È stato presentato alla Camera dei Deputati il 13 novembre, corrente anno, un disegno di legge volto a prevedere talune disposizioni in materia di relazioni affettive intime delle persone detenute. In particolare, si tratta del progetto di legge AC 2598 con cui, per intervenire nella suddetta materia, da un lato, si vuole modificare l’ordinamento penitenziario, vale a dire la legge, 26 luglio 1975, n. 354 (d’ora in poi legge n. 354 del 1975), dall’altro, sono contemplate ulteriori norme di legge sempre finalizzate a regolamentare codesta materia.Difatti, posto che, com’è noto, con “la sentenza n. 10 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui nonprevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge), oltre a rilevare al contempo che, visto che l’ordinamento giuridico «tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge), lo stato di detenzione può quindi “incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società»” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge), ciò renderebbe auspicabile, sempre ad avviso del Giudice delle leggi, “un’«azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell’amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze», «con la gradualità eventualmente necessaria»”. Ebbene, all’interno delle coordinate ermeneutiche tracciate dai giudici di legittimità costituzionale in codesta pronuncia, si colloca il disegno di legge qui in esame, attraverso il varo delle misure che esamineremo da qui a breve. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. Le modifiche previste per l’art. 18 della legge n. 354 del 1975
- 2. Le modificazioni contemplate per l’art. 28 della legge n. 354 del 1975
- 3. La modifica concepita per l’art. 30 della legge n. 354 del 1975
- 4. Il “nuovo” art. 30-ter.1 legge n. 354 del 197
- 5. L’abrogazione dell’art. 30-quater della legge n. 354 del 1975
- 6. Le modifiche prevedute per il d.P.R., 30 giugno 2000, n. 230
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1. Le modifiche previste per l’art. 18 della legge n. 354 del 1975
La prima disposizione legislativa, tra quelle prevedute dalla legge n. 354 del 1975, che ci si propone di emendare, è l’art. 18, attualmente avente ad oggetto unicamente i colloqui, la corrispondenza e l’informazione.Nel dettaglio, l’art. 1, co. 1, lett. a), disegno di legge AC 2598 prevede a tal proposito innanzitutto che “il quarto comma è sostituito dai seguenti: «Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, comma 2, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore a tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell’unione civile, con il convivente e con persone legate da significativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime. L’autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell’interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 4. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. L’autorizzazione è negata quando l’interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva»;”.A sua volta, la seguente lettera b) dispone che, “dopo il nono comma è inserito il seguente: «Le comunicazioni possono avvenire anche mediante programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la connessione internet»”, fermo restando che, infine, alla lettera c), è disposto che “la rubrica è sostituita dalla seguente: «Colloqui, incontri intimi, corrispondenza e informazione»”.Dunque, alla luce di siffatte modificazioni, unitariamente considerate, considerato come sia chiarito, sin “da subito, sin dalla rubrica, l’ampliamento del catalogo degli «strumenti» attraverso i quali si realizza l’apparato delle relazioni della persona ristretta con il mondo esterno” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge), con siffatto precetto normativo, al fine di “consentire all’interno del carcere relazioni «intime» sottratte al controllo visivo ed auditivo del personale di Polizia penitenziaria, [si] riconosce al detenuto la possibilità di avere incontri di tale natura anzitutto con i suoi congiunti (legati da vincolo matrimoniale o uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76) o conviventi, ma anche con la persona alla quale sia legato da una «affectio» tendenzialmente stabile, attestata da una significativa continuità di colloqui (visivi e telefonici) o di corrispondenza epistolare” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge) fermo restando che, da una parte, allo “scopo di evitare qualunque strumentalizzazione, [è stabilito che può] essere negata l’autorizzazione all’incontro allorché sussistano elementi concreti per ritenere che la richiesta faccia temere forme di sopraffazione nei confronti del partner o persegua uno scopo diverso da quello di coltivare la relazione affettiva (scambio di informazioni, passaggio di oggetti non consentiti)” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge), dall’altra, per “quanto riguarda la platea degli «aventi diritto» non vengono posti limiti soggettivi (tranne l’eccezione, per coloro che sono sottoposti al regime dell’articolo 41-bis, comma 2, della citata legge n. 354 del 1975)” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge) visto che tale eccezione trova una sua ragion d’essere alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella decisione succitata, nella parte in cui è ivi postulato “che, in coerenza con l’oggetto del giudizio principale, la sentenza (appena menzionata ndr.) non concerne il regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, né i detenuti sottoposti alla sorveglianza particolare di cui all’articolo 14-bis della medesima legge” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge). Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le modificazioni contemplate per l’art. 28 della legge n. 354 del 1975
