Impugnazione via PEC errata: quando è davvero inammissibile

Le Sezioni Unite chiariscono quando l’impugnazione inviata a PEC non censita è inammissibile e quando è valida se inoltrata tempestivamente.

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Nel sistema dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è ammissibile l’impugnazione inviata a un indirizzo PEC non incluso nell’elenco ufficiale, ma comunque riferibile all’ufficio competente, se ricevuta e presa in carico entro il termine di legge? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -SS. UU. pen.- sentenza n. 6565 dell’11-12-2025

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Indice

1. Dall’inammissibilità dichiarata al ricorso in Cassazione: la vicenda processuale


Il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile una richiesta presentata avverso un provvedimento, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato, nei confronti dell’instante, la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen..
In particolare, a sostegno di siffatta decisione, il Tribunale osservava come l’istanza di riesame fosse stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato nel decreto adottato il 9 novembre 2020 dal direttore della Direzione generale sistemi informativi automatizzati (d’ora in avanti: DGSIA) del Ministero della Giustizia, ciò in violazione, rilevabile d’ufficio, di quanto disposto dall’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Orbene, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, perché, al caso in esame, avrebbe dovuto essere applicato il principio di diritto enunciato, in una vicenda esattamente sovrapponibile da Sez. 6, n. 19415 del 17/04/2025, secondo cui l’impugnazione proposta all’indirizzo di posta elettronica errato, pervenuta comunque per tempo all’ufficio destinatario, è da ritenere ammissibile. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il contrasto interpretativo sull’art. 87-bis d.lgs. 150/2022 e la rimessione alle Sezioni Unite


A fronte della situazione giudiziaria suesposta, la Sezione prima della Cassazione, assegnataria del suddetto ricorso, lo rimetteva alle Sezioni unite, devolvendo ad essi la seguente questione di diritto ad essa devoluta nel seguente quesito: “Se nel sistema dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile a/l’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione”.
In particolare, una volta analizzata la disposizione di riferimento, rilevato che essa era stata anticipata dall’art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la Sezione rimettente rappresentava come l’interpretazione della nuova disposizione sollecitasse la giurisprudenza di legittimità ad affrontare tre scenari, così individuati: “Il primo riguarda il caso in cui la trasmissione dell’impugnazione venga effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata di un ufficio giudiziario diverso da quello competente a riceverla. Si evidenzia che, per tale specifica ipotesi, la stessa Prima Sezione, con ordinanza n. 30075 del 01/07/2025, omissis, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lett. e) e 8 d.lgs. n. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata di un ufficio diverso da quello prescritto pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione. Il secondo caso si riferisce a vicende, come quella di specie, in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata, a cui è stata inviata l’impugnazione, appartiene all’ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non è ricompreso nel decreto DGSIA del 9 novembre 2020. L’ultima ipotesi, infine, concerne il caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata, a cui è stata inviata l’impugnazione, appartiene all’ufficio giudiziario competente a riceverla ed è ricompreso nel decreto DGSIA del 9 novembre 2020, ma è diverso da quello deputato alla ricezione di questa tipologia di impugnazione”.
Orbene, premesso ciò, con riferimento alla questione devoluta alle Sezioni unite, i giudici rimettenti illustravano i due orientamenti emersi, che concordano nel ritenere tale caso ricompreso nella previsione dell’art. 87-bis, comma 7, lett. e),  e,  quindi,  suscettibile  di  determinare  l’inammissibilità
dell’impugnazione, ma divergono sul ritenere sanabile o meno l’errore commesso, nel deposito dell’impugnazione, attraverso il principio del raggiungimento dello scopo.
Nel dettaglio, si notava come un primo orientamento escluda la sanabilità dell’errore commesso nel deposito dell’impugnazione, valorizzando, a sostegno del percorso argomentativo seguito, tanto l’inequivoco tenore letterale della norma, quanto i limiti insiti nei principi del favor impugnationis e del raggiungimento dello scopo enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1626 del 24/09/2020, e ciò sia al fine di escluderne l’applicazione alle ipotesi di deposito telematico e non fisico, sia per desumere da essi l’impossibilità di ammettere modalità di presentazione del ricorso diverse da quelle previste dal legislatore, citandosi al contempo, quali espressione di un orientamento più rigoroso, Sez. 5, n. 28163 del 01/07/2025, Sez. 3, n. 24604 del 26/03/2025, Sez. 1, n. 25527 del 09/02/2024, Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024.
Ciò posto, nell’ordinanza interlocutoria si sottolineava tra l’altro come tale orientamento non confligga con il sistema della CEDU, in quanto la stessa giurisprudenza della Corte EDU riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento sulla possibilità di imporre requisiti formali rigorosi per l’ammissibilità dell’impugnazione, alla sola condizione che le restrizioni applicate non limitino l’accesso alla giustizia in un modo tale che esso risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (Corte EDU, Garcia Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, § 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33 e Trevisanato c. Italia n. 32610/07, § 36, citate da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, e poi riprese da Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, e da Sez. 1, n. 25527 del 09/02/2024).
Concludendo sul punto, i giudici rimettenti osservavano pertanto che l’opzione ermeneutica illustrata troverebbe conferma in Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, che, in tema di opposizione a decreto penale di condanna, si è occupata della questione sotto il diverso profilo della possibilità di riconoscere un errore scusabile nella individuazione di un indirizzo di posta certificata sbagliato, ritenendo che il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale impedisca di poter scusare qualsiasi errore.
Pur tuttavia, in consapevole contrasto con il primo orientamento, si è posta però Sez. 6, n. 19415 del 17/04/2025, richiamata dal ricorrente, pronunciatasi in un caso in cui l’appello cautelare era stato trasmesso a due indirizzi di posta elettronica certificata, riferibili all’ufficio competente a deciderlo, ma diversi da quello previsto dal decreto DGSIA del 9 novembre 2020, avendo, peraltro, la cancelleria attestato la ricezione della seconda delle due impugnazioni con nota scritta a mano in calce all’atto di trasmissione.
In effetti, in un caso come quello descritto, in cui la cancelleria aveva preso in carico l’atto entro i termini di legge, secondo la menzionata decisione doveva affermarsene per altra via la regolarità, in applicazione dei principi generali sulla sorte dell’atto di impugnazione, irritualmente presentato, affermati da Sez. U, n. 1626 del 2020 in linea con le fonti sovranazionali sul giusto processo che, pur riconoscendo agli Stati un certo margine di apprezzamento sulla possibilità di imporre requisiti formali, vietano che l’accesso dell’individuo alla giustizia risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza.
Si osservava quindi, nell’ordinanza di rimessione che, con questa impostazione ricostruttiva, la decisione sembrasse elevare il criterio del raggiungimento dello scopo a principio generale del sistema, nonostante il codice di rito penale non contenga una norma sovrapponibile a quella dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., e ne affidi l’operatività ad un settore circoscritto, quello delle comunicazioni ad opera dell’autorità giudiziaria, stabilendo, all’art. 184, comma 1, cod. proc. pen. che «la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire».
Detto questo, si evidenziava, infine, che «proprio la valorizzazione dell’attestazione di ricezione scritta a mano dal cancelliere dell’ufficio, che è presente anche negli atti del presente giudizio, quale completamento della fattispecie del deposito dell’impugnazione, segna il punto di dissenso rispetto a quanto affermato dall’orientamento contrario e specificamente da Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, cit., che ha posto di contro l’accento sulla necessità che sia controllabile quel che ha indicato come “percorso telematico” dell’impugnazione».

3. PEC non censita e regime transitorio: il principio affermato dalle Sezioni Unite


Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se nel sistema disciplinato dall’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l’atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione”) e proceduto da una ricognizione del panorama normativo di riferimento come evolutosi nel tempo anche nella interpretazione giurisprudenziale  (facendosi però prima presente come, nel caso di specie, la disposizione applicabile ratione temporis fosse quella dettata dall’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, oggetto del quesito, norma che, nel regolare la fase transitoria del processo penale telematico, ha espressamente previsto la possibilità di trasmettere atti processuali, comprese le impugnazioni, mediante posta elettronica certificata, a condizione che l’indirizzo di destinazione dell’ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal DGSIA, deducendosi al contempo, da un lato, che tale previsione, confermata e integrata dai decreti ministeriali attuativi n. 217 del 2023 e n. 206 del 2024, conserva efficacia, per le impugnazioni cautelari, sino al 31 dicembre 2025, in forza della deroga espressamente prevista dall’art. 3, comma 3, del citato d.m. n. 217 del 2023, come modificato dal successivo d.m. n. 206 del 2024, dall’altro, che, in tale contesto, l’invio a mezzo PEC di un atto di impugnazione cautelare effettuato nel mese di aprile 2025 si collocava pienamente nel perimetro di operatività della disciplina transitoria, risultando conforme alle modalità di deposito ancora consentite per tale tipologia di atti) – ritenevano di dovere aderire all’orientamento maggioritario, ossia quello secondo cui va esclusa l’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, seppur, come notato dalle medesime Sezioni, con un “temperamento” (che vedremo successivamente in cosa consiste) per le seguenti ragioni.
In particolare, in primo luogo, nella soluzione del quesito al vaglio, si notava come soccorri, in primo luogo, il criterio dell’interpretazione letterale della norma, dettato dall’art. 12 preleggi, che, a fronte della individuazione tassativa di ipotesi di inammissibilità e della imposizione di precise modalità di deposito telematico, non consente di attribuire all’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 un significato diverso da quello reso palese dal «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».
In secondo luogo, sempre ad avviso della Corte di legittimità, doveva essere posta nel dovuto risalto la ratio di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali, che costituisce l’essenza della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 in materia di deposito telematico degli atti ed è sottesa alla disposizione transitoria; ratio, peraltro, che non si limita a perseguire, mediante il ricorso a modalità telematiche, obiettivi acceleratori  dei tempi di deposito  degli atti, ma  risponde anche all’esigenza di garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie, così da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti.
Ammettere un’interpretazione estensiva o flessibile del sistema, tale da consentire il deposito presso qualsiasi indirizzo riferibile all’ufficio giudiziario, compresi quelli non istituzionalmente deputati alla ricezione degli atti, in effetti, per gli Ermellini, finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la ratio legis e con il principio di legalità processuale, tenuto conto altresì del fatto che tale ricostruzione appare conforme, tra l’altro, sul piano costituzionale, al principio del giusto processo ex art. 111, primo comma, Cast., sotto il profilo della prevedibilità, ex ante, delle modalità e delle forme di accesso al giudice, impedendo che sia quest’ultimo a definirle ex post, come, invece, avverrebbe ove si aderisse all’indirizzo di segno contrario.
Del resto, sempre ad avviso dei giudici di piazza Cavour, la disposizione in esame si coniuga, inoltre, con il principio della ragionevole durata del processo, nel senso che la preventiva individuazione degli indirizzi PEC abilitati permette al cittadino, assistito da un difensore tecnico, di confidare in una rapida instaurazione del procedimento, grazie alla tassatività dei mezzi e delle modalità di impugnazione.
