente quella possibilità di consapevole dominio delle sue azioni che legittima l’inflizione di una pena nei suoi confronti; e residuerebbe soltanto la possibilità di applicare nei suoi confronti una misura di sicurezza, finalizzata a contenerne la pericolosità sociale e, assieme, a curare le patologie o i disturbi da cui è affetto (su tale duplice finalità delle misure di sicurezza sentenze n. 22 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto, n. 197 del 2021, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 73 del 2020, punto 4.4. del Considerato in diritto).
Del resto, più recentemente, la Corte costituzionale ha avuto modo altresì di precisare che la presenza di patologie o disturbi significativi della personalità idonei a diminuire sensibilmente la capacità di intendere o di volere dell’agente, comporta un più lieve rimprovero soggettivo per la commissione del fatto di reato; e che in tal caso il principio di proporzionalità della pena «esige […], in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, “in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.” (sentenza n. 222 del 2018)» (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto), fermo restando che, a tali principi, è, ante litteram, ispirata la disciplina generale dettata dal codice penale in materia di imputabilità, che condiziona l’applicazione della pena alla verifica della capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto (art. 85 cod. pen.) e, conseguentemente, all’assenza di infermità in grado di escludere o di diminuire grandemente tale capacità.
Del resto, oltre a ciò, era altresì fatto presente che, rispetto a tale disciplina generale, le disposizioni dettate dal codice in materia di imputabilità dell’assuntore di sostanze alcoliche e, di sostanze stupefacenti, hanno carattere di marcata specialità, essendo ispirate al criterio generale secondo cui la capacità di intendere e di volere dell’imputato deve determinarsi con riferimento non già al momento della commissione del reato, ma a quello anteriore in cui il soggetto si è posto – volontariamente o colposamente – nello stato di intossicazione in presenza del quale avrebbe poi commesso il fatto costitutivo di reato.
L’intenzione del legislatore storico era, in effetti, quella di prevedere per l’assuntore di sostanze stupefacenti l’anticipazione della verifica della capacità di intendere e di volere al momento della condotta causativa della (successiva) situazione di incapacità, emergendo ciò con particolare chiarezza dai lavori preparatori del codice penale vigente, da cui si apprende che la riforma aveva inteso fare ricorso al principio dell’actio libera in causa, al quale già si ispirava l’ultimo comma dell’art. 48 del codice Zanardelli del 1889, ove si escludeva la diminuzione di pena per i reati commessi in stato di ubriachezza, se questa fosse procurata allo scopo di facilitare l’esecuzione del reato o di preparare una scusa.
 Il nuovo codice mirava in sostanza a estendere tale principio «a tutte le ipotesi in cui il soggetto siasi messo, anche colposamente, in istato d’incapacità d’intendere o di volere. In tal guisa la riforma accoglie il concetto, secondo il quale è legittimo risalire ad un momento anteriore al fatto, per determinare se il soggetto sia imputabile, quando egli, nel momento del fatto, si trovi in istato di incapacità per cause non dovute a caso fortuito o forza maggiore» («Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale», 1928-1930, Volume V, Parte III, codice penale, Titolo VI, paragrafo 101).
Coerenti con tale criterio appaiono, allora, per la Corte, l’esclusione dell’operatività delle regole speciali e il correlativo ritorno alle regole generali per l’ipotesi che gli stessi lavori preparatori definiscono di intossicazione «accidentale» (paragrafo 103), ossia derivante – per l’appunto – da caso fortuito o forza maggiore, così come coerente con il criterio adottato dal legislatore, sempre per il Giudice delle leggi, appare anche l’ipotesi, che qui rileva, dell’intossicazione «cronica»: ipotesi che la relazione al progetto ha cura di distinguere da quella dell’intossicazione «acuta», quest’ultima riconducibile a una scelta (volontaria o comunque colposa) del soggetto e caratterizzata da «manifestazioni direttamente e temporaneamente apportate, dall’azione perturbatrice dei veleni, sulle funzioni, durante il loro passaggio biochimico attraverso l’organismo», mentre, sempre a suo avviso, al contrario, l’intossicazione cronica va intesa – prosegue la relazione – come riferita alle «alterazioni, più o meno stabili, che in parte sono effetti del ripetuto e protratto rapporto col tossico, e in parte sono dovute alla ripercussione, che ciascun organo leso può esercitare nel rimanente organismo», da esse risultando «disturbi nervosi e psichici gravissimi, che, anche quando non sono permanenti, insorgono spesso, senza che si ingeriscano i veleni, che ne furono la causa lontana» (paragrafo 105), sicché del tutto naturale apparve, a questo punto, la considerazione della «cronica intossicazione» alla stregua di qualsiasi altra infermità di mente, come tale soggetta alle regole generali di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., tanto che, significativamente, lo stesso Guardasigilli, nella relazione al Re sul testo definitivo pubblicata l’anno successivo, avrebbe attribuito alla disposizione «valore di interpretazione autentica», che trovava la sua ragion d’essere soltanto nell’opportunità di rimarcare con particolare chiarezza la distinzione tra intossicazione cronica e acuta («Relazione e Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 – Approvazione del testo definitivo del Codice penale Roma», 1930, paragrafo 58).
