Albero vicino al condominio: violazione dell’art. 1102 c.c.?

La piantumazione di un albero d’alto fusto in prossimità dell’abitazione in un condominio, senza previa delibera assembleare, viola l’art. 1102 c.c.?

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La piantumazione di un albero d’alto fusto in prossimità dell’abitazione di un condomino, senza previa delibera assembleare, può costituire violazione dell’art. 1102 c.c.? Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
riferimenti normativi: art.  1102 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Roma, Sentenza del 21/06/2023, n. 9853

Tribunale di Lecco -sez. I civ.- sentenza n. 507 del 23-10-2025

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Indice

1. La vicenda: la piantumazione dell’albero vicino al condominio


Un condomino acquistava un appartamento situato al primo piano di una palazzina condominiale, destinato a seconda casa, immerso in un parco condominiale con alberi d’alto fusto. L’attore faceva presente che, senza essere consultato, era stato piantumato nel parco condominiale un nuovo albero d’alto fusto (un acero), ubicato proprio in corrispondenza del balcone della sua abitazione. Il condomino lamentava che, nonostante le rassicurazioni formulate dall’amministratore dell’epoca circa il controllo della crescita dell’albero mediante una manutenzione ordinaria dello stesso, nel corso degli anni l’albero era cresciuto a dismisura, raggiungendo l’altezza di 10 metri. In altre parole l’acero aveva superato il balcone dell’attore. Quest’ultimo evidenziava come la vicinanza e le dimensioni dell’albero causavano diversi pregiudizi alla sua proprietà, privata di luce e aria naturale, nonché della vista sul parco condominiale. Alla luce di quanto sopra citava in giudizio il condominio, chiedendo in via principale di accertare e dichiarare il grave pregiudizio subito dal suo appartamento, a causa della presenza dell’albero d’alto fusto e per l’effetto ordinarne la rimozione. Inoltre, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, l’attore in via subordinata chiedeva che fosse ordinato al condominio la potatura della chioma dell’acero affinché venisse mantenuta un’altezza dello stesso a metri 2 dal terreno.
Il condominio non si costituiva La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali di parte attrice.
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2. La questione


La piantumazione di un albero in area condominiale, non previamente deliberata dall’assemblea, può integrare un uso alterato della cosa comune lesivo del diritto del singolo condomino al pari godimento?

3. La soluzione


Il Tribunale ha dato ragione al condomino. Lo stesso giudice ha sottolineato come l’esame delle fotografie prodotte in giudizio abbia evidenziato chiaramente il pregiudizio subito dall’attore a causa della pianta oggetto di contestazione. Come ha notato il Tribunale, l’albero d’alto fusto, di notevoli dimensioni, è stato collocato nelle immediate vicinanze del balcone dell’appartamento, con effetti negativi sull’affaccio e sulla fruizione di aria e luce naturale. Tale situazione ha inciso in modo significativo sul godimento dell’immobile.
Il Tribunale ha affermato che la condotta del convenuto, consistente nella piantumazione dell’albero in quella specifica posizione, si configura come una violazione dell’art. 1102 del codice civile, in quanto altera l’equilibrio nell’uso della cosa comune. L’attrice, infatti, è stata privata della possibilità di beneficiare pienamente del parco condominiale, a differenza degli altri condomini. Il Tribunale ha ulteriormente notato che la piantumazione dell’albero non è stata mai discussa in assemblea condominiale, né l’amministratore ha consultato parte attrice, limitandosi a rassicurarla sulla manutenzione ordinaria. Alla luce di quanto sopra, il giudice lombardo ha ordinato al condominio la rimozione dell’acero piantumato davanti all’appartamento dell’attore.
Del resto, la pianta in questione è risultata l’unica collocata in prossimità dell’edificio, rendendo il pregiudizio subito dalla parte attrice non solo concreto, ma anche esclusivo.

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4. Le riflessioni conclusive


L’articolo 1102 c.c. tutela il diritto di ciascun condomino a fare uso della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. Quando un albero d’alto fusto, piantato in area condominiale, cresce fino a ostacolare l’affaccio, la luce o la vista di un’unità immobiliare, può configurarsi una lesione del diritto di pari uso. In altre parole quando in un condominio viene piantato un albero di alto fusto in una zona comune (come un giardino o un cortile), senza che vi sia stata una preventiva deliberazione da parte dell’assemblea condominiale, si pone un problema di legittimità dell’intervento. Se tale albero, per dimensioni e posizione, finisce per ostacolare la luce naturale, l’aria o la visuale di uno degli appartamenti, si verifica una lesione concreta del diritto di quel condomino a godere della cosa comune in modo paritario rispetto agli altri. Nel caso esaminato il Tribunale ha ordinato la rimozione dell’acero piantumato. Non si può escludere che una potatura eccessiva dell’albero possa danneggiare la pianta e provocare un riscoppio di rami nella stagione successiva. Del resto un agronomo aveva contemplato tra le varie possibilità la sostituzione dell’albero con alcune specie più adatte al luogo. In una vicenda simile per evitare di compromettere la salute dell’albero (una magnolia di rilevanti dimensioni) e ridurre al minimo i problemi di un condomino (la riduzione di aria e luce, nonché l’intromissione di sgraditi esemplari d’insetti nell’abitazione), si è ritenuto necessario intervenire con una potatura selettiva, mirata a dare alla chioma dell’albero una forma piramidale. Questo tipo di intervento ha consentito di contenere lo sviluppo della pianta senza danneggiarne la struttura. È stata invece esclusa l’ipotesi di rimuovere completamente i rami che si estendevano nel cortile del condominio confinante, poiché un’operazione così drastica avrebbe potuto compromettere l’equilibrio dell’albero, aumentando il rischio di instabilità e di caduta (Trib. Roma 21 giugno 2023, n. 9853).

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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