Anche per le ragioni appena esposte, quindi, per il Supremo Consesso, non può ritenersi che l’orientamento cui si aderisce confligga con l’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, nelle decisioni già richiamate, sotto l’aspetto del “diritto di accesso” alla giustizia (Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia; Trevisanato c. Italia, 15/09/2016; Mortier c. Francia, 31/07/2001; Garcia Manibardo c. Spagna, 15/02/2000; cui si aggiungono le più recenti Lawyer Partners a.s. c. Slovacchia, 16/06/2022; Corte EDU Xavier c. Francia, 09/06/2022), deducendosi al contempo che la posizione della Corte EDU, siccome affermata, tra le altre, dalle decisioni Xavier c. Francia del 2022 e Zubac c. Croazia del 05/04/2018, enuncia i seguenti principi, che possono sintetizzarsi come segue: a) il diritto di accesso a un tribunale deve essere “concreto ed effettivo“, ma non assoluto, nel senso che esso è soggetto a limitazioni implicitamente ammesse, in quanto richiede, per definizione, una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a tale riguardo di un certo margine di apprezzamento; b) le restrizioni applicate non possono, in ogni caso, limitare l’accesso al singolo individuo in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza;
c) dette limitazioni sono conciliabili con l’articolo 6 § 1 CEDU soltanto se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito.
Orbene, sempre secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte nella pronuncia qui in commento, al fine di valutare la proporzionalità della restrizione (soprattutto per l’accesso ai gradi superiori di giurisdizione) la Corte EDU prende in considerazione i seguenti fattori:
i) la sua prevedibilità per l’interessato; ii) la questione se il ricorrente abbia dovuto sostenere un onere eccessivo a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento;
iii) la questione se tale restrizione sia intrisa di eccessivo formalismo, ritenendosi oltre tutto come, a quest’ultimo riguardo, dovesse essere posto, nel dovuto risalto, il fatto che la Corte EDU, nel segnalare, da un lato, la necessità che, nell’applicare le norme procedurali, i tribunali evitino un eccesso di formalismo che pregiudicherebbe l’equità del procedimento, dall’altro lato, ha, però, sottolineato che un’eccessiva flessibilità porterebbe, inevitabilmente e inaccettabilmente, a sopprimere le stesse condizioni procedurali stabilite dalle leggi, così arrecando un evidente vulnus al principio di legalità processuale.
Tale essendo la giurisprudenza della Corte EDU, per la Corte, andava, allora, sottolineato come le sentenze ascrivibili all’orientamento minoritario, nell’evocare l’art. 6, § 1, CEDU e la giurisprudenza sovranazionale, avessero omesso di spiegare – con ciò riconoscendo, all’evidenza, l’assenza di specifiche controindicazioni nella norma – perché, in concreto, la disciplina introdotta dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 costituirebbe, in primo luogo, una «restrizione» alla facoltà d’impugnazione e, in secondo luogo, perché essa non sarebbe «prevedibile», perché avrebbe imposto un «onere eccessivo» al cittadino a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento e, infine, perché sarebbe «intrisa da eccessivo formalismo».
Del resto, sempre ad avviso dei giudici di legittimità ordinaria, che nessuna restrizione all’accesso “sostanziale” alla giustizia possa imputarsi alla disposizione in esame lo rivela in modo palese proprio la specifica connotazione del regime transitorio de quo, atteso che esso consente all’interessato e al suo difensore tecnico una duplice opzione, prevedendo quella per il deposito telematico in alternativa al deposito cartaceo o in forma analogica.
La modalità telematica, quindi, per le Sezioni unite, nel regime vigente, aggiunge un’ulteriore opzione – arricchendo, quindi, non restringendo l’esercizio del diritto di difesa – a quella, tuttora valida, del deposito cartaceo, che può essere, parimenti, coltivata, essendo peraltro evidente che, una volta prescelta la soluzione telematica, l’interessato non potrà che attenersi alla disciplina che il legislatore ha inteso approntare fruendo dello spazio di discrezionalità riconosciutogli anche dalla Corte sovranazionale, così come si stimava come non potesse ritenersi inficiata da “eccessivo formalismo” la prevista veicolazione dell’atto d’impugnazione a un determinato indirizzo PEC attribuito dal decreto DGSIA.
In effetti, come già rilevato da Sez. 5, n. 28163 del 01/07/2025, il provvedimento ministeriale del 9 novembre 2020 costituisce atto generale, pubblico e facilmente accessibile anche da fonti aperte, in guisa tale che gli indirizzi in esso elencati sono chiaramente riconoscibili per la comune espressione iniziale “depositoattipenali”, seguita dalla specificazione dell’ufficio competente, sicché non potrebbe invocarsi una presunta difficoltà di reperimento, trattandosi di informazioni strutturate, stabili e da tempo note agli operatori del settore.