Dal canto suo, l’art. 2 del disegno di legge AC 2598 modifica l’art. 28 della legge n. 354 del 1975 (che attualmente norma i rapporti con la famiglia, limitandosi adesso soltanto a stabilire che particolare “cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”) nei seguenti termini: “1. L’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «Art. 28. (Affettività e rapporti con la famiglia) – 1. È riconosciuto a tutte le persone detenute e internate il diritto ad intrattenere relazioni affettive. 2. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 il convivente è equiparato al coniuge e alla parte dell’unione civile. 4. Al fine di favorire le relazioni affettive il detenuto può usufruire ogni mese di quattro visite prolungate di durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o più delle persone di cui all’articolo 18, quarto comma. 5. Le visite prolungate si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico»”.Dunque, per effetto di tale statuizione di legge, si procede ad una radicale riformulazione di questa disposizione legislativa.In particolare, si procede prima di tutto a rielaborare la rubrica, oltre che il testo, il che è stato fatto in conformità “con il riconoscimento del diritto per tutte le persone private della libertà personale di intrattenere «relazioni affettive»” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge), per poi declinare codesto diritto “attraverso le singole norme dell’ordinamento penitenziario (si pensi, in particolare, alle disposizioni relative ai colloqui, anche di natura intima, alle conversazioni telefoniche, all’uso delle nuove tecnologie, agli spazi dedicati agli incontri familiari in carcere, alle modifiche ai permessi di necessità)” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge), oltre a essere “ribadito quanto già stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, in merito al riconoscimento anche al convivente degli stessi diritti attribuiti al coniuge e alla persona unita civilmente” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge).Ciò posto, siffatta disposizione è inoltre “volta a chiarire tuttavia che, in ambito penitenziario, tale riconoscimento non può riferirsi ad una mera nozione «anagrafica» di convivenza prevista dall’articolo 1 della citata legge n. 76 del 2016” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge) fermo restando che, per “consentire un più agevole accertamento della convivenza stessa, soprattutto nei riguardi dei soggetti stranieri, le modifiche che l’articolo 1 della presente proposta di legge introduce all’articolo 18 della legge n. 354 del 1975 (già esaminate in precedenza ndr.) prevedono [tra l’altro] che questa possa essere dimostrata anche mediante richiesta alle forze dell’ordine o possa essere desunta da altri elementi, al fine di favorire il più ampio riconoscimento dei nuclei di fatto” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge).
3. La modifica concepita per l’art. 30 della legge n. 354 del 1975
L’art. 3 del disegno di legge AC 2598, nel disporre che all’“articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Ai detenuti e agli internati, esclusi coloro che sono sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, comma 2, possono essere eccezionalmente concessi permessi per eventi familiari di particolare rilevanza»”, fa sì che siano ampliati i “casi in cui al condannato o all’internato possono essere concessi i permessi cosiddetti «di necessità»” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge) poiché codesto precetto normativo “introduce una nuova tipologia di permesso che si colloca, peraltro, al di fuori della logica trattamentale tipica dei permessi premiali per condividere, invece, sia pure con una gradazione meno intensa, quelle esigenze di umanizzazione della pena, tenute in considerazione dai primi due commidell’articolo 30” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge).Nel dettaglio, la “nuova ipotesi di permesso, che potrà intercettare una serie di fattispecie che, fino ad oggi, non trovano adeguata risposta nel sistema, è destinata ai condannati e agli internati ad esclusione di coloro che sono sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis” o.p. (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge) fermo restando che, a “differenza dell’ipotesi disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo 30, inoltre, la concessione del beneficio non è ancorata ad esigenze luttuose, o, comunque, a circostanze negative per l’interessato, ma ad eventi, di segno positivo, che abbiano «una particolare rilevanza » per le relazioni affettive (sipensi al matrimonio di un parente, alla laurea di un figlio, ad una ricorrenza significativa)” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge).Oltre a ciò, è altresì precisato come la “natura non trattamentale del permesso [sia] sottolineata dalla «particolare rilevanza» in relazione a specifiche condizioni personali e familiari del richiedente che deve caratterizzare l’evento presupposto della richiesta” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge).
