Traffico di influenze e Consulta: i nuovi confini dell’art. 346-bis

Analisi della riforma 2024 dell’art. 346-bis c.p. e della sentenza n. 185/2025: restrizione del traffico d’influenze e profili sul controllo costituzionale.

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La riforma dell’art. 346-bis c.p., introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, ha profondamente inciso sulla struttura e sulla funzione del delitto di traffico di influenze illecite, restringendone l’ambito applicativo e ridimensionandone la portata anticipatoria rispetto ai reati di corruzione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2025, ha ritenuto la nuova formulazione compatibile con l’art. 117, primo comma, Cost. e con gli obblighi derivanti dall’art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa, valorizzando l’ampia discrezionalità del legislatore nella tipizzazione delle fattispecie incriminatrici.
Il contributo analizza criticamente la pronuncia, alla luce dell’evoluzione normativa, della giurisprudenza di legittimità e della dottrina più recente, evidenziando come la riforma rischi di determinare un significativo arretramento della tutela dell’imparzialità amministrativa, lasciando prive di risposta sanzionatoria ampie aree di intermediazione indebita.
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Corte costituzionale -sentenza n.185 del 25-07-2025

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Indice

1. La vicenda e le premesse


Il delitto di traffico di influenze illecite ha rappresentato, sin dalla sua introduzione nel 2012, una delle fattispecie più controverse del diritto penale della pubblica amministrazione. La sua funzione originaria era quella di presidiare le “zone grigie” dell’intermediazione tra privato e pubblico, collocandosi in uno spazio intermedio tra la lecita rappresentanza di interessi e la corruzione, con una marcata finalità di anticipazione della tutela dei valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento amministrativo¹.
La riscrittura dell’art. 346-bis c.p. operata dalla legge n. 114/2024 e il successivo vaglio della Corte costituzionale impongono, quindi, una riflessione complessiva sul ruolo del diritto penale nella prevenzione della corruzione e sui limiti del sindacato di costituzionalità rispetto alle scelte di politica criminale. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. L’evoluzione normativa dell’art. 346-bis c.p. e la funzione originaria della fattispecie


L’art. 346-bis c.p. è stato introdotto dalla legge n. 190/2012 in attuazione della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 1999, ratificata dall’Italia nel 2012².
La nuova fattispecie si affiancava al millantato credito ex art. 346 c.p., senza sostituirlo, con l’obiettivo di colpire la mediazione illecita fondata su relazioni effettivamente esistenti con il pubblico agente. Tale scelta rispondeva anche alla necessità di correggere una deriva giurisprudenziale che, nel tempo, aveva progressivamente svuotato il requisito del mendacio nel millantato credito, arrivando a ricomprendere anche relazioni reali con il pubblico ufficiale³.
La giurisprudenza ha chiarito che, nella versione originaria del 2012, il prezzo del reato era destinato esclusivamente al mediatore e non al pubblico ufficiale. Tale elemento distingueva nettamente il traffico di influenze dalla corruzione, attribuendogli una funzione anticipatoria — in quanto volto a reprimere condotte prodromiche e potenzialmente degenerative — e sussidiaria, poiché operante solo in assenza di un pactum sceleris già perfezionato con il pubblico agente⁴.
La dottrina, pertanto, ha evidenziato come tale configurazione consentisse di colpire interferenze indebite sull’azione amministrativa prima ancora della stipulazione del pactum sceleris⁵.
La legge n. 3/2019 c.d. “spazzacorrotti” ha abrogato il millantato credito, facendo confluire le relative condotte nella previsione di cui all’art. 346-bis c.p.
La giurisprudenza inizialmente ha riconosciuto una continuità normativa tra le due fattispecie, estendendo l’area del penalmente rilevante anche alle influenze meramente vantate⁶.
Tale ricostruzione, però è stata superata dalle Sezioni Unite Mazzarella, che hanno escluso la continuità normativa tra il millantato credito e la riformata previsione dell’art. 346-bis c.p., riconducendo alcune delle condotte nell’alveo della truffa⁷.

