Infezioni nosocomiali: onere della prova e responsabilità dell’ospedale

Nelle infezioni nosocomiali l’ospedale deve provare l’effettiva sterilità dei locali dove il paziente fu ricoverato e degli strumenti utilizzati.

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Nelle infezioni nosocomiali l’ospedale deve provare l’effettiva sterilità dei locali dove il paziente fu ricoverato e degli strumenti utilizzati per la sua cura. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Benevento -sentenza n. 988 del 14-08-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_BENEVENTO_N._988_2025_-_N._R.G._00002239_2021_DEPOSITO_MINUTA_14_08_2025__PUBBLICAZIONE_14_08_2025.pdf 263 KB

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Indice

1. Dai fatti clinici alla causa civile: infezione nosocomiale post-chirurgica e danno al paziente


A seguito di una frattura pluriframmentaria della tibia destra e del malleolo peroneale destro, un signore veniva ricoverato d’urgenza presso il reparto di Ortopedia di un Ospedale di Benevento, dove, il giorno successivo, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico con l’inserimento di mezzi di sintesi.
Dopo 4 giorni di convalescenza, il paziente veniva dimesso, ma, a causa dei persistenti dolori all’arto operato nonché alla presenza di tumefazione nella zona interessata e alla abbondante fuoriuscita di pus che si erano verificati nei mesi successivi all’intervento, dopo circa 6 mesi, il paziente veniva sottoposto nuovamente presso l’ospedale di Benevento ad intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di sintesi per presunta intolleranza degli stessi e i sanitari gli prescrivevano una generica terapia antibiotica senza procedere ad accertamenti più approfonditi circa la causa dei predetti sintomi.
Nei mesi successivi, il paziente, stante il perdurare dei sintomi di cui sopra, si rivolgeva al reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Benevento, dove veniva sottoposto a tampone che accertava la presenza di un’infezione da Stafilococco aureo.
Conseguentemente, dopo circa un anno dal primo intervento, il paziente era costretto a recarsi presso un ospedale di Bologna per compiere ulteriori accertamenti, all’esito dei quali gli veniva diagnosticata una osteomielite della tibia destra che necessitava di un nuovo intervento chirurgico.
Pertanto, il paziente era costretto a sottoporsi, in rapida successione, a ben 3 interventi chirurgici presso l’ospedale bolognese.
In considerazione di ciò, il paziente adiva il tribunale di Benevento per chiedere la condanna dell’ospedale campano al risarcimento dei danni subiti per essere stato costretto a subire ben 3 interventi chirurgici per risolvere la problematica dovuta alla infezione contratta a seguito del primo intervento eseguito dall’ospedale campano. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.   

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2. Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e onere della prova nelle infezioni nosocomiali


Il Tribunale di Benevento ha inquadrato l’azione esercitata dal paziente nell’alveo della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, così come riconosciuto dalla giurisprudenza unanime in materia, in considerazione del fatto che l’accettazione del paziente all’interno dell’ospedale, ai fini del suo ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità. L’oggetto di detto contratto si sostanzia sia in prestazioni principali di carattere sanitario a carico dell’ospedale, sia in prestazioni secondarie ed accessorie come l’assistenza, il vitto e l’alloggio.
In ragione del suddetto contratto concluso tra struttura sanitaria e paziente, la prima è obbligata ad adempiere alle proprie suddette prestazioni (principali e accessorie) con la massima diligenza e prudenza.
Pertanto, nel caso in cui la struttura sanitaria non adempia agli obblighi sulla medesima gravanti, la stessa risponderà di inadempimento contrattuale.
In considerazione dell’inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria all’interno della categoria della responsabilità contrattuale, deriva un significativo vantaggio per il paziente sia dal punto di vista del termine di prescrizione sia dal punto di vista dell’onere probatorio sul medesimo gravante.
In particolare, il termine di prescrizione per esercitare la richiesta di risarcimento danni è di 10 anni.
Mentre, per quanto riguarda l’onere probatorio, il paziente deve soltanto dimostrare il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’evento dannoso che egli ha subito, non dovendo invece provare che il sanitario ha violato le leges artis nell’esecuzione della prestazione.
In caso di assolvimento di detto onere probatorio relativo al nesso di causalità da parte del paziente, per poter andare esente da responsabilità (e quindi per evitare la condanna al risarcimento del danno) la struttura sanitaria dovrà dimostrare la correttezza della prestazione resa o che l’inadempimento è dovuto a una causa non ad essa imputabile.
In particolare, per quanto riguarda le infezioni nosocomiali, il giudice ha evidenziato che, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell’infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell’indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento; g) dell’avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un “report” da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni sentinella; m) dell’orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.

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3. Infezione nosocomiale accertata e condanna dell’ospedale: criteri decisori e liquidazione del danno


Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che il paziente, attraverso la documentazione depositata in atti, abbia dimostrato la sequenza di eventi descritta nell’atto introduttivo nonché che la CTU svolta in giudizio abbia confermato la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato dall’attore.
Infatti, da un lato, è emerso che dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico presso l’ospedale convenuto il paziente abbia subito una grave infezione nella zona oggetto di intervento e che i sanitari abbiano effettuato tardivamente la diagnosi della patologia del paziente, abbiano eseguito la rimozione dei mezzi di sintesi senza un esame microbiologico, abbiano omesso l’effettuazione di una toilette chirurgica nella sede della frattura e infine abbiano effettuato una terapia antibiotica ad ampio spettro e non mirata rispetto al batterio presente in situ.
A fronte della prova del nesso di causalità tra la contrazione dell’infezione da parte del paziente e le condotte dei sanitari durante e successivamente l’intervento chirurgico cui il paziente era stato sottoposto, la struttura sanitaria non ha fornito alcuna prova in ordine alla effettiva sterilità dei locali in cui il paziente era stato ricoverato, né relativamente alla strumentazione che era stata utilizzata per la cura del paziente, né tanto meno con riferimento ai presidi igienico sanitari posti in essere per prevenire le infezioni.
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha ritenuto di accogliere la domanda di risarcimento avanzata dall’attore, liquidando a suo favore il danno biologico differenziale, cioè il danno effettivamente imputabile alla condotta dell’ospedale e ricavato sottraendo dal danno biologico complessivo attualmente patito dal paziente quello che è stato causato dalla frattura alla gamba.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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