4. Il “nuovo” art. 30-ter.1 legge n. 354 del 197
L’art. 4 del disegno di legge AC 2598 introduce, all’interno delle norme contemplate sempre dalla legge n. 354 del 1975, un ulteriore precetto normativo, vale a dire l’art. 30-ter.1 della legge n. 354 del 1975, rubricato “Permessi familiari e affettivi – permessi di affettività”, il quale stabilisce quanto sussegue: “1. Le persone detenute o internate possono essere ammesse dal magistrato di sorveglianza a godere di un permesso da trascorrere con i soggetti autorizzati al colloquio al fine di coltivare specificamente interessi e relazioni affettive. Il permesso è negato quando vi è il pericolo che il condannato, durante il periodo di permesso, possa commettere nuovi reati ovvero che, allo scadere del periodo di permesso, non rientri nell’istituto. Il provvedimento è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza secondo le procedure di cui all’articolo 30-bis”.Ordunque, per effetto di codesto innesto normativo, si “consente alle persone detenute o internate, su autorizzazione del magistrato di sorveglianza, di godere di un permesso familiare o affettivo; il permesso può essere negato laddove vi sia il pericolo che il condannato o l’internato, durante il periodo del permesso, possa commettere nuovi reati ovvero che possa non fare rientro nell’istituto” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge)
5. L’abrogazione dell’art. 30-quater della legge n. 354 del 1975
Fermo restando che, com’è risaputo, l’art. 30-quater della legge n. 354 del 1975 prevede attualmente che i “permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter: a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena; b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena; c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni”, l’art. 5 del disegno di legge AC 2598 ne dispone la sua abrogazione, il che è stato fatto per eliminare una disposizione legislativa che, secondo i firmatari del presente progetto normativo, “ritarda sensibilmente e irragionevolmente la sperimentazione premialedei detenuti, mediante una preclusione temporale collegata in modo automatico all’applicazione della recidiva reiterata” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge), stimandosi a tal riguardo incoerente “la disciplina di rigore che consente al recidivo reiterato l’accesso ai permessi premio solo dopo l’espiazione di un periodo di pena molto più lungo rispetto a quello previsto per gli altri condannati” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge), in guisa tale che si è venuta a determinare una “violazione dell’articolo 27 della Costituzione, in quanto, rendendo difficoltoso per il recidivo reiterato il percorso di reinserimento – del quale il permesso premio è un prezioso strumento trattamentale – viene sacrificata la finalità rieducativa della pena a vantaggio di una neutralizzazione del condannato” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge).
6. Le modifiche prevedute per il d.P.R., 30 giugno 2000, n. 230
Infine, l’art. 6 del disegno di legge AC 2598 “prevede che siano apportate modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge), essendo ivi enunciato quanto segue: “1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, al fine di introdurre disposizioni sulla gestione degli incontri e sulla tutela dell’affettività in attuazione della presente legge, prevedendo, in particolare: a) che l’ingresso della persona legata da continuativi rapporti affettivi con il detenuto o l’internato sia autorizzato dal direttore dell’istituto o da un suo delegato e che l’ingresso sia subordinato all’esecuzione di controlli stabiliti dal regolamento medesimo; b) che le visite prolungate si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti e organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico”.Di conseguenza, alla luce di quanto statuito in siffatta disposizione legislativa, si vuole “introdurre una disciplina specifica degli incontri intimi, previsti dall’articolo 18, quarto comma, della citata legge n. 354 del 1975, come modificato ai sensi dell’articolo 1 della proposta di legge, con particolare riferimento ai controlli a cui è sottoposta la persona legata da rapporti affettivi con il detenuto o l’internato al momento dell’ingresso nell’istituto penitenziario nonché dei locali dove avvengono gli incontri, la cui cura viene affidata agli stessi detenuti” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge).In particolare, la “sorveglianza, necessariamente limitata all’esterno, è implementata da un meccanismo di allarme attivabile dall’interno in caso di necessità” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge) fermo restando che la disposizione de qua “è volta a preparare non solo la coppia, ma l’intero gruppo familiare di appartenenza, alla ripresa della convivenza una volta riacquistata la libertà” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge).Orbene, in questa prospettiva, per i firmatari del disegno di legge qui in esame, “la disponibilità di un alloggio dalle caratteristiche il più possibile simili a quello che la famiglia abita può svolgere una funzione importante di preparazione alla quotidianità futura” (così: la relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge). Queste sono dunque le novità che connota il progetto normativo esaminato in siffatto scritto.Non resta dunque che attendere di “vedere” se tale disegno di legge verrà approvato così com’è da ambedue i rami del Parlamento.
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