3. La riforma del 2024 e la perdita della funzione anticipatoria


La legge n. 114/2024 ha riscritto radicalmente l’art. 346-bis c.p., introducendo una disciplina più restrittiva.
La nuova formulazione richiede che le relazioni con il pubblico agente siano esistenti, effettivamente utilizzate e intenzionalmente sfruttate, escludendo così le influenze meramente millantate, che la giurisprudenza aveva già iniziato a ricondurre alle ipotesi di truffa⁸.
Elemento centrale della riforma è la definizione di “altra mediazione illecita”, limitata ai casi in cui il mediatore induce il pubblico agente a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, costituente reato e dal quale derivi un vantaggio indebito.
La fattispecie viene così ancorata a un reato-fine, perdendo la propria autonomia rispetto alla corruzione.
A questo proposito, la Cassazione ha preso atto del mutamento e con la sentenza n. 17475/2025 ha escluso la punibilità delle mediazioni finalizzate a condotte riconducibili all’abuso d’ufficio ormai abrogato⁹ e, con la sentenza n. 29934/2025 ha ricondotto al genus della truffa quelle condotte originariamente qualificate come traffico di influenze, applicando i principi delle Sezioni Unite¹⁰.
Il risultato è un drastico ridimensionamento della funzione anticipatoria della fattispecie.

3. La sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2025


Di recente, la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la compatibilità della nuova formulazione dell’art. 346-bis c.p. con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 12 della Convenzione di Strasburgo.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Roma nell’ambito di un procedimento di particolare rilievo mediatico e riguardante il versamento di oltre undici milioni di euro da parte di alcuni imprenditori a un mediatore, affinché questi si attivasse presso il Commissario straordinario per l’emergenza COVID nella procedura di assegnazione di un appalto per la fornitura di ottocento milioni di mascherine.
La contestazione parallela di abuso d’ufficio nei confronti del Commissario — reato nel frattempo abrogato dalla stessa riforma del 2024 — rendeva evidente che, in base al nuovo testo dell’art. 346-bis c.p., gli imputati avrebbero dovuto essere assolti, mancando un reato-fine cui ancorare la mediazione illecita¹⁴.
Il Tribunale dubitava, dunque, che la riforma del 2024 fosse compatibile con l’obbligo internazionale di criminalizzazione del traffico di influenze, desumibile dall’art. 12 della Convenzione di Strasburgo.
La Corte costituzionale, invero ha riconosciuto che tale obbligo esiste e che la Convenzione impone agli Stati di prevedere nel proprio ordinamento una fattispecie penale di traffico di influenze, come già affermato nella sentenza n. 95 del 2025 in tema di abuso d’ufficio¹⁵.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il concetto di “improper influence” utilizzato dalla Convenzione sia intrinsecamente vago e richieda una necessaria concretizzazione da parte del legislatore nazionale.
In questa prospettiva, la scelta italiana di restringere l’ambito applicativo della fattispecie, ancorandola alla commissione di un reato da parte del pubblico ufficiale, si collocherebbe — secondo la Corte — all’interno del margine di discrezionalità che la stessa Convenzione lascia agli Stati contraenti.
Tale discrezionalità deve essere esercitata in armonia con i principi costituzionali, tra cui quello di determinatezza della legge penale, che la Corte ha ritenuto pienamente rispettato¹⁶.
La Corte ha inoltre sottolineato che, la persistente assenza di una disciplina organica del lobbying rende particolarmente complesso tracciare una linea chiara tra intermediazione lecita e illecita.
Proprio tale lacuna normativa giustificherebbe, secondo la Consulta, un intervento legislativo prudente e restrittivo, volto a evitare sovrapposizioni tra attività di rappresentanza di interessi e condotte penalmente rilevanti.

5. Profili critici della pronuncia costituzionale


Pur muovendosi entro i confini del controllo di legittimità, la decisione solleva rilevanti perplessità sul piano sistematico e politico-criminale.
La Corte, infatti, riconosce l’esistenza di un obbligo internazionale di criminalizzazione, ma ritiene che la scelta legislativa italiana — pur conducendo all’impunità di condotte di estrema gravità, come quelle oggetto del giudizio a quo — rientri nel margine di apprezzamento consentito dalla Convenzione.
Tale impostazione, seppur formalmente corretta rischia, tuttavia, di tradursi in un adempimento meramente nominale degli obblighi internazionali, svuotando di contenuto la funzione preventiva del traffico di influenze.
La riduzione della fattispecie a norma sussidiaria dei reati di corruzione comporta la perdita della sua funzione originaria di tutela anticipata dell’imparzialità amministrativa.
Il nuovo assetto normativo, difatti, lascia prive di sanzione condotte di intermediazione indebita fondate su relazioni reali, sebbene non orientate alla commissione di un reato-fine.
Si tratta di comportamenti che, pur non integrando un accordo corruttivo, sono idonei a distorcere l’azione amministrativa e a compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
A tal proposito, la dottrina ha evidenziato come ciò determini un arretramento complessivo del sistema di prevenzione della corruzione¹⁷.
La Corte stessa, pur dichiarando la norma costituzionalmente legittima, invita il legislatore a introdurre una disciplina organica del lobbying, ritenuta necessaria per definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e per garantire trasparenza nelle relazioni tra privati e pubbliche amministrazioni.
Tale invito, tuttavia, rivela implicitamente la consapevolezza della Corte circa l’insufficienza dell’attuale assetto normativo.
Senza una regolamentazione extra-penale capace di distinguere in modo netto tra intermediazione fisiologica e patologica, il diritto penale rischia di oscillare tra ipercriminalizzazione e arretramento della tutela, lasciando irrisolto il problema della trasparenza nei rapporti tra pubblico e privato¹⁸.
In questa prospettiva, la sentenza n. 185/2025, pur formalmente corretta, appare concretamente debole: essa legittima una scelta legislativa che produce un vuoto di tutela proprio nei settori più esposti al rischio di interferenze illecite, demandando a una futura — e incerta — disciplina del lobbying il compito di colmare tale lacuna.
Il rischio è che, in assenza di un intervento organico, il traffico di influenze illecite perda definitivamente la propria funzione di presidio contro le forme opache di intermediazione, riducendosi a una fattispecie residuale del tutto incapace di intercettare condotte di indubbia gravità.

6. Conclusioni


La riforma del 2024 e la sentenza n. 185/2025 segnano un passaggio emblematico nel diritto penale della pubblica amministrazione.
Se sul piano della legittimità costituzionale la nuova disciplina supera il vaglio della Corte, sul piano della tutela sostanziale essa determina un evidente arretramento, lasciando prive di sanzione condotte che, pur non integrando ipotesi corruttive, risultano lesive dell’imparzialità amministrativa.
In assenza di strumenti alternativi efficaci — in primis una disciplina organica del lobbying — il rischio è quello di una progressiva marginalizzazione del presidio penale proprio nei settori in cui l’opacità delle relazioni tra pubblico e privato si manifesta con maggiore intensità.

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Note


1.          V. Manes, Corruzione e legalità amministrativa, Torino, 2012.
2.           Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa, Strasburgo, 27 gennaio 1999; legge di ratifica 28 giugno 2012, n. 110.
3.           Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 1975, n. 9044; Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 1983, n. 6511; Cass. pen., sez. VI, 5 aprile 1991, n. 5071.
4.           Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2013, n. 29789.
I             Merenda, Il traffico di influenze illecite, 2013.
6.           Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 2019, n. 17980.
7.           Cass. pen., Sez. Unite, 29 febbraio 2024, n. 19357, Mazzarella.
8.           Cass. pen., sez. VI, 15 settembre 2023, n. 47671.
9.           Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 17475.
10.         Cass. pen., sez. I, 28 agosto 2025, n. 29934.
11.          Corte cost., 25 luglio 2025, n. 185.
12.        M. Pelissero, Traffico di influenze e confini della rilevanza penale, 2025.
13.        F. Cacciola, Ddl Nordio e traffico di influenze illecite, DPEI, 2024.
14.         Sistema Penale, Corte costituzionale: la riforma del reato di traffico di influenze non è incostituzionale, 16 dicembre 2025.
15.         Corte cost., sent. n. 95/2025.
16.         Sistema Penale, cit.
17.         Pelissero, op. cit.
18.         Cacciola, op. cit.

Carmelo Trifilò

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