Il via libera del Garante per la protezione dei dati personali allo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio delle targhe dei monopattini elettrici segna un passaggio rilevante nel complesso processo di regolazione della micromobilità urbana.
Un passaggio che, come spesso accade, non riguarda soltanto la circolazione dei veicoli, ma investe direttamente l’architettura dei trattamenti di dati personali sottesi agli strumenti digitali di attuazione della normativa.
Il parere favorevole dell’Autorità non equivale a un’approvazione incondizionata. Al contrario, il Garante ha subordinato il proprio assenso al recepimento di una serie di prescrizioni puntuali, che offrono uno spaccato interessante del modo in cui il principio di minimizzazione dei dati continua a operare anche all’interno di progetti pubblici formalmente legittimi e funzionali. In materia di cybersicurezza, abbiamo organizzato il corso Linee guida per la governance dei dati e dell’intelligenza artificiale. Abbiamo anche pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. La piattaforma per le targhe dei monopattini come trattamento di dati personali
- 2. SPID, CIE e il divieto di ridondanza informativa
- 3. Verifiche sulle imprese: trasparenza prima ancora che liceità
- 4. Il MIT come unico titolare del trattamento
- 5. Non è un problema di tecnologia, ma di disciplina giuridica
- Formazione in materia per professionisti
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1. La piattaforma per le targhe dei monopattini come trattamento di dati personali
La piattaforma telematica prevista dal decreto MIT è destinata a gestire l’intero ciclo di vita della richiesta del contrassegno identificativo: dalla presentazione dell’istanza, all’identificazione del richiedente, fino al rilascio della targa associata al veicolo.
Si tratta, a tutti gli effetti, di un trattamento strutturato e centralizzato di dati personali, che coinvolge soggetti privati, imprese e pubbliche amministrazioni, e che richiede quindi una chiara individuazione di ruoli, responsabilità e basi giuridiche.
Il Garante non mette in discussione la liceità della finalità perseguita. L’introduzione di un sistema di identificazione dei monopattini risponde a esigenze di sicurezza stradale, responsabilizzazione degli utenti e contrasto agli usi impropri. Tuttavia, come l’Autorità ribadisce implicitamente, la legittimità della finalità non autorizza scorciatoie sul piano della protezione dei dati. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. SPID, CIE e il divieto di ridondanza informativa
Uno dei rilievi più significativi riguarda il previsto collegamento automatico con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente per la verifica dei dati dei richiedenti il contrassegno.
Secondo il Garante, tale interrogazione risulta non necessaria ed eccessiva, poiché l’identificazione dell’utente è già garantita dall’autenticazione tramite SPID o Carta d’identità elettronica.
Il punto è tutt’altro che secondario. L’Autorità riafferma un principio spesso trascurato nei progetti pubblici: l’autenticazione digitale qualificata non è un passaggio preliminare “debole” da rafforzare con ulteriori controlli, ma uno strumento giuridicamente idoneo a identificare l’interessato.
Ogni ulteriore accesso a banche dati pubbliche deve essere giustificato da una necessità concreta e proporzionata. In mancanza, si traduce in una duplicazione informativa incompatibile con l’art. 5, par. 1, lett. c), del GDPR.
In altre parole, se l’identità è già certa, il principio di minimizzazione impone di fermarsi.
3. Verifiche sulle imprese: trasparenza prima ancora che liceità
Un secondo profilo critico riguarda le verifiche relative alle imprese e ai poteri di rappresentanza del richiedente. Il Garante ha chiesto al MIT di specificare puntualmente le banche dati utilizzate a tal fine, evitando riferimenti generici o indeterminati.
La richiesta non ha una valenza meramente formale. La chiarezza sulle fonti informative è una condizione essenziale per garantire la trasparenza del trattamento e la verificabilità della sua liceità.
Un sistema che interroga “banche dati” non meglio identificate non consente né agli interessati né agli organi di controllo di comprendere l’effettiva portata del trattamento, né di valutare il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità.
Ancora una volta, il messaggio è netto: la complessità organizzativa non giustifica l’opacità giuridica.
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4. Il MIT come unico titolare del trattamento
Particolarmente rilevante è anche la prescrizione relativa alla titolarità del trattamento. Il Garante ha chiarito che tutti gli adempimenti connessi ai trattamenti effettuati nell’ambito della piattaforma — dall’informativa agli interessati alla gestione dell’esercizio dei diritti — devono fare capo esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di titolare.
La scelta risponde a un’esigenza di semplificazione e di certezza giuridica. In sistemi complessi e multilivello, il rischio di una frammentazione delle responsabilità è elevato.
Attribuire in modo chiaro la titolarità consente non solo una più efficace tutela degli interessati, ma anche una governance più solida del trattamento, riducendo il rischio di vuoti di responsabilità o di rimpalli tra amministrazioni.
5. Non è un problema di tecnologia, ma di disciplina giuridica
Il parere del Garante non racconta una storia edificante sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Racconta, molto più prosaicamente, l’ennesimo tentativo di far passare per “efficienza” ciò che è, in realtà, accumulo disordinato di dati, ridondanza di controlli e scarsa attenzione alla struttura giuridica dei trattamenti.
Non c’è nulla di visionario nella richiesta di eliminare interrogazioni inutili dei dati, quando l’identificazione è già garantita da SPID o CIE. C’è solo l’applicazione rigorosa di un principio elementare del GDPR: se un dato non serve, non si tratta. E non c’è alcuna raffinatezza tecnica nella pretesa di specificare quali banche dati vengano utilizzate per verificare imprese e poteri di rappresentanza. C’è la pretesa, del tutto banale, che un trattamento pubblico sia comprensibile, tracciabile e giuridicamente difendibile.
Il punto, dunque, non è la micromobilità, né i monopattini, né le targhe. Il punto è che anche nei progetti più ordinari della pubblica amministrazione continua a emergere una difficoltà strutturale: accettare che la protezione dei dati personali non sia un fastidio procedurale da aggirare, ma un vincolo sostanziale che incide sull’architettura stessa dei sistemi.
Il Garante, in questo caso, non frena nulla e non “corregge” in senso moralistico. Si limita a ricordare che la semplificazione amministrativa non coincide con la semplificazione giuridica e che l’identità digitale non autorizza un surplus di sorveglianza informativa.
Chi continua a leggere questi interventi come resistenze all’innovazione probabilmente sta guardando il problema dalla parte sbagliata. Qui non è in gioco il futuro digitale del Paese, ma qualcosa di molto più concreto: la capacità delle amministrazioni di progettare piattaforme che funzionino senza violare principi elementari di necessità, proporzionalità e responsabilità.
Ed è una capacità che, ancora una volta, non si improvvisa con un decreto.
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