Amianto, credito al consumo e protezione della parte debole: la nuova stagione delle tutele

Amianto e credito al consumo: i D.Lgs. 213 e 212/2025 alzano le tutele tra VLEP, compliance e FinTech, impatti su contenzioso e merito creditizio.

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La Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026 ha introdotto nel nostro ordinamento due provvedimenti di portata sistemica: il D.lgs. n. 213/2025 (tutela dall’amianto) e il D.lgs. n. 212/2025 (nuova disciplina del credito al consumo). Sebbene afferenti a settori distanti, entrambi i decreti condividono la medesima ratio: l’innalzamento dello standard di protezione del soggetto debole (lavoratore e consumatore) a fronte dell’evoluzione tecnologica e scientifica. Per l’avvocato queste novità non rappresentano solo un aggiornamento normativo, bensì impongono una riconfigurazione della responsabilità civile, penale e dei processi di compliance. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.

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Indice

1. D.Lgs. n. 213/2025, nuovo regime di protezione dall’amianto


Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668, novellando il Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). La riforma poggia sulla consapevolezza che anche dosi infinitesimali di fibre di amianto possono innescare patologie letali a distanza di decenni.

I dettagli tecnici, la rivoluzione dei limiti (VLEP)
L’hub del provvedimento si identifica nell’abbassamento del Valore Limite di Esposizione Professionale (VLEP). La soglia passa da 0,1 fibre per cm³ a 0,01 fibre per cm³ quale media ponderata su otto ore. Si tratta di una riduzione di dieci volte, che obbliga le imprese a investire in tecnologie di confinamento e aspirazione di nuova generazione. Inoltre, viene introdotta la Microscopia Elettronica (EM) come standard di misurazione. A differenza della vecchia microscopia a contrasto di fase (PCM), la EM consente di rilevare fibre molto più sottili e corte, precedentemente invisibili. Si precisa che la EM introdotta dal decreto diventerà obbligatoria a decorrere dal 21 dicembre 2029; fino a tale data sono ancora utilizzabili i metodi attualmente ammessi (PCM), pur nel rispetto del nuovo limite di 0,01 f/cm. La Commissione europea è incaricata di valutare un ulteriore abbassamento dei valori limite entro il 31 dicembre 2028. Inoltre, il decreto sopprime diverse deroghe precedentemente previste per le lavorazioni con esposizioni “sporadiche e di debole intensità”, estendendo così l’obbligo di sorveglianza sanitaria a una platea più ampia di lavoratori

Obblighi per le imprese e soppressione delle deroghe

  • Eliminazione delle deroghe per esposizioni sporadiche: cade il concetto di “esposizione di debole intensità” che consentiva di evitare certi adempimenti. Dal 24 gennaio 2026 (data di entrata in vigore del d.lgs. in disamina) ogni attività che comporti rischio di dispersione di fibre (anche manutenzioni brevi) richiede notifiche all’organo di vigilanza e misure di sicurezza stringenti.
  • Sorveglianza sanitaria estesa: oltre ai controlli periodici, è obbligatorio sottoporre il lavoratore a visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il medico competente deve informare il lavoratore in ordine alla necessità di continuare i controlli anche dopo il pensionamento, data la lunga latenza delle malattie.
  • Registri e tracciabilità: ogni lavoratore esposto deve essere iscritto in un registro coi dettagli dell’esposizione, conservato per almeno 40 anni.

Ricadute pratiche per la professione forense

  • Contenzioso per danno biologico: l’abbassamento del limite di legge funge da “norma di chiusura” per la prova della colpa datoriale. Un superamento del nuovo limite (0,01) costituirà presunzione di colpa specifica. L’avvocato del lavoratore potrà eccepire l’inadeguatezza delle misure d’urto adottate prima della riforma, qualora la tecnologia permettesse già standard superiori.
  • Consulenza preventiva (compliance): i legali d’azienda devono guidare i clienti nella revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Non aggiornare i protocolli alla luce della microscopia elettronica espone l’azienda a contestazioni dirette degli organi di vigilanza (ASL/Ispettorato del Lavoro).
  • Difesa penale: in caso di omicidio colposo o lesioni gravissime per malattie asbesto-correlate, il focus si sposterà sulla “conoscibilità” scientifica dei nuovi limiti anche prima del recepimento formale, qualora le linee guida internazionali fossero già orientate verso i parametri UE.

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2. D.Lgs. n. 212/2025, credito al consumo nell’era del FinTech


Il decreto attua la direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2), che abroga la precedente normativa del 2008. Il mercato del credito è mutato radicalmente con gli acquisti online e il decreto intende colmare i “vuoti di tutela” in cui prosperavano pratiche predatorie. La nuova disciplina non si applica ai contratti di credito di importo superiore a 100.000 euro. Viene inoltre confermato il divieto di utilizzare “opzioni predefinite” (caselle pre-spuntate) per il consenso a servizi accessori; tuttavia, il decreto introduce una distinzione netta tra vendita abbinata (vietata, salvo eccezioni) e raggruppamento (consentito se i prodotti sono disponibili anche separatamente).