Chiarito ciò, per i giudici di piazza Cavour, non si desumevano, poi, indicazioni contrastanti con l’indirizzo prescelto dal Collegio dalla sentenza Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, evocata da entrambi gli orientamenti in conflitto a sostegno delle rispettive tesi, trattandosi di una decisione, quella evocata, che, sempre ad avviso di codesti giudici, si connota per il fatto che il suo impianto argomentativo non può essere pedissequamente trasferito a giustificazione dell’odierna pronuncia, sol che si tenga conto: a) della diversa cornice normativa disciplinante il caso di specie affrontato da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, in ragione della diversa modalità di deposito dell’impugnazione (cartaceo o in forma analogica) prevista dalla legge (artt. 311, 582 cod. proc. pen. e 164 disp. att. cod. proc. pen.); b) della concettuale diversità del luogo “fisico” dal luogo “telematico” di deposito, che esclusivamente rileva nella vicenda che ci occupa; c) della affermata esclusione, da parte di Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, della sanzione dell’inammissibilità nel caso di “errore nella presentazione del ricorso”, ovvero di deposito del ricorso presso una cancelleria diversa da quella indicata dalla norma.
A quest’ultimo proposito, se la sentenza appena menzionata ha chiaramente affermato che solo l’inosservanza del termine di presentazione determina l’inammissibilità del ricorso, per cui esso, se depositato presso una cancelleria diversa, rimane privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata, viceversa, per la Corte, se tale condizione si avvera per il concomitante intervento di fattori esterni (l’inoltro alla cancelleria competente), il ricorso deve considerarsi valido ed efficace.
Ciò posto, a questo punto della disamina, le Sezioni unite ritenevano piuttosto come fosse necessario chiedersi se ad analoga conclusione possa pervenirsi, ai sensi dell’art. 87-bis, nel caso di errore iniziale commesso nella veicolazione telematica dell’atto d’impugnazione (in quanto destinato a indirizzo PEC non contemplato dal decreto DGSIA, seppure riferibile all’ufficio competente a decidere sull’impugnazione), seguito da intervento correttivo del cancelliere, addetto a quell’ufficio (che inoltri la PEC con l’impugnazione all’indirizzo deputato), compiuto entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
Orbene, ritenevano le Sezioni unite che al quesito potesse essere data risposta positiva, stante il fatto che lo stesso tenore letterale della disposizione non consente di escluderlo atteso che,
se la comminatoria di inammissibilità viene prevista dall’art. 87-bis, comma 7, lett. e), d.lgs. n. 150 del 2022 nei confronti di chi, nel caso di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, trasmetta l’atto «a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello», ciò significa che ad opposte conclusioni deve pervenirsi nel caso in cui l’atto digitale, seppure in virtù dell’intervento di un addetto all’ufficio destinatario, sia stato, comunque, entro il termine di legge, trasmesso, sempre digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica contenuto nell’elenco del decreto direttoriale, dal momento che la trasmissione interna tra caselle PEC dello stesso ufficio giudiziario, in questo modo, garantirebbe il rispetto del canale telematico previsto dal legislatore, salvaguardando, al contempo, l’efficace esercizio del diritto di difesa, sub specie del diritto all’impugnazione, che viene sottoposta, tempestivamente, al giudice competente con modalità conformi al sistema.
Il mezzo tecnologico, del resto, sempre per gli Ermellini, consente agevolmente tale trasmissione e la tipicità del mezzo stesso garantisce che la PEC ricevuta resti inalterata rispetto a quella inoltrata, mentre il cancelliere competente, dal canto suo, nel ricevere l’impugnazione a lui inoltrata telematicamente da altro indirizzo, deve ritenersi perfettamente in grado di effettuare i controlli sulle specifiche tecniche di cui al comma 1 dell’art. 87-bis, a garanzia della regolarità formale e funzionale dell’atto, e di dar corso agli ulteriori adempimenti previsti dal successivo comma 2.
Tutto ciò fermo restando che, anche seguendo tale impostazione, non è esigibile, in quanto non previsto dalla legge, alcun obbligo, da parte della cancelleria non competente alla ricezione del gravame, di trasmetterlo all’ufficio competente, sicché il rischio derivante dalla mancata tempestiva trasmissione a quest’ultimo incombe esclusivamente sull’interessato a impugnare.
La “continuità digitale” così assicurata dall”‘inoltro” in via telematica, da parte dell’indirizzo escluso a quello incluso, della mail ricevuta dal primo, permette, in sostanza, per la Corte, di far rientrare tale fattispecie nella stessa lettera della norma, ove si consideri la provenienza finale dell’atto all’indirizzo, comunque, corretto nei termini di legge e attraverso, appunto, un percorso “interamente telematico“, tenuto conto altresì del fatto che, in tal caso, peraltro, si tratterebbe non di “raggiungimento dello scopo” – fondato, peraltro, su norme, quali le previsioni degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen., non certamente adattabili alla sanzione dell’inammissibilità prevista dall’art. 87-bis con riguardo, appunto, alla peculiare disciplina della impugnazione a mezzo PEC – ma, piuttosto, di conformità dell’iter seguito alla disciplina testuale e alla sua ratio.
La soluzione prescelta, inoltre, sempre ad avviso della Corte di legittimità, garantisce il rispetto del corretto e proporzionato equilibrio, richiesto dalla Corte EDU, tra adempimenti formali a carico dell’interessato (tra l’altro, proprio per questo, edulcorati rispetto al previgente sistema ex art. 24 d.l. n. 137 del 2020) ed esigenza di una razionale trasmissione e trattazione delle impugnazioni anche in ragione della frequente indicazione, nel decreto della DGSIA, di plurimi indirizzi, tutti riferibili al medesimo ufficio giudiziario, sì da non restringere eccessivamente l’accesso all’impugnazione, tanto più se si considera che, sul tema dell’accesso, la fondamentale possibilità, concessa all’interessato, di utilizzare nella normativa transitoria anche il regime tradizionale del deposito cartaceo dell’atto.
Secondo l’indirizzo cui si aderisce, stante l’identità di ratio, veniva quindi considerata parimenti ammissibile, per la Corte, l’impugnazione nell’ipotesi in cui l’impugnante, accortosi di aver inviato l’atto ad indirizzo non compreso nel decreto, effettui un nuovo invio, sempre nei termini di legge, all’indirizzo incluso nel decreto, non potendosi reputare consumato il potere di impugnazione ove il termine di legge non sia ancora maturato (si citavano a tal riguardo: Sez. 1, n. 32593 del 19/05/2023; Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020; Sez. 1, n. 11600 del 09/01/2019; Sez. 2, n. 19109 del 28/04/2011).
All’opposto, per i giudici di legittimità ordinaria, diversamente, non può ritenersi ammissibile l’impugnazione nel caso, come quello di specie, in cui l’atto, veicolato inizialmente ad indirizzo PEC “errato” (in quanto non incluso nel decreto DGSIA), sia stato consegnato, nei termini, in forma cartacea, all’ufficio comunque competente a riceverlo, poiché tale possibilità introdurrebbe, attraverso una commistione di disciplina telematica e disciplina cartacea nonché una sovrapposizione del domicilio fisico (cancelleria del tribunale del riesame) a quello digitale (preceduto dalla dicitura “depositoattipenali“), una distorsione evidente della disciplina dell’art. 87-bis – fondata, invece, proprio sulla rilevanza delle sole comunicazioni di posta elettronica (essendo irrilevante quant’altro compiuto al di fuori) e sul solo domicilio digitale – creando, così, una sorta di “ibridazione” chiaramente non consentita, considerato oltre tutto che una soluzione del genere neutralizzerebbe il profilo, viceversa ineludibile, del controllo delle caratteristiche tecniche dell’atto, che compete alla cancelleria del giudice addetto alla ricezione. La consegna analogica, infatti, non consentirebbe la doverosa verifica delle specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, d.m. 21/02/2011, n. 44 (recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione), poi individuate nell’art. 12 del provvedimento DGSIA in data 16/04/2014, sostituito dall’art. 15 del successivo provvedimento DGSIA in data 02/08/2024 (sul punto, si citava la seguente decisione: Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024).
A conferma di quanto sopra, la Suprema Corte rilevava per di più che il comma 2 dell’art. 87-bis, nel prevedere i compiti del personale di cancelleria relativi alla ricezione degli atti dei difensori, annovera fra essi quello di provvedere all’inserimento nel fascicolo cartaceo, tra gli atri atti, anche di copia analogica dell’atto ricevuto «con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio», sì che la corretta trasmissione all’indirizzo incluso nel decreto del Direttore generale assume un valore anche formale quanto alla regolare tenuta del fascicolo stesso, seppure non presidiato da sanzione di inammissibilità.
Le Sezioni unite, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, formulavano il seguente principio di diritto: “L’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso”.

4. PEC errata e continuità digitale: limiti, eccezioni e ricadute operative


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi risolto il seguente contrasto giurisprudenziale: “Se nel sistema dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150[1], sia ammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione”.
Si fornisce difatti in tale arresto giurisprudenziale una risposta in parte negativa, ma solo in parte, in quanto sebbene, nella pronuncia qui in commento, sia affermato che l’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, tuttavia, si prevede una eccezione, ritenendosi per converso ammissibile tale impugnazione, nella misura in cui però essa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso.
Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere quando un’impugnazione, trasmessa a mezzo pec, possa stimarsi ammissibile (e quando no).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché fa chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Note


[1]Ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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