Amianto, decreto di recepimento UE: più controlli, più tutele, nuove tecnologie obbligatorie

Amianto, d.lgs. 213/2025: più controlli, DPI obbligatori, notifica dettagliata, documenti 40 anni e dal 2029 microscopia elettronica.

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Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 e implementa le tutele contro l’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro. L’articolato interviene su alcuni articoli del Testo Unico sicurezza (d.lgs. n. 81/2008), aggiornando definizioni, procedure, limiti di esposizione, obblighi informativi e modalità di campionamento, con un obiettivo chiaro: innalzare lo standard europeo di protezione dei lavoratori e ridurre drasticamente l’incidenza delle patologie asbesto-correlate. Per approfondimenti, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL

Indice

1. Non solo rimozione


Il nuovo articolo 246 del d.lgs. n. 81/2008, interamente riscritto dal decreto n. 213/2025, amplia il campo di operatività a tutte le attività lavorative in cui possa esistere rischio di esposizione, comprendendo:

  • manutenzione, ristrutturazione e demolizione;
  • rimozione, smaltimento e trattamento rifiuti contenenti amianto;
  • attività estrattive o di scavo in pietre verdi;
  • gestione emergenze e lotta antincendio in scenari estremi.

Si tratta di una estensione rilevante: non più una norma “di nicchia” per il settore bonifiche, bensì un obbligo generalizzato che coinvolge edilizia, industria, utility, servizi di emergenza e perfino lavorazioni di scavo in contesti naturali.

2. Individuazione preventiva dell’amianto, responsabilità rafforzate per il datore di lavoro


Il decreto n. 213 impone una più rigorosa mappatura preventiva dei materiali sospetti. In particolare, prima di lavori su edifici antecedenti alla legge n. 257/1992, il datore di lavoro deve:

  • richiedere informazioni ai proprietari e ad altri soggetti coinvolti;
  • consultare registri pertinenti;
  • in assenza di dati certi, incaricare un operatore qualificato per l’esame tecnico.

Solamente dopo tali adempimenti può avere avvio il cantiere. La norma mira a porre fine alla prassi, ancora diffusa, di scoprire la presenza di amianto “a lavori iniziati”, quando la tutela dei lavoratori potrebbe risultare già compromessa.

3. Notifica obbligatoria e documentazione da conservare per 40 anni


L’articolo 250 è oggetto di una revisione significativa: la notifica agli organi di vigilanza diventa maggiormente dettagliata e può essere trasmessa telematicamente, anche tramite organismi paritetici o associazioni datoriali. Tra gli elementi richiesti, oltre a dati su ubicazione, quantità e tipologia di amianto, figurano:

  • certificati formativi individuali dei lavoratori;
  • data dell’ultima visita medica;
  • misure di decontaminazione e smaltimento.

Novità rilevante è l’obbligo di conservazione per 40 anni della documentazione relativa alla formazione e ai lavoratori esposti, coerentemente con la lunga latenza delle malattie asbesto-correlate.

4. Nuovi obblighi di protezione, DPI sempre obbligatori nelle attività di manipolazione attiva


Il decreto rafforza gli obblighi del datore di lavoro:

  • DPI obbligatori per tutte le attività di manipolazione attiva dell’amianto.
  • Introduzione del principio del “più basso valore tecnicamente possibile” nella riduzione dell’esposizione.
  • Obbligo di periodi di riposo programmati per i lavoratori che utilizzano DPI respiratori.
  • Decontaminazione obbligatoria prima dell’accesso alle aree di riposo.
  • Obbligo di progettare i processi per evitare la produzione di polvere, ove possibile, o di adottare abbattimento continuo con acqua o incapsulanti.

Tali misure rafforzano la gerarchia delle tutele, rimarcando che la protezione respiratoria individuale è un obbligo insopprimibile.

5. Monitoraggio più rigoroso, dal 2029 obbligo di microscopia elettronica


Tra gli highlights del decreto figura il monitoraggio delle fibre aerodisperse. Fino al 20 dicembre 2029 resta in vigore la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF), tuttavia dal 21 dicembre 2029 diventa obbligatoria la microscopia elettronica, in grado di rilevare fibre più sottili, incluse quelle inferiori a 0,2 micrometri. Ciò rappresenta un cambiamento epocale, poiché l’Italia si allinea agli standard più avanzati, consentendo misurazioni molto più accurate e una reale valutazione del rischio effettivo.

6. Nuovi valori limite di esposizione


Il valore limite resta fissato a 0,01 fibre/cm³, tuttavia la norma prevede:

  • sospensione immediata dei lavori in caso di superamento;
  • obbligo di individuare tempestivamente le cause;
  • ripresa solo dopo l’adozione di misure correttive.

Il valore è in linea con la nuova direttiva UE e rappresenta uno dei limiti più restrittivi a livello internazionale.

7. Formazione specializzata e sorveglianza sanitaria potenziata


Il decreto introduce:

  • formazione adattata alle mansioni;
  • addestramento obbligatorio sull’uso di tecnologie per la riduzione delle emissioni;
  • sorveglianza sanitaria almeno triennale;
  • visita medica obbligatoria alla cessazione del rapporto.

8. Più tutela


Il d.lgs. n. 213/2025 rappresenta una svolta per il sistema di prevenzione italiano: aggiorna le norme, introduce tecnologie avanzate, rafforza la filiera informativa e sanitaria e innalza gli standard europei di tutela. È un intervento legislativo atteso, che si inserisce nel solco delle politiche europee di contrasto alle malattie professionali e nella volontà di tutelare le generazioni future da un rischio che continua, ancora oggi, a mietere vittime.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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