Ai fini della revoca della detenzione domiciliare, il giudice deve considerare l’esito dei procedimenti penali instaurati per i comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La questione: illegittimità del provvedimento impugnato
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava ad un condannato la detenzione domiciliare, dichiarando al contempo inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, oltre che disporre l’espiazione della pena residua in carcere.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorrevano per Cassazione il difensore. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021).
Potrebbero interessarti anche:
3. Conclusioni: detenzione domiciliare: irrilevanza dell’esito dei procedimenti penali ai fini della valutazione di compatibilità della misura
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, ai fini della revoca della detenzione domiciliare, il giudice deve considerare l’esito dei procedimenti penali instaurati per i comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito, e ciò sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione.
La mancata considerazione da parte del giudice di codesto esito, pertanto, non rileva ai fini della suddetta compatibilità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento