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Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 157 e ss. cod. proc. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato
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1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 157 e ss. cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, previa dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 10 – quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, capo 1), perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena in anni uno e mesi nove di reclusione, in ordine ai reati di cui all’art. 10 – quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui ai capi 2) e 3), riducendo al contempo la confisca per equivalente disposta in Euro 416.450,00.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 157 e ss. cod. proc. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, il reato di indebita compensazione di cui al capo 2) si sarebbe prescritto in data anteriore alla sentenza di appello in quanto la Corte territoriale avrebbe spostato in avanti il momento consumativo, indicato nel capo 2) al febbraio 2017, data nella quale era stato presentato il Mod. F24 con cui si superava la soglia di punibilità, al 24 maggio 2017, momento nel quale vi era stata l’ultima del Mod. F24, con il quale erano state effettuate le indebite compensazioni. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3 n. 23027 del 23/06/2020; Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018; Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015).
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3. Conclusioni: il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando si consuma il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 il quale, come è noto, prevede quanto segue: “1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 2-bis. La punibilità dell’agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”.
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