Pregresse condizioni del congiunto irrilevanti nel danno parentale

Le pregresse condizioni di salute del congiunto non rilevano nella determinazione del danno da perdita del rapporto parentale.

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Le pregresse condizioni di salute del congiunto non rilevano nella determinazione del danno da perdita del rapporto parentale. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte d’Appello di Catania -Sentenza n. 1094 del 23-07-2025

SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_CATANIA_N._1094_2025_-_N._R.G._00001073_2022_DEPOSITO_MINUTA_23_07_2025__PUBBLICAZIONE_23_07_2025.pdf 322 KB

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Indice

1. I fatti: il risarcimento del danno parentale


I congiunti di una signora deceduta durante il ricovero in ospedale per una peritonite, avevano adito il tribunale di Ragusa per chiedere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti, sia direttamente sia dalla loro congiunta, per la morte della paziente.
A seguito dell’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado e precisamente di una CTU sulle cause della morte della paziente, il Tribunale di Ragusa aveva accertato la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione della morte della signora dovuta ad una sepsi, in quanto il chirurgo della struttura sanitaria aveva atteso il giorno successivo al ricovero per eseguire una TAC addome da cui era emersa la presenza di una perforazione intestinale con la peritonite. Invece, secondo il Tribunale, il sanitario avrebbe dovuto effettuare detto esame immediatamente al ricovero della paziente, in quanto il quadro clinico era già idoneo a far diagnosticare la patologia che affliggeva la paziente, e che detto esame avrebbe poi dovuto indurre il sanitario ad effettuare immediatamente un intervento chirurgico, che avrebbe offerto notevoli possibilità di risolvere la patologia positivamente visto che la stessa era ancora in fase iniziale e la contaminazione batterica non era ancora massiva.
Conseguentemente, il tribunale aveva condannato la struttura sanitaria a risarcire agli attori il danno per la perdita del rapporto parentale conseguente alla morte della paziente.
La struttura sanitaria aveva quindi interposto appello avverso la decisione di primo grado, ritenendola erronea, sulla base di due motivi (per quanto qui di interesse): i) in primo luogo, per il fatto che il tribunale non aveva escluso il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la morte della paziente in considerazione delle preesistenti gravi condizioni di salute di quest’ultima; ii) in secondo luogo, per il fatto che il tribunale non aveva ridotto l’entità del danno per la perdita del rapporto parentale risarcibile ai congiunti in ragione del quadro clinico gravemente compromesso della paziente, che comportava una chance di sopravvivenza molto bassa. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Le valutazioni della Corte d’Appello


Per quanto riguarda il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la morte della paziente, i giudici di secondo grado hanno affermato che qualora vi siano più concause concorrenti nella determinazione di un evento di danno, la comparazione del grado di incidenza di dette concausa nella causazione dell’evento è possibile soltanto se dette concause si sostanziano in plurimi e distinti comportamenti umani colpevoli. Invece, detta comparazione non è possibile tra una causa umane colpevole e una causa naturale che non è imputabile ad alcuna persona.
Infatti, l’accertamento del nesso di causalità tra un fatto illecito e un evento dannoso deve essere effettuato in base al principio di equivalenza delle cause, secondo cui il nesso di causalità deve ritenersi sussistente a prescindere dall’esistenza e dall’entità delle pregresse situazioni patologiche che possono essere delle concause dell’evento.
Trattandosi di causa naturale non imputabile ad alcuna persona, le pregresse condizioni patologiche del paziente sono prive di efficacia interruttiva del nesso di causalità tra la condotta del medico e la morte del paziente.
Invece, le concause naturali (come appunto le pregresse condizioni patologiche del paziente) sono idonee ad escludere la sussistenza del nesso di causalità tra condotta del sanitario e morte del paziente, soltanto nel caso in cui sia dimostrata la loro efficacia esclusiva nella verificazione dell’evento mortale.
Con riferimento alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale in rapporto alle pregresse condizioni patologiche del congiunto deceduto, il Collegio ha ritenuto che il principio per cui nella liquidazione del risarcimento si deve tenere conto delle pregresse patologie del danneggiato trova applicazione solo in caso di liquidazione dei danni alla salute a favore del danneggiato medesimo.
Infatti, in base al principio della causalità giuridica, il danneggiato, che ha una pregressa patologia indipendente dalla condotta illecita del danneggiante, deve essere risarcito soltanto delle conseguenze dannose che sono state prodotte effettivamente e concretamente dalla predetta condotta illecita.
Detto principio non può invece trovare applicazione nel caso in cui debba essere liquidato il danno da perdita del rapporto parentale.
Infatti, detto ultimo danno ha ad oggetto le conseguenze dannose subite dai congiunti di una persona danneggiata dalla condotta illecita altrui, non invece i pregiudizi subiti da quest’ultima. In altri termini, nel danno da perdita del rapporto parentale, il giudice deve determinare i pregiudizi a carico dei congiunti della vittima dell’illecito.
Ebbene, detti pregiudizi non si sostanziano nella lesione di un danno alla salute, ma nella definitiva cancellazione della relazione affettiva che i titolari del diritto intrattenevano con la persona deceduta.
In altri termini, si tratta di diritti connessi alla coltivazione delle relazioni in ambito familiare o comunque affettivo.
In quest’ultimo caso, quindi, l’integrità psico-fisica pregressa della persona deceduta (vittima primaria della condotta illecita) è del tutto irrilevante in relazione all’intensità o alla gravità con cui la morte di detta persona incide sulla sfera giuridica dei congiunti (vittime secondarie della condotta illecita). Infatti, deve escludersi che la gravità o l’intensità del pregiudizio subito dai congiunti per la perdita del rapporto affettivo con il parente deceduto possa essere valutata in considerazione della maggiore o della minore integrità psicofisica pregressa del parente ucciso.

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3. La decisione della Corte d’Appello


Per quanto riguarda il primo motivo di appello, la Corte ha ritenuto infondato detto motivo ed ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra la mancata tempestiva diagnosi della peritonite con perforazione intestinale da parte del sanitario e la morte della paziente. Infatti, i consulenti tecnici d’ufficio hanno accertato che il decesso della paziente è stato la conseguenza della sepsi indotta dalla peritonite e che questa era già presente nel pomeriggio in cui la paziente si era recata in ospedale nonché che un precoce intervento chirurgico, eseguito già durante il pomeriggio stesso, avrebbe offerto notevoli possibilità di risolvere la patologia (in quanto la peritonite era ancora in fase iniziale e la contaminazione batterica era ancora non massiva).
Inoltre, secondo il Collegio, il Tribunale ha deciso correttamente di non valutare le condizioni pregresse di salute che la paziente aveva già al momento in cui è entrata in ospedale, in quanto dette condizioni – secondo i principi visti sopra – non consentono di escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la omessa diagnosi del sanitario e la morte della paziente.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, la Corte ha ritenuto infondato anche detto motivo in quanto il Tribunale – in applicazione del principio sopra esposto – correttamente non aveva preso in considerazione le pregresse patologie della paziente nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Infatti, secondo la Corte d’Appello siciliana, il tribunale di primo grado aveva fatto bene a considerare nella sua interezza le conseguenze dannose sofferte dai congiunti della paziente deceduta e non aveva ridotto l’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale a causa delle pregresse patologie che aveva detta paziente.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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