Art. 2407 c.c., la Cassazione esclude la retroattività

Cass. 1390 e 1392/2026 negano la retroattività del nuovo art. 2407 c.c. Contrasto con Tribunale di Bari e ddl 1426 sui giudizi pendenti.

Karin Tayel 25/02/26
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Con la sentenza n. 1390 del 22 gennaio 2026, la Suprema Corte ha chiarito che la norma contenuta nell’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla L. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon Per approfondire su questi temi, abbiamo organizzato il corso Criteri ESG e Corporate Governance

Di Karin Tayel, Legal Director, DLA Piper

Indice

1. Il caso: mala gestio ed omessa vigilanza.


La pronuncia resa dalla Corte ha ad oggetto un’azione di responsabilità che era stata promossa da un Fallimento contro amministratori e sindaci per mala gestio ed omessa vigilanza.
La Corte ha confermato la responsabilità solidale dei sindaci (art. 2407 c.c.) perché non si erano attivati rispetto ad operazioni macroscopicamente pregiudizievoli. I sindaci non avevano infatti chiesto chiarimenti, convocato l’assemblea, promosso azione di responsabilità o denunciato al Tribunale ex art. 2409 c.c. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

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2. Perché la Cassazione esclude la retroattività?


Come noto, sul tema dell’applicazione retroattiva si sono registrate pronunce di segno completamente opposto. I Giudici di Bari[1] e Roma[2] si sono espressi in senso favorevole all’applicazione retroattiva, contrariamente a Venezia[3], Brescia[4] e Firenze[5].  
Secondo la Suprema Corte, occorre considerare che il tetto risarcitorio non è una “regola di liquidazione”, ma una compressione della consistenza del diritto al risarcimento già maturato.
La Corte distingue nettamente:

  • i casi in cui una norma sopravvenuta disciplina modalità di liquidazione equitativa (tipicamente danni non patrimoniali), dove si può discutere di applicazione ai giudizi pendenti;
  • dal caso in esame: danno patrimoniale (emergente) da mala gestio/omessa vigilanza, oggettivamente quantificabile: qui il diritto sorge “nella sua pienezza” con il pregiudizio patrimoniale e non può essere “tagliato” dopo con un tetto legale.

La Cassazione afferma infatti che:

  • il diritto al risarcimento sorge con il danno e la dimensione quantitativa va governata dalla normativa vigente in quel momento (salvo norma transitoria chiara e legittima);
  • applicare retroattivamente il tetto del comma 2 equivarrebbe a “decurtare ex post” un diritto già sorto.

A fondamento della propria decisione la Corte ha richiamato i principi costituzionali di parità di trattamento, di tutela dell’affidamento e certezza del diritto.

3. L’ordinanza gemella n. 1392 del 22 gennaio 2026 resa dalla Suprema Corte


L’orientamento espresso con la sentenza n. 1390 è stato ribadito anche nell’ordinanza 1392 emessa sempre il 22 gennaio 2026, che pure ha negato l’applicazione ai giudizi in corso per fatti antecedenti, proprio perché la norma incide sulla consistenza del diritto e non su mere modalità di accertamento.

4. Il primo orientamento di segno opposto a quanto statuito dalla Cassazione. La posizione espressa dal Tribunale di Bari


Nonostante il chiaro principio di diritto di cui sopra, si registra già il primo orientamento opposto a quanto deciso dalla Suprema Corte.
In data 23 gennaio 2026 (ovvero un giorno immediatamente dopo la sentenza n. 1390 resa dalla Cassazione), il Tribunale di Bari ha ribadito la retroattività del novellato art. 2407 c.c.
Con la predetta sentenza, il Tribunale Civile di Bari ha condannato amministratori, sindaci e società di revisione della ex Banca Popolare di Bari (oggi BdM Banca) al risarcimento di circa 122 milioni di euro.
Il Tribunale affronta in modo approfondito il tema della nuova disciplina dell’art. 2407, comma 2, c.c., che introduce un tetto alla responsabilità dei sindaci pari a un multiplo del compenso annuo, sostenendone l’applicabilità anche ai giudizi pendenti.
Secondo il Tribunale di Bari:

  • il nuovo art. 2407 c.c. ha natura quantomeno latamente processuale, poiché incide sui criteri di liquidazione del danno;
  • anche se qualificata come norma sostanziale, può comunque applicarsi ai giudizi in corso, in quanto destinata a disciplinare effetti non ancora esauriti del rapporto giuridico;
  • occorre distinguere tra fatto generatore dell’illecito (regolato dalla legge vigente al momento della condotta) e accertamento/liquidazione del danno, che devono avvenire secondo la legge in vigore al momento della decisione.

Da qui la conclusione che il tetto massimo al risarcimento incida sulla fase di liquidazione giudiziale e debba essere applicato anche senza specifica eccezione di parte, nel rispetto del contraddittorio.
Diversamente, il Tribunale nega l’applicabilità retroattiva della nuova disciplina sulla prescrizione, ritenendo che un effetto estintivo sopravvenuto in corso di causa determinerebbe profili di incostituzionalità.

5. Il ddl 1426


Come già riferito nel precedente intervento su questa rivista, l’art. 2 del disegno di legge n. 1426 (“Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei revisori legali e dei componenti del collegio sindacale ai giudizi pendenti”) prevede che la disciplina dell’art. 2407 c.c. si applichi “anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
L’orientamento espresso dalla Cassazione potrebbe dunque essere presto o tardi superato dall’intervento chiarificatore del legislatore.
Al momento il disegno di legge è tuttavia ancora in cantiere.

6. Questioni aperte


In aggiunta ai dubbi sulla retroattività, allo stato, rimangono aperte anche altre questioni che non sono oggetto delle ultime pronunce della Suprema Corte.
 Il novellato art. 2407 c.c. non chiarisce infatti:

  • se il tetto previsto per i sindaci faccia riferimento al compenso percepito o deliberato;
  • se il tetto operi “per evento dannoso” o “cumulativamente” (alcune letture di merito lo considerano per evento).

Un intervento legislativo sarebbe certamente auspicabile anche su tali punti.

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Note


[1] T. Bari, 24 aprile 2025
[2]  C. App. Roma, 15 dicembre 2025
[3] Trib. Venezia, 7 luglio 2025
[4] Trib. Brescia, 10 settembre 2025
[5] C. App. Firenze, 10 febbraio 2026.

Karin Tayel

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