L’ordinanza n. 27481 del 15 ottobre 2025 della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione offre un chiarimento significativo in materia di responsabilità civile automobilistica e di funzionamento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS). Il provvedimento affronta una questione di particolare rilevanza pratica: il diritto del trasportato su un veicolo non assicurato di agire direttamente contro l’impresa designata dal Fondo. La guida “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.
Indice
- 1. Il contesto fattuale
- 2. Le questioni sollevate e la decisione della Suprema Corte
- 3. Il principio affermato: presupposti dell’azione diretta contro il Fondo vittime della strada
- 4. Le implicazioni procedurali: attenzione alle motivazioni alternative
- 5. I riflessi per i danneggiati e per i professionisti
- 6. Conclusione
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1. Il contesto fattuale
La vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 27481 del 15 ottobre 2025) nasce da un grave sinistro avvenuto nel 2008. Un veicolo privo di copertura assicurativa ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con un’altra auto regolarmente assicurata. Nell’impatto sono deceduti il conducente del veicolo non assicurato e una delle passeggere – sua figlia – mentre un’altra passeggera (la moglie del conducente) ha riportato lesioni. I familiari sopravvissuti (la vedova-madre ferita e i due figli del conducente deceduto) hanno citato in giudizio l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda, la Corte d’appello di Bari ha accolto l’appello incidentale della compagnia assicuratrice e ha rigettato la domanda anche per estinzione dell’obbligazione per confusione ai sensi dell’art. 1253 c.c. (in quanto i ricorrenti erano anche eredi del responsabile del sinistro). La guida “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.
Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale
Questo manuale si pone l’obiettivo, da un lato, di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia – e, dall’altro, di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della trattativa stragiudiziale. Il volume propone soluzioni operative con consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni. Completano il volume un glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia. Massimo QuezelConsulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).Francesco CarraroAvvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana – Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).
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2. Le questioni sollevate e la decisione della Suprema Corte
In cassazione i ricorrenti hanno sostenuto due motivi principali: (i) violazione dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 13 della Direttiva 2009/103/CE, deducendo che i terzi danneggiati – e in particolare i trasportati – non possono essere esclusi dal risarcimento solo perché eredi del responsabile o suoi congiunti; (ii) violazione dell’art. 1253 e 2697 c.c. in relazione al calcolo della confusione e delle quote ereditarie applicabili secondo una legge straniera (legge bulgara).
Tuttavia, la Corte rigetta il ricorso per inammissibilità, poiché i ricorrenti non hanno censurato tutte le rationes decidendi autonome della sentenza d’appello – in particolare quella relativa all’inammissibilità dell’azione diretta ex art. 141 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) nei confronti dell’impresa designata dal Fondo, quando il veicolo sul quale viaggiava il trasportato era privo di assicurazione.
3. Il principio affermato: presupposti dell’azione diretta contro il Fondo vittime della strada
La pronuncia ribadisce che, per esperire l’azione diretta ex art. 141 CdA nei confronti dell’impresa di assicurazione o designata dal Fondo, è necessario che il veicolo sul quale il terzo danneggiato era trasportato sia munito di copertura assicurativa. Qualora tale requisito manchi (veicolo non assicurato), l’azione diretta ordinaria non è esperibile nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia.
In altre parole: la mera presenza del trasportato non assicurato non comporta automaticamente il diritto all’azione diretta contro il Fondo; va verificato il presupposto assicurativo primario. In assenza di assicurazione, si attiva un regime diverso, quello previsto per il Fondo di Garanzia per veicoli non assicurati o non identificati.
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4. Le implicazioni procedurali: attenzione alle motivazioni alternative
Da un punto di vista processuale, la decisione offre un utile monito per i difensori: quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi alternative e autonome ciascuna idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso deve impugnare tutte tali argomentazioni. L’omessa impugnazione anche di una sola ragione sufficiente rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Nel caso di specie, pur avendo efficacemente contestato la confusione, i ricorrenti non hanno impugnato la motivazione relativa alla mancanza di assicurazione del veicolo, con conseguente inammissibilità del gravame.
5. I riflessi per i danneggiati e per i professionisti
Per i danneggiati
La pronuncia chiarisce che il trasportato su veicolo non assicurato si trova in una posizione peculiare: non potendo agire mediante la tradizionale azione diretta ex art. 141 CdA nei confronti dell’impresa designata dal Fondo, sarà necessario valutare il ricorso alle procedure specifiche previste dal Fondo per i casi di veicoli non assicurati, comprendendo modalità, termini e limiti applicativi. In presenza di sinistri con più veicoli, alcuni assicurati e altri non, occorre individuare correttamente contro chi dirigere la domanda risarcitoria.
Per i professionisti
La decisione richiede attenzione nella fase di redazione del ricorso: va verificata la presenza di tutte le rationes decidendi alternative nella motivazione della sentenza impugnata e vanno individuate tutte le possibili argomentazioni che sorreggono il dispositivo, affinché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
6. Conclusione
L’ordinanza n. 27481/2025 della Cassazione conferma un principio fondamentale nel risarcimento da sinistri stradali: l’accesso all’azione diretta contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia è condizionato alla copertura assicurativa del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato. In assenza di tale requisito, non si può esperire l’azione ordinaria ex art. 141 CdA, e la richiesta dovrà transitare attraverso il regime speciale del Fondo. Inoltre, la pronuncia richiama l’importanza di una valutazione completa delle motivazioni della decisione impugnata, per evitare l’inammissibilità del ricorso.
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