Fondo abitativo 2026 per genitori separati: aiuto a chi lascia la casa

Sostegno abitativo ai genitori non assegnatari della casa coniugale: il nuovo fondo previsto dalla Legge di Bilancio 2026

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La casa familiare, sia in sede di separazione che in quella di divorzio, può essere assegnata ad uno dei due coniugi; in particolare secondo il primo comma dell’articolo 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti (Cass. civ., sez. I, 09/05/2025, n. 12249).
In assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti non è possibile giustificare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale per carenza dei presupposti legali (Trib. Potenza 23 gennaio 2026, n. 164). Si ricorda che l’art. 337 sexies c.p.c. parla espressamente di provvedimento di revoca, il che significa che l’assegnazione può essere travolta solo da un provvedimento uguale e contrario. Ciò in quanto è il giudice a dover valutare la cessazione delle ragioni che hanno condotto alla sua attribuzione nella loro interezza (Trib. Catania 12 gennaio 2026, n. 155).
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Indice

1. La funzione dell’assegnazione della casa coniugale


La funzione di tale assegnazione è quella assicurare alla prole la conservazione dell’ambiente domestico, considerato come centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, luogo fondamentale per un’armonica formazione della personalità psico-fisica dei figli. L’assegnazione della casa familiare, guidata dalla primaria esigenza di tutela dei figli e, quindi, dalla protezione di diritti fondamentali della persona, non dipende dall’esistenza di diritti reali o personali di godimento sull’immobile. L’eventuale proprietà dell’uno o dell’altro coniuge rileva solo nella successiva regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Il provvedimento di assegnazione attribuisce al beneficiario un diritto personale di godimento atipico, che prevale, finché resta valido ed efficace, anche su eventuali diritti di terzi, siano essi di natura reale o personale, che in astratto potrebbero legittimare il possesso del bene (Cass. civ., sez. III, 31/03/2023, n. 2889). Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La trascrizione del provvedimento


L’attuale art. 337‑sexies c.c. (già art. 155‑quater c.c.) stabilisce che il provvedimento di assegnazione della casa familiare (così come quello di revoca) deve essere trascritto ed è opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c. In questo modo il legislatore ha recepito e reso espresso, nel rapporto tra coniuge assegnatario e terzi, il principio generale della priorità della trascrizione previsto dall’art. 2644 c.c.
Ne deriva che, nel sistema attuale, l’assegnazione della casa familiare è soggetta alle stesse regole di pubblicità immobiliare che disciplinano i conflitti tra più acquirenti di diritti reali sullo stesso bene. Pertanto, il terzo che acquista in buona fede e trascrive per primo il proprio titolo prevale su chi faccia valere un diritto non trascritto o trascritto successivamente.
La giurisprudenza più recente ha sottolineato che questa disciplina deve essere letta in modo coerente con l’art. 337‑sexies c.c., oggi norma centrale in materia di assegnazione della casa familiare. La previsione sulla trascrivibilità e opponibilità non ha un valore meramente ricognitivo, ma impone l’utilizzo della pubblicità immobiliare per rendere l’assegnazione efficace nei confronti dei terzi.
Una diversa interpretazione svuoterebbe di significato la riforma, finendo per mantenere un regime speciale di opponibilità non più compatibile con l’esigenza di certezza dei traffici giuridici che caratterizza l’intera disciplina delle trascrizioni (Trib. Velletri 14 gennaio 2026 n. 125).

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3. Fondo per il sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati


La mancata assegnazione della casa, collegata alla presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, costringe il genitore non assegnatario a reperire una nuova sistemazione abitativa.
La legge di Bilancio per il 2026 ha introdotto il fondo destinato ai genitori separati o divorziati che, per tutto il 2026, potranno contare su un contributo pensato per affrontare situazioni abitative difficili (art. 1, comma 234 -235). Si tratta di una misura che mira a sostenere la genitorialità e ad attenuare le conseguenze economiche legate alla perdita della casa familiare.
Il fondo è rivolto ai genitori separati o divorziati che non siano più titolari del diritto di abitazione sulla casa familiare, in quanto non assegnatari della stessa, e che abbiano un figlio fiscalmente a carico fino al compimento dei ventuno anni. L’intento della misura è proprio quello di aiutare chi, non potendo più vivere nell’ex casa coniugale, deve reperire un alloggio in locazione. Il genitore beneficiario dovrà quindi trovare un immobile ad uso abitativo e stipulare un contratto coerente con le proprie esigenze (locazione a canone libero, contratto concordato 3+2 o contratto transitorio, a seconda della durata necessaria). A ciò si aggiungono le spese tipiche della locazione: pagamento del canone, deposito cauzionale, imposta di registro (salvo opzione del locatore per la cedolare secca) e costi connessi al trasloco.
Perché la misura diventi pienamente operativa occorrono ancora i decreti attuativi, che definiranno modalità, criteri e limiti di accesso.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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