I dettagli, espansione del raggio d’azione
La disciplina del credito al consumo non riguarda più solo il “prestito in banca”, bensì si applica a:

  • Finanziamenti sotto i 200 euro: precedentemente esclusi, ora sono regolamentati per evitare che piccoli debiti accumulati online portino al sovraindebitamento.
  • Buy Now Pay Later (BNPL): i pagamenti dilazionati offerti dalle piattaforme di e-commerce sono ora formalmente contratti di credito.
  • Innalzamento del tetto: la protezione si estende ai crediti fino a 100.000 euro.

Obblighi informativi e “merito creditizio”

  • Trasparenza “One-Page”: i finanziatori devono fornire le informazioni chiave (TAEG, costo totale, rate) in un modulo standardizzato dove i dati essenziali siano visibili a colpo d’occhio, senza essere sepolti in clausole chilometriche.
  • Valutazione rigorosa del merito: prima di concedere il credito, il finanziatore ha l’obbligo giuridico di verificare la solvibilità del consumatore. È vietato basarsi esclusivamente sul valore del bene (es. la casa o l’auto); conta la capacità reddituale.
  • IA e intervento umano: se la valutazione è effettuata da un algoritmo, il consumatore ha diritto a una spiegazione della decisione. In altre parole, in ipotesi di decisioni basate su trattamento automatizzato (algoritmi), il consumatore ha ora il diritto esplicito di richiedere l’intervento umano, ottenere una spiegazione della logica utilizzata e contestare la decisione. Questo rappresenta un punto cruciale per l’attività difensiva legale, l’avvocato può ora impugnare un diniego di credito se non basato su dati pertinenti o se frutto di processi decisionali opachi.
  • Divieto di pratiche legate: non è più possibile obbligare il consumatore ad acquistare polizze assicurative specifiche fornite dalla banca (vendita abbinata obbligatoria), salvaguardando la libertà di scelta.
  • Servizi di consulenza sul debito: si prevede la messa a disposizione di servizi indipendenti di consulenza per i consumatori in difficoltà, coinvolgendo anche enti del Terzo Settore e organismi di composizione della crisi.
  • Entrata in vigore e adeguamento: è necessario distinguere tra l’entrata in vigore del decreto (il giorno successivo alla pubblicazione, quindi il 10 gennaio) e il termine per l’adeguamento. Finanziatori e intermediari hanno tempo fino al 20 novembre 2026 per adeguarsi alle nuove disposizioni, ovvero entro 90 giorni dall’emanazione delle norme attuative della Banca d’Italia.

Ricadute pratiche per la professione forense

  • Azioni di nullità e risarcimento: la violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio può portare alla nullità del contratto ovvero, più frequentemente, alla perdita del diritto agli interessi per il finanziatore. La violazione comporta quindi sanzioni gravi (perdita degli interessi, ricalcolo del debito, responsabilità risarcitoria), tuttavia la nullità non è automatica ma può derivare: dalla nullità di specifiche clausole o dall’applicazione dell’art. 117 TUB in caso di difformità informativa. L’avvocato potrà agire per il ricalcolo del debito al solo capitale residuo qualora il finanziatore abbia concesso credito “facile” a un soggetto già sovraindebitato.
  • Diritto all’oblio oncologico: novità di enorme rilievo sociale riguarda il divieto di richiedere informazioni su passate patologie oncologiche (dopo 10 anni dalla guarigione). In dettaglio, tale tutela scatta qualora il trattamento medico si sia concluso da più di 10 anni (ridotti a 5 se la patologia è insorta prima dei 21 anni), in linea con la normativa nazionale (L. n. 193/2023) richiamata e coordinata dal decreto. I legali dovranno monitorare le istruttorie bancarie e assicurative, in quanto ogni violazione in questo ambito configura una grave discriminazione risarcibile.
  • Termini transitori (art. 6): risulta vitale per l’avvocato distinguere tra i contratti “vecchi” e “nuovi”. Gli intermediari devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026 (o 90 giorni dopo le circolari di Banca d’Italia). Per i contratti a tempo indeterminato già in essere, scatteranno obblighi di informativa periodica aggiornata secondo i nuovi standard.

3. Strategia forense


L’impatto dei due decreti in disamina impone all’avvocato l’attività di consulenza di processo e di sistema. In dettaglio:

  • Revisione della contrattualistica: per i legali che assistono imprese di vendita o intermediari, è prioritario riscrivere le clausole di “consenso” e i flussi informativi digitali. Ogni “casella pre-spuntata”, a seguito della vigenza del decreto in parola, è un rischio legale.
  • Audit ambientali: per i legali d’azienda in ambito manifatturiero ovvero edile, la consulenza deve spingersi a verificare che i campionamenti dell’aria siano effettuati con i nuovi metodi previsti dal decreto in commento.
  • Gestione del sovraindebitamento: la nuova disciplina del credito offre strumenti aggiuntivi per le procedure di composizione delle crisi. L’avvocato può ora contestare sistematicamente la condotta dei creditori che hanno ignorato i nuovi standard di valutazione del merito creditizio, facilitando l’esdebitazione del cliente.

In conclusione, i due decreti legislativi (n. 212 e n. 213) in disamina, pubblicati nella G.U. del 9 gennaio 2026, impongono una visione della professione non più solamente reattiva (al danno avvenuto), bensì anche proattiva e tecnica, dove la padronanza dei dettagli normativi diventa la migliore difesa per i diritti dei propri assistiti.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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