Tanto nell’ipotesi di intossicazione accidentale, quanto in quella cronica, lo stesso Guardasigilli riteneva dunque insostenibile l’inflizione della pena, proprio per l’impossibilità di radicare in una condotta ragionevolmente prossima al fatto-reato un qualsivoglia rimprovero per aver causato lo stato di incapacità in presenza del quale il fatto è stato commesso.
Orbene, in coerenza con queste (esplicite) indicazioni del legislatore storico, si evidenziava come la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione identifichi l’intossicazione cronica in quella condizione caratterizzata da «alterazioni patologiche permanenti», e cioè da quelle che – pur essendo causalmente connesse all’abituale abuso di droghe – «permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica» (Sezione quarta penale, sentenza 30 ottobre-20 novembre 2024, n. 42486; in senso conforme, Sezione sesta penale, sentenze 30 maggio-19 giugno 2023, n. 26478; Sezione sesta penale, sentenza 18 maggio-11 luglio 2022, n. 26617; analogamente, Sezione terza penale, sentenza 25 gennaio-6 aprile 2021, n. 12949: «stato patologico di carattere cronico, ossia di lungo corso, […] con sintomi che non si risolvono nel tempo e non giungono a miglioramento»), fermo restando che, al di là dell’ondivago riferimento al requisito della «impossibilità di guarigione», che compare del resto in talune pronunce (ad esempio, Cass., n. 42486 del 2024, n. 26478 del 2023 e n. 26617 del 2022), ma non in altre (ad esempio, Cass., n. 12949 del 2021; Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, sentenza 14 marzo-20 aprile 2017, n. 19035), l’elemento costante di queste formulazioni è l’accento sulla presenza di anomalie psichiche non (più) dipendenti da assunzioni recenti di sostanze stupefacenti, e la cui concreta incidenza sulla capacità di intendere o di volere (e conseguentemente sulla imputabilità) potrà – a questo punto – essere vagliata caso per caso dal giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, 88 e 89 cod. pen..
Precisamente, contro tale interpretazione, si notava come fossero state levate critiche del giudice rimettente, nel senso che, onde evitare un vulnus, tra l’altro, al principio di colpevolezza, sarebbe a suo avviso necessario estendere in via interpretativa il concetto di cronica intossicazione sino a comprendervi i “disturbi da dipendenza” da sostanze stupefacenti, così come classificati dal DSM-5-TR (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione, Text Revision) – o se del caso affiancare, attraverso una sentenza additiva di questa Corte, tali disturbi alla cronica intossicazione “tradizionale”.
Ebbene, per la Corte, al riguardo, occorreva precisare che il DSM-5-TR distingue tra le alterazioni provocate nell’immediato dall’assunzione della sostanza (i cosiddetti «disturbi indotti da uso di sostanze», o «Substance-Induced Disorders», secondo la terminologia del manuale indicato), riconducibili a un quadro di intossicazione “acuta”, dai «disturbi da uso di sostanze» («Substance Use Disorders»), che sono invece diagnosticabili sulla base del riscontro di un ventaglio di anomalie comportamentali che possono comparire, in misura più o meno accentuata, in chi sia solito assumere sostanze stupefacenti, tanto più se si considera che tali disturbi, catalogati dal DSM-5-TR in un’unica sezione dedicata genericamente ai «disturbi correlati a sostanze» (anche diverse dall’alcool e dagli stupefacenti, come la caffeina e il tabacco), sono diagnosticabili in base a una serie di indicatori: la compromissione delle capacità di controllo dell’uso della sostanza (criteri 1-4) – e in particolare il fenomeno del “craving”, inteso quale desiderio intenso o irresistibile per la sostanza che può manifestarsi in qualsiasi momento –; la compromissione delle relazioni sociali dell’individuo (criteri 5-7); l’uso della sostanza in situazioni a rischio (criteri 8-9); il bisogno di dosi marcatamente aumentate della sostanza per ottenere l’effetto desiderato o un effetto del pari marcatamente ridotto quando si consuma la dose abituale (criterio 10); e, infine, la sindrome di astinenza, determinata dal declino delle concentrazioni della sostanza nel sangue o nei tessuti in un individuo che ha mantenuto un pesante e prolungato uso della sostanza stessa (criterio 11).
Il rimettente riteneva, dunque, che una retta applicazione del principio costituzionale di colpevolezza imponga di includere i disturbi da uso di «sostanze» nel concetto di cronica intossicazione, in modo da consentire al giudice di valutare la concreta incidenza di tali disturbi, come rivelato dagli indici ora elencati, sulla capacità di intendere o di volere del soggetto al momento del fatto.
Orbene, stante questa considerazione giuridica, la Consulta stimava però non condivisibile siffatta prospettazione, dato che, se non è dubbio che il principio costituzionale di colpevolezza «non può essere “sacrificato” dal legislatore ordinario in nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorché essi pure di rango costituzionale», giacché, se «[i] principi fondamentali di garanzia in materia penale […] in tanto si connotano come tali, in quanto “resistono” ad ogni sollecitazione di segno inverso […]. Punire in difetto di colpevolezza, al fine di dissuadere i consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale “negativa”) o di “neutralizzare” il reo (prevenzione speciale “negativa”), implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione dell’essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale (sentenza n. 364 del 1988), contrastante con il principio personalistico affermato dall’art. 2 Cost.» (ancora, sentenza n. 322 del 2007, punto 2.3. del Considerato in diritto), ciò che la Corte costituzionale è però tenuta in ogni caso a preservare è il contenuto minimo inderogabile del principio, riconducibile all’esigenza che l’inflizione della pena si fondi su un rimprovero personale all’agente, per essersi egli determinato ad agire in contrasto con la legge penale pur avendo la possibilità di agire altrimenti, dal momento che la più precisa declinazione di questo principio nelle varie discipline che regolano l’imputazione del fatto di reato al suo autore (dalle regole in tema di elemento soggettivo, a quelle di errore sull’illiceità, e ancora a quelle relative alle cosiddette circostanze scusanti) resta riservata, una volta che tale nucleo minimo sia preservato, alla discrezionalità del legislatore: al quale spetta, in prima battuta, il delicato compito di inverare i principi costituzionali in materia penale (intesi anche quali «criteri orientativi della politica criminale»: sentenza n. 139 del 2025, punto 9.3. del Considerato in diritto), nel quadro di sostenibili bilanciamenti con l’altrettanto essenziale dovere di tutelare tutti i membri della società, a partire da quelli più vulnerabili, dalle condotte criminose altrui, poiché, seppure molte critiche siano state levate presso la dottrina penalistica, come già osservava la sentenza n. 114 del 1998, contro la soluzione data dal codice Rocco al problema dell’imputabilità dell’alcoldipendente e del tossicodipendente; e differenti soluzioni possono certo essere immaginate, come dimostrano le proposte formulate nei vari progetti di riforma al codice penale che si sono susseguiti nell’ultimo trentennio, talune delle quali ispirate alle discipline in vigore in ordinamenti affini a quello italiano, tuttavia, la scelta compiuta nel 1930, mai modificata dal legislatore nei quasi cento anni nel frattempo trascorsi, è stata quella di creare un regime speciale per la valutazione dell’imputabilità dell’autore alcoldipendente e tossicodipendente, derogatorio rispetto al criterio generale di cui all’art. 85 cod. pen., e imperniato – come si è osservato – sull’anticipazione del rimprovero a un momento anteriore a quello in cui la condotta penalmente rilevante è stata posta in essere.
Ordunque, da questa opzione di fondo del legislatore, si faceva presente come la giurisprudenza penale faccia discendere, in modo del tutto plausibile dal punto di vista degli ordinari criteri ermeneutici, l’irrilevanza ai fini del giudizio di imputabilità non solo della transitoria condizione di incapacità legata alla fase di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti (caratterizzati dai «disturbi indotti da uso di sostanze stupefacenti», secondo la nomenclatura del DSM-5-TR), ma anche il complesso dei disturbi che il DSM-5-TR classifica quali «disturbi da uso di sostanze stupefacenti», che conseguono frequentemente all’abuso prolungato di droghe e che permangono anche dopo lassi di tempo significativi di astinenza dalla sostanza, tanto più se si considera che l’eventuale incidenza di questi disturbi sulla capacità di intendere o di volere dell’autore al momento della commissione del fatto non esclude la possibilità di incardinare ragionevolmente il rimprovero, necessario a giustificare l’inflizione della pena in forza del principio costituzionale di colpevolezza, per non avere intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto-reato, un serio percorso di disintossicazione, trattandosi, questo, di un percorso che l’ordinamento è tenuto a mettere concretamente a disposizione del tossicodipendente, in particolare attraverso i programmi terapeutici e socio-riabilitativi personalizzati di cui all’art. 122 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Ciò posto, a fronte della censura del rimettente secondo cui vi sarebbe anche una irragionevole discriminazione creata dall’interpretazione censurata a danno del tossicodipendente rispetto a tutti gli altri autori di reato affetti da infermità mentale, nei cui confronti potrebbe essere riconosciuta la non imputabilità o una diminuzione dell’imputabilità sulla base dei più flessibili criteri diagnostici introdotti dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005, la Corte costituzionale la stimava non accoglibile.
In particolare, per la Consulta, la scelta del legislatore è stata netta nel disegnare una disciplina speciale, e più rigorosa, dell’imputabilità del tossicodipendente (e dell’alcoldipendente) rispetto a quella riservata alla generalità degli autori di reato. In particolare, la scelta non solo di considerare pienamente imputabili gli ubriachi abituali e chi sia «dedito» all’uso di stupefacenti, ma addirittura di prevedere un inasprimento della pena nei loro confronti (art. 94 cod. pen.), costituisce un evidente ostacolo a qualsiasi interpretazione che miri a riconoscere al giudice la possibilità di escludere, o considerare ridotta, l’imputabilità dell’autore di reato sol perché presenti disturbi che derivino dall’uso reiterato di sostanze, i quali appaiono regolarmente associati precisamente alla situazione che il legislatore reputa meritevole di un aggravamento della pena.
Il risultato ermeneutico cui perviene la giurisprudenza della Corte di Cassazione – imposto, si ripete, da una lettura sistematica degli artt. 94 e 95 cod. pen. – non crea, ad avviso quindi della Consulta, una irragionevole disparità di trattamento tra i disturbi «da uso di sostanze» e gli altri disturbi della personalità, che la giurisprudenza penale – sulla base peraltro di una interpretazione, consacrata dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005, che non incontra simili ostacoli nel testo e nella ratio del codice penale – reputa invece idonei a determinare l’esclusione o la riduzione dell’imputabilità dell’agente, giacché, a prescindere da ogni discussione circa le affinità e le difformità dei disturbi derivanti dalla tossicodipendenza e quelli cagionati da altre dipendenze (come la ludopatia) su cui si sofferma l’ordinanza di rimessione, non può non considerarsi che l’ordinamento nel suo complesso prevede, oggi, un insieme di disposizioni speciali per l’autore di reato tossicodipendente, che – pur tenendo ferma la sua piena imputabilità e il suo conseguente assoggettamento alla pena, in forza delle disposizioni del codice penale – si fanno comunque carico della sua peculiare situazione di fragilità psichica derivante dall’abuso di sostanze stupefacenti, modellando il regime penitenziario e le stesse misure cautelari ad esso applicabili attorno all’obiettivo primario di motivarlo a intraprendere percorsi terapeutici e socio-riabilitativi, sulla base di una disciplina complessivamente più favorevole rispetto a quella riservata alla generalità degli altri autori di reato imputabili.
In quest’ottica, quindi, per la Corte, meritano in particolare menzione le disposizioni dettate dagli articoli da 89 a 96 t.u. stupefacenti: “– l’art. 89 prevede che, di regola, quando ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere di tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso (comma 1) o intendano sottoporsi a (comma 2) un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti o una struttura privata autorizzata, il giudice disponga in suo luogo gli arresti domiciliari, se del caso presso la struttura medesima; – l’art. 90 dispone la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive non superiori a sei anni (o a quattro anni, se relative a reati di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) per un periodo di cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo a un analogo programma terapeutico e socio-riabilitativo, con conseguente estinzione del reato qualora il condannato non commetta entro tale termine altri delitti non colposi puniti con la reclusione (art. 93); – l’art. 94 disciplina uno speciale affidamento in prova in casi particolari per il condannato tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma di recupero o intenda sottoporvisi, allorché debba espiare una pena, anche residua, non superiore a sei anni (o a quattro anni, se relativa a reato di cui all’art. 4-bis ordin. penit.); – gli artt. 95 e 96, infine, mirano ad assicurare che, anche nell’ipotesi in cui il condannato tossicodipendente debba scontare la propria pena in carcere, l’istituto debba essere idoneo per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi (art. 95) e comunque debba fornirgli le cure mediche e l’assistenza necessaria a scopo di riabilitazione (art. 96)”.
Orbene, terminato siffatto excursus normativo, per il Giudice delle leggi, dal complesso di tali disposizioni, emerge che il tossicodipendente è generalmente considerato come soggetto pienamente imputabile e in quanto tale potenzialmente soggetto all’applicazione di una pena (anziché di una misura di sicurezza); ma al contempo si evince che le misure cautelari, e poi le regole sull’esecuzione della pena medesima a lui applicabili, sono specificamente calibrate sulla sua peculiare situazione, risultando fortemente improntate a un approccio terapeutico e riabilitativo, che prende realisticamente atto della sua situazione di persona bisognosa di cura e assistenza, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.) che gravano sull’ordinamento nel suo complesso.
Precisato ciò, non si reputavano infine nemmeno fondate le residue questioni di legittimità costituzionale sollevate, le quali erano trattate dalla Corte costituzionale congiuntamente, vale a dire: “l’allegato anacronismo della nozione di «cronica intossicazione», con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.; e l’irragionevole equiparazione del trattamento riservato all’autore di reato tossicodipendente rispetto all’autore che abbia per lungo tempo abusato di alcool”.
Difatti, a fronte dell’assunto centrale del rimettente secondo cui, sebbene il concetto di «cronica intossicazione» sia stato costruito dai compilatori del codice penale del 1930 attorno al modello dell’alcolista cronico e delle patologie da questi abitualmente sviluppate, che – come il delirium tremens, espressamente menzionato nei lavori preparatori (paragrafo 105) – costituirebbero manifestazioni morbose stabili, non più riconducibili a nuove condotte di assunzione, e meritevoli pertanto di essere equiparate a vere e proprie malattie mentali, secondo la Consulta, un tale modello non potrebbe però essere traslato, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, alle tossicodipendenze, per le quali sarebbe – in particolare – inadeguata ogni valutazione in termini di irreversibilità della patologia indotta dal prolungato uso di sostanze stupefacenti, pur ritenendosi opportuno segnalare sul punto che il requisito della “irreversibilità”, o della “impossibilità di guarigione” – menzionato, da una parte soltanto della giurisprudenza di legittimità– non compare affatto nei lavori preparatori, ove si parla invece, con riferimento alla cronica intossicazione, di «alterazioni, più o meno stabili», nonché di «disturbi nervosi e psichici gravissimi, che, anche quando non sono permanenti, insorgono spesso, senza che si ingeriscano i veleni, che ne furono la causa lontana» (ancora, paragrafo 105, corsivi aggiunti).
Il requisito in parola è, dunque, per la Corte, il frutto di una interpretazione restrittiva del concetto di «cronica intossicazione», che verosimilmente non corrisponde all’intenzione del legislatore storico e risulta distonica rispetto all’odierno stato delle conoscenze psichiatriche e medico-legali: le quali sono comprensibilmente riluttanti a formulare prognosi di irreversibilità rispetto a qualsiasi patologia di carattere psichiatrico, e tantomeno rispetto alle dipendenze nel loro complesso, tanto più se si considera che, non a caso, di tale presunto requisito non si fa menzione nella citata sentenza n. 114 del 1998, che ha dichiarato infondate le censure di illegittimità costituzionale già allora sollevate contro l’art. 95 cod. pen..
La logica del requisito della “cronicità” è, in effetti, per la Corte, del tutto diversa, nel senso che esso copre tutte quelle (gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo; e ciò proprio in quanto, come sopra osservato, di tali anomalie (potenzialmente incidenti sulla sua capacità di intendere o di volere) egli non potrebbe essere in alcun modo rimproverato, non essendo esse riconducibili a qualsivoglia sua scelta consapevole e volontaria.
Senza che rilevi, dunque, per la Corte costituzionale, il carattere “irreversibile” delle anomalie medesime.
Così inteso, per il Giudice delle leggi, il concetto di «cronica intossicazione» si estende a tutte le patologie psichiche, e in particolare le psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di “comorbidità” o “doppia diagnosi” – alla dipendenza da sostanze stupefacenti e da esse in senso lato «prodott[e]»: vuoi perché insorte direttamente in conseguenza dell’abuso prolungato della sostanza e delle alterazioni organiche da esso causate, vuoi perché già presenti nel soggetto e “slatentizzate” per effetto di tale abuso, trattandosi di patologie, tutte, ulteriori e distinte dai meri “disturbi da uso di sostanze” nel senso sopra precisato, e delle quali il giudice ben potrà, grazie all’art. 95 cod. pen., vagliare la concreta incidenza sulla capacità di intendere o di volere dell’imputato al momento del fatto ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., fermo restando poi, ovviamente, il dovere di assegnare autonomo rilievo, direttamente ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., a quelle patologie e anomalie psichiche che dovessero rivelarsi, sulla base dei necessari accertamenti tecnici, del tutto autonome dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti.
In quest’accezione, pertanto, per la Corte costituzionale, il requisito della «cronica intossicazione» risulta concretamente accertabile anche alla stregua delle odierne conoscenze scientifiche, con conseguente possibilità per il giudice di adempiere il proprio obbligo di fornire adeguata motivazione della propria decisione ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost., fermo restando che, al contempo, il criterio per il suo accertamento resta esattamente il medesimo da impiegarsi con riferimento all’autore di reato alcoldipendente, con conseguente infondatezza anche della censura di irragionevole equiparazione di trattamento formulata in riferimento all’art. 3 Cost..
Per i giudici di legittimità costituzionale, tirando le file del ragionamento sin qui svolto, salvo che non emergano anomalie psichiche concomitanti, nel senso appena precisato, il vigente codice penale non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico cui debba essere applicata una misura di sicurezza, ma come persona responsabile delle proprie condotte illecite, in quanto in linea di principio responsabile – anzitutto – del suo stesso stato di tossicodipendenza, così come, al tempo stesso, l’ordinamento ne riconosce, oggi, la particolare vulnerabilità derivante dagli indubbi condizionamenti causati dalla situazione di tossicodipendenza sulla sua stessa libertà, incoraggiandolo (anche energicamente) a intraprendere percorsi di riabilitazione, che lo stesso ordinamento si impegna concretamente a mettergli a disposizione, durante l’esecuzione della pena e – ancor prima – nel corso delle indagini e del processo, dato che, stabilendo in tal modo, il sistema penale prende realisticamente atto del suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà in vista del superamento della sua situazione di dipendenza e – in definitiva – del recupero di una sua piena libertà dalla dipendenza.
Del resto, se della congruità politico-criminale del punto di equilibrio così raggiunto dal legislatore può naturalmente discutersi, il Giudice delle leggi riteneva però come esso possa essere censurato dal punto di vista unicamente del rispetto dei principi costituzionali evocati.

4. Esito e ricadute operative: quando si applicano gli artt. 88-89 c.p. nei casi di dipendenza


Fermo restando che, com’è noto, l’art. 95 cod. pen. stabilisce che per “i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88[1] e 89[2]” cod. pen., con la decisione qui in esame, la Consulta ha stimato siffatto precetto normativo costituzionalmente legittimo (perlomeno nei termini precisati dalla suesposta ordinanza di rimessione), sia nella parte in cui, da un lato, viene interpretato nel senso di richiedere, ai fini della “cronica intossicazione”, l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso, dall’altro, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, si prevede la limitazione dell’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione.
Quindi, per effetto di tale sentenza, codesta disposizione codicistica continua ad essere applicabile, sia in relazione a siffatta interpretazione, che a proposito di questa limitazione.
Queste sono dunque in sostanza le novità che connotano il provvedimento qui in commento.

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Note


[1]Ai sensi del quale: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere”.
 
[2]Secondo cui: “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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