Il TAR Sicilia ha confermato la legittimità dell’esclusione da un concorso di una candidata che non aveva sottoscritto il proprio curriculum vitae, ritenendo che tale mancanza costituisse una violazione della lex specialis del bando.
Indice
1. La vicenda
Il TAR Sicilia, con sentenza n. 679/2025, ha ribadito il principio di autoresponsabilità dei candidati nelle procedure concorsuali. Il caso riguardava l’esclusione di una candidata per mancata sottoscrizione del curriculum, ritenuta una violazione del bando. La ricorrente ha contestato la decisione, invocando il soccorso istruttorio e il principio del legittimo affidamento. Tuttavia, il Tribunale ha confermato l’operato dell’amministrazione, escludendo la possibilità di sanare l’irregolarità.
2. Esclusione da concorso per curriculum non sottoscritto: il Tar Sicilia conferma la legittimità
Il Tar Sicilia, Sez. I, con sentenza del 20 febbraio 2025 n. 679 si è pronunciato in merito alla legittimità dell’esclusione da un concorso di un candidato che ha omesso la sottoscrizione del curriculum vitae. La ricorrente, difatti, veniva esclusa in sede di riesame in quanto, come risulta dal verbale della commissione giudicatrice:
- il Curriculum formativo e professionale prodotto dalla dott.ssa -OMISSIS- non è stato presentato secondo quanto previsto dal bando e cioè ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000;
- tale Curriculum formativo e professionale non è stato neppure controfirmato dalla candidata.
Tali mancanze, per la Commissioni sono state ritenuti sufficienti da comportare l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale.
Alla luce di ciò, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato, sotto vari profili, censurando il comportamento contraddittorio dell’amministrazione resistente avendo la stessa sostenuto che:
- nel primo verbale, di aver proceduto all’esame della documentazione prodotta da tutti i candidati e aver riscontrato, solo in un successivo verbale, l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la ricorrente;
- l’omessa attivazione del soccorso istruttorio che le avrebbe consentito di integrare la documentazione trasmessa trattandosi di un evidente errore materiale, nonché l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990;
- Trattandosi di mera irregolarità non avrebbe potuto, comunque, disporsi l’esclusione dalla procedura concorsuale;
- la violazione del legittimo affidamento ingenerato dal comportamento contraddittorio tenuto dalla resistente Amministrazione.
Secondo la ricorrente, difatti, la mancata sottoscrizione del curriculum non avrebbe potuto, comunque, costituire causa di esclusione atteso che lo stesso era stato inviato all’amministrazione dalla casella di posta elettronica certificata della ricorrente.
In merito, con ordinanza n. 44/2020 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare rilevando che:
- l’avviso pubblico ha previsto espressamente che la mancata produzione del curriculum vitae in formato europeo redatto ai sensi del DPR. 445/2000 comporta l’esclusione dal concorso;
- che quella sopra richiamata è previsione del tutto chiara, che non lascia adito a dubbi interpretativi;
- che la presentazione di un curriculum non redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e carente della firma costituisce, pertanto, palese violazione della lex specialis;
- che in ragione di quanto evidenziato il Collegio ritiene che, perlomeno ad un primo sommario esame, il principio di autoresponsabilità dei concorrenti debba indurre ad affermare che la concessione della possibilità di integrare tale atto, a seguito di soccorso istruttorio, non sarebbe rispettosa della par condicio dei concorrenti.
Secondo il Tar Sicilia il ricorso è infondato atteso che, come già rilevato in sede cautelare, l’esclusione dalla procedura si fonda sulla violazione di una clausola della lex specialis che non lascia spazio a dubbi interpretativi e che non è stata oggetto di impugnazione né di contestazione alcuna.
L’art. 4 dell’avviso pubblico stabiliva, infatti, che “a pena di inammissibilità”, che la domanda dovesse essere “corredata da un curriculum vitae redatto ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000” prevedendo, altresì, che “la mancata produzione del curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000” avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione”.
La ricorrente, contravvenendo alle prescrizioni dell’atto di avviso, ha partecipato alla procedura selettiva allegando un curriculum che, oltre a non recare alcuna sottoscrizione in calce, non contiene la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tali carenze possono ritenersi solo in parte superate dall’invio della domanda di partecipazione a mezzo PEC.
Ed invero, pur condividendosi l’orientamento secondo cui “l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma“[1], non può parimenti ritenersi che la sottoscrizione del curriculum[2] integri, in virtù del disposto di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. In proposito, va osservato che gli aspetti evocati – la dichiarazione sostitutiva, da un lato, e la sottoscrizione quale modalità idonea a soddisfare i requisiti ex art. 38, comma 3, D.P.R. – sono destinati ad operare su piani non sovrapponibili.
Come evidenziato in sede giurisprudenziale, infatti, “la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva”, potendo per l’effetto “… l’accertamento dell’identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori”. Nel caso di specie, il testo del curriculum presentato da parte ricorrente non reca alcuna dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 e la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del suddetto documento, dunque, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell’atto (e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute), non può valere a integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000”[3].
Né la carenza riscontrata dalla commissione avrebbe potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio.
Per giurisprudenza costante, infatti, “nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso[4]”.
Inoltre, per il Consiglio di Stato “L’istituto del soccorso istruttorio ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere amministrativo. Ha una portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’Amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati”[5].
Nel caso di specie, l’avviso di indizione della procedura selettiva prevedeva, come già indicato, a pena di inammissibilità, la presentazione del curriculum redatto ai sensi del DPR 445/2000 e stabiliva, altresì, che “i contenuti delle autocertificazioni prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000, così come integrato dalla legge n. 183/2011, dovranno consentire la valutazione, nonché la verifica della veridicità delle stesse da parte della Commissione esaminatrice e che in carenza di tutti gli elementi essenziali le dichiarazioni sostitutive non verranno prese in considerazione”.
Il curriculum allegato alla domanda di partecipazione, contravvenendo a tali univoche disposizioni e risultando privo dei suoi elementi essenziali è, dunque, da ritenersi tamquam non esset.
Essendo, pertanto, inidoneo ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione nonché dei titoli oggetto di valutazione non avrebbe potuto essere integrato mediante soccorso istruttorio senza violare la par condicio dei concorrenti.
3. Conclusione
La sentenza evidenzia l’importanza del rispetto rigoroso delle prescrizioni dei bandi di concorso, in quanto lex specialis. La mancata sottoscrizione del curriculum è stata considerata una violazione non sanabile tramite soccorso istruttorio, in quanto contraria al principio di par condicio tra i candidati. Il TAR ha sottolineato che l’autoresponsabilità impone ai partecipanti di prestare massima attenzione nella presentazione della documentazione richiesta.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Note
[1] Tar Campania sent. n. 2285/2020; vedi anche Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 167/2018; TAR Liguria 78/2023.
[2] o, come nel caso di specie, il suo invio dalla casella PEC.
[3] T.A.R. Roma, sez. III, sentenza n. 11801 del 12 settembre 2022.
[4] cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; id., 21 novembre 2022, n. 10241; Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 giugno 2016, n. 4081; C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 12 maggio 2000, n. 281) (Consiglio di Stato, sez. VII sentenza n. 7334 del 2 settembre 2024.
[5] Consiglio di Stato, sent. n. 10241/2022.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento