Cassa Forense, al via i pagamenti dei minimi 2026

Dal 11 febbraio online gli avvisi per i contributi minimi 2026 di Cassa Forense: importi, scadenze e modalità di pagamento PagoPA o F24.

Lorena Papini 11/02/26
Scarica PDF Stampa

A partire da oggi, mercoledì 11 febbraio 2026 gli iscritti a Cassa Forense possono generare e stampare gli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo per l’anno in corso. La procedura è disponibile accedendo al sito istituzionale www.cassaforense.it, nella sezione “Accessi riservati/posizione personale”, utilizzando il proprio codice meccanografico e il Pin.
Un’attenzione particolare è riservata ai pensionati – fino alle decorrenze delle pensioni 2025 comprese – che continuano a esercitare la professione mantenendo l’iscrizione all’Albo: per loro resta dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime tre rate, oltre al contributo di maternità da versare con la quarta rata.

Indice

1. Le scadenze per i pagamenti a Cassa Forense


Le scadenze fissate per il versamento delle prime tre rate sono: 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno 2026. La quarta e ultima rata sarà resa disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre e comprenderà anche il contributo di maternità, che viene riscosso in un’unica soluzione insieme all’ultima tranche della contribuzione minima obbligatoria.

2. Modalità di pagamento: PagoPA o F24


I pagamenti possono essere effettuati attraverso il sistema PagoPA oppure mediante modello F24. La scelta tra avvisi telematici PagoPA e moduli F24 si applica a tutte e quattro le rate dei contributi minimi 2026 ed è irrevocabile.
Nel caso si opti per il modello F24 con compensazione – ad esempio utilizzando crediti vantati nei confronti dell’Erario o crediti per patrocinio a Spese dello Stato – è necessario accedere ai canali Entratel o Fisconline e compilare telematicamente l’F24WEB. Occorre riportare integralmente i dati presenti nel modello F24 personalizzato predisposto da Cassa Forense (sezione “Enti previdenziali”) e indicare nella sezione “Erario” il codice tributo e l’importo del credito che si intende compensare.

3. Contributo minimo soggettivo: importi e agevolazioni


Per il 2026 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito i seguenti importi per il contributo minimo soggettivo obbligatorio:

  • 2.790 euro per il contributo minimo soggettivo intero;
  • 1.395 euro per il contributo minimo soggettivo ridotto.

La riduzione alla metà si applica per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa qualora la prima iscrizione decorra prima del compimento del 35° anno di età. Resta invariata la percentuale dell’eventuale contributo dovuto in autoliquidazione. È importante sottolineare che il versamento nella misura ridotta comporta comunque il riconoscimento dell’intero anno ai fini previdenziali.
Nei casi di riduzione al 50%, l’iscritto ha la facoltà – entro 12 anni dalla prima iscrizione – di integrare il versamento dell’ulteriore 50% per ciascuna annualità, così da incrementare il proprio montante individuale.
Il contributo minimo soggettivo non è più dovuto dall’anno solare successivo a quello di maturazione del diritto a pensione.

4. Contributo minimo integrativo: misura e obblighi


Per il 2026 il contributo minimo integrativo obbligatorio è stato fissato nei seguenti importi:

  • 355 euro per il contributo minimo integrativo intero;
  • 177,50 euro per il contributo minimo integrativo ridotto.

Anche in questo caso, la riduzione alla metà per i primi sei anni si applica agli iscritti che abbiano effettuato la prima iscrizione prima dei 35 anni. Resta invariata la percentuale del contributo eventualmente dovuto in autoliquidazione, con maggiorazione applicata nella misura del 4%.
Il contributo minimo integrativo resta dovuto anche dai pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività professionale. Si ricorda inoltre che per gli anni dal 2018 al 2022 il contributo integrativo minimo era stato abolito, mentre per il 2023 la riscossione dell’importo pari a 805 euro era stata differita al 31 dicembre 2023.

5. Contributo di maternità ed esonero temporaneo


Il contributo di maternità, il cui importo sarà determinato con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione e approvazione dei Ministeri vigilanti, viene riscosso in un’unica soluzione con la quarta rata del 30 settembre. I pensionati di vecchiaia possono scegliere di versarlo alla stessa scadenza oppure, se già richiesto, tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione. L’opzione può essere attivata mediante apposito modulo disponibile nella sezione “Modulistica – Contributi” del portale.
Infine, l’art. 40 del Regolamento Unico della Previdenza Forense prevede la possibilità di richiedere, in specifici casi, l’esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo per un solo anno nell’intero arco di iscrizione alla Cassa, mantenendo valida l’annualità ai fini pensionistici. Restano comunque dovuti il contributo integrativo, il contributo di maternità e i contributi percentuali da autoliquidazione (Modello 5). Nei casi di maternità o adozione l’esonero può essere richiesto fino a tre anni. La domanda va presentata telematicamente entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, tramite la sezione “Accessi riservati – posizione personale – istanze on line” del sito di Cassa Forense.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento