Il termine per l’introduzione del giudizio di merito dopo l’ATP previsto dalla legge Gelli-Bianco non è previsto a pena di improcedibilità della domanda. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Protesi mammarie e ATP: la richiesta risarcitoria e l’eccezione di improcedibilità
Una signora si sottoponeva ad un intervento chirurgico per l’inserimento di due protesi nei seni presso una struttura sanitaria laziale. Tuttavia, le protesi venivano posizionati in maniera errata dal chirurgo operante e pertanto la paziente, nei giorni successivi all’intervento, lamentava un forte dolore al seno ed uno spostamento delle due protesi le quali assumevano una posizione asimmetrica. Pertanto la paziente si recava nuovamente presso la struttura sanitaria, dove veniva sottoposta ad un secondo intervento chirurgico volto a rimediare all’errore precedentemente commesso.
In considerazione di quanto sopra, la paziente introduceva un ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative nei confronti della struttura sanitaria al fine di accertare la sussistenza di una responsabilità di quest’ultima nella erronea esecuzione dell’intervento chirurgico di impianto delle protesi.
La struttura sanitaria si costituiva nel procedimento suddetto, chiamando in causa anche il chirurgo che aveva eseguito l’operazione.
A seguito dello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, il procedimento di ATP veniva chiuso con il deposito della relazione dei periti nominati d’ufficio.
La paziente, quindi, introduceva il giudizio di merito nei confronti della struttura sanitaria sulla base delle risultanze tecniche del predetto procedimento per ATP e chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti a causa dell’intervento chirurgico.
La struttura sanitaria si costituiva nel giudizio di merito eccependo in via preliminare, per quanto qui di interesse, l’improcedibilità della domanda di merito per violazione del termine previsto dalla legge Gelli Bianco per il deposito del ricorso di merito, in quanto l’attrice non aveva depositato il relativo ricorso durante lo svolgimento del procedimento per ATP.
In particolare, la struttura sanitaria sosteneva che il ricorso di merito della paziente fosse stato depositato in ritardo rispetto alla scadenza del termine appositamente previsto dalla citata legge e che da tale ritardo derivasse l’improcedibilità della domanda risarcitoria e in subordine l’inutilizzabilità nel giudizio di merito degli accertamenti peritali eseguiti durante il procedimento per accertamento tecnico preventivo. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. Termine post-ATP ex Gelli-Bianco: effetti e assenza di sanzione processuale
Il Tribunale di Latina ha esaminato la disposizione normativa della legge Gelli Bianco che disciplina il deposito del ricorso di merito nonché il relativo termine ed i conseguenti effetti.
In particolare, detta norma stabilisce che l’esperimento del procedimento di consulenza tecnica preventiva costituisce condizione di procedibilità della domanda di merito volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da eventi di malpractice medica. In secondo luogo, la norma stabilisce che la domanda di merito deve essere proposta entro 90 giorni dal deposito della relazione del consulente tecnico procedimento per ATP o dalla scadenza del termine perentorio giudice oppure dalla scadenza di sei mesi dall’introduzione del ricorso per ATP.
Il giudice laziale ha ricordato come la corte di cassazione abbia già chiarito come il giudizio disciplinato dalla legge Gelli Bianco non abbia una natura trifasica, ma semplicemente stabilisca un collegamento funzionale tra il procedimento per ATP e il giudizio di merito. In tal modo, gli effetti della domanda giudiziale di merito, sia quelli sostanziali (come l’interruzione della prescrizione) che quelli processuali (come la litispendenza), retroagiscono al momento del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Tale effetto retroattivo, però, si configura soltanto nel caso in cui giudizio di merito venga introdotto tempestivamente.
La disposizione normativa citata non stabilisce alcuna sanzione espressa di procedibilità nel caso in cui il ricorso di merito venga depositato oltre il termine di 90 giorni dal deposito della relazione peritale oppure oltre la scadenza di sei mesi dall’introduzione del ricorso per ATP.
Pertanto, interpretare estensivamente la citata norma nel senso di stabilire l’improcedibilità della domanda di merito in caso di ritardo nel deposito del relativo ricorso, contrasterebbe con i principi di accelerazione di economia processuale e creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alla mediazione.
In considerazione di ciò, secondo il giudice, l’unica conseguenza che può derivare dal mancato rispetto del termine previsto per l’introduzione della domanda di merito è la perdita della retroazione, al momento del deposito del ricorso per ATP, degli effetti conseguenti al deposito della domanda.
Invece, le conseguenze del mancato rispetto del termine suddetto non possono incidere sulla procedibilità della domanda di merito, la quale anche in caso di mancato rispetto del termine non diventa improcedibile.
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3. Decisione: eccezione respinta e condanna al risarcimento dei danni
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di respingere l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla struttura sanitaria.
In primo luogo, in quanto la relazione redatta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo era stata depositata dai periti nominati d’ufficio il giorno 12 gennaio 2024, mentre l’attrice aveva depositato il ricorso per l’introduzione del giudizio di merito in data 6 aprile 2024: quindi nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dalla citata disposizione.
In secondo luogo, in quanto – come detto – il termine per il deposito del ricorso di merito e funzionale sola preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il procedimento per accertamento tecnico preventivo, ma non incide sulla procedibilità della domanda di merito in sé.
Avendo, quindi, ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata dalla struttura sanitaria, il giudice ne ha esaminato il merito.
In particolare, avallando le valutazioni svolte nella c.t.u. medico legale, il giudice ha ritenuto sussistente una responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dei pregiudizi lamentati dall’attrice a causa della concorrente esecuzione dell’intervento chirurgico di inserimento delle protesi. In ragione di ciò, il tribunale ha condannato la struttura sanitaria e il medico che ha eseguito l’operazione, in solido tra di loro, a risarcire alla paziente l’importo di euro 5400 a titolo di danno non patrimoniale; mentre ha condannato i convenuti alla restituzione a favore della paziente dell’importo di euro 6002 per le spese da questa sostenute per il primo intervento non correttamente eseguito dal chirurgo (invece, il tribunale ha ritenuto di non riconoscere il rimborso delle spese da sostenersi per un nuovo intervento chirurgico riparatore, in quanto ciò darebbe luogo ad una locupletazione in considerazione del fatto che è già stato restituito l’importo relativo al primo intervento).
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