Compenso dell’avvocato per la fase istruttoria: il principio della Cassazione

Cassazione: il compenso per la fase istruttoria spetta all’avvocato anche senza prove, principio chiarito sull’interpretazione del D.M. 55/2014.

Redazione 09/10/25
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Con l’ordinanza n. 25711 del 19 settembre 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato un tema ricorrente nella liquidazione dei compensi professionali: la spettanza dell’onorario per la fase istruttoria anche in assenza di vere e proprie attività probatorie.
La decisione ribadisce un principio di carattere sistematico, utile a evitare interpretazioni eccessivamente restrittive del D.M. n. 55/2014, che disciplina i parametri per la determinazione dei compensi degli avvocati.
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Indice

1. Il caso deciso: esclusione della voce istruttoria per mancanza di prove


La controversia trae origine dal ricorso di un avvocato che aveva chiesto la liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta in un giudizio civile, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011.
Il Tribunale di Patti, accogliendo solo in parte la domanda, aveva riconosciuto all’istante la somma complessiva di 5.534 euro, escludendo tuttavia l’onorario relativo alla fase istruttoria, motivando che essa non si sarebbe “svolta”.
Secondo il giudice di merito, infatti, non erano state espletate prove testimoniali, perizie o altri mezzi di prova in senso stretto tali da giustificare il riconoscimento del compenso previsto per tale fase.
L’avvocato ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014 e sostenendo che la decisione contrastasse con gli atti del processo. Egli aveva infatti partecipato a numerose udienze di trattazione e aveva esaminato documenti prodotti dalla controparte, attività che, secondo il ricorrente, dovevano essere considerate parte integrante della fase istruttoria. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”

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2. La nozione di “fase istruttoria” secondo il D.M. n. 55/2014


Nel ricostruire il quadro normativo, la Corte ha richiamato l’art. 4, comma 5, del D.M. n. 55/2014, che distingue quattro fasi del processo civile ai fini della liquidazione dei compensi:

  • studio della controversia,
  • introduzione del giudizio,
  • fase istruttoria,
  • fase decisionale.

La norma, letta insieme alle tabelle allegate, chiarisce che la voce “fase istruttoria e/o di trattazione” include tutte le attività che si collocano tra la fase introduttiva e quella decisionale, indipendentemente dal fatto che siano state assunte prove orali o tecniche.
In tal senso, l’attività di trattazione – come la partecipazione alle udienze, il deposito di memorie o l’esame della documentazione prodotta – integra a pieno titolo la fase istruttoria e giustifica il riconoscimento del compenso corrispondente.

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3. L’interpretazione estensiva della Cassazione sulla fase istruttoria e sul compenso dell’avvocato


Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha riaffermato un orientamento estensivo della nozione di fase istruttoria.
Secondo la Cassazione, il compenso previsto per tale fase spetta in misura unitaria, anche qualora non sia stata espletata un’attività probatoria in senso stretto, purché il difensore abbia svolto atti di trattazione della causa.
È sufficiente, pertanto:

  • la partecipazione ad una o più udienze di discussione o rinvio,
  • oppure il deposito di memorie difensive, anche illustrative o integrative, volte a sviluppare le tesi di parte.

La Corte sottolinea che l’articolazione del giudizio di merito implica fisiologicamente una fase di trattazione, che costituisce passaggio necessario e non eventuale. Escludere il compenso per la sola mancanza di mezzi istruttori significherebbe, dunque, alterare la logica del sistema parametrico e svilire l’attività difensiva nella sua dimensione dialettica.

4. La valutazione del caso concreto


Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato come il difensore avesse fornito indicazioni puntuali circa le attività svolte: partecipazione a diverse udienze, esame dei documenti della controparte e interlocuzioni processuali documentate.
Tali elementi hanno confermato che la fase di trattazione si era regolarmente svolta e che il mancato riconoscimento del compenso era frutto di una lettura eccessivamente formalistica da parte del giudice di merito.
Il principio che emerge è che la fase istruttoria non coincide con la sola attività probatoria, ma comprende ogni attività intermedia tra l’introduzione e la decisione del processo.

5. Conclusioni: valorizzazione dell’attività difensiva e coerenza sistemica


L’ordinanza n. 25711/2025 si pone in linea con un orientamento consolidato che valorizza la funzione complessiva dell’avvocato nel processo.
La fase istruttoria deve essere intesa in senso ampio, come momento in cui la controversia viene trattata, discussa e preparata alla decisione, anche in assenza di prove formali.
La pronuncia assume rilievo pratico per la liquidazione dei compensi d’ufficio e di parte, ponendosi come garanzia di riconoscimento dell’attività effettivamente svolta dal difensore, in coerenza con il principio di equità e proporzionalità che permea l’intero sistema dei parametri forensi.

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