La perdita di chance di sopravvivenza comporta il risarcimento del danno da perdita della possibilità di godere del rapporto parentale. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. I fatti: la perdita di chance e la morte del paziente
La moglie di un paziente deceduto per un problema cardiaco adiva il tribunale di Trani, sia in proprio che quale l’esercente la potestà genitoriale dei figli minori, per chiedere la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti per la morte del marito.
In particolare, parte attrice deduceva che il marito, avvertendo dolori all’arto superiore sinistro nonché precordialgia e sudorazione, aveva chiamato la centrale operativa del 118, che era giunta presso la sua abitazione pochi minuti dopo. Il medico si limitava ad effettuare una misurazione della pressione sanguigna, lo stato glicemico e un elettrocardiogramma on-line. Dopo 21 minuti all’arrivo dell’ambulanza, i sanitari lasciavano l’abitazione del paziente comunicandogli che le sue condizioni cliniche non rivestivano carattere di gravità e gli consigliavano soltanto l’assunzione di compresse di paracetamolo. Durante la notte, però, il paziente continuava ad avvertire i sintomi suddetti e pertanto il mattino seguente la moglie lo accompagnava al pronto soccorso dell’ospedale, dove veniva visitato in mattinata e sottoposto ad un elettrocardiogramma. Tuttavia, il referto dell’elettrocardiogramma veniva esaminato dai medici soltanto tre ore dopo l’esecuzione dell’accertamento diagnostico, quando ormai il paziente era morto da più di un’ora.
Secondo gli attori era ravvisabile una responsabilità della struttura sanitaria convenuta, in quanto il personale del 118 che era intervenuto presso l’abitazione del paziente la sera prima dell’evento mortale, non aveva gestito il dolore toracico del paziente secondo quanto previsto dai relativi protocolli, perché non aveva trasportato immediatamente il paziente all’ospedale per sottoporlo ad una un monitoraggio costante. In secondo luogo, anche il personale sanitario del pronto soccorso avrebbe tenuto nei comportamenti inadempienti, avendo eseguito il ritratto il tracciato elettrocardiografico. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
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2. Le valutazioni del Tribunale
Preliminarmente, il giudice ha evidenziato come la responsabilità della struttura sanitaria sia inquadrabile all’interno della categoria contrattuale, con conseguente onere a carico del paziente danneggiato di dimostrare la sussistenza del contratto tra le parti nonché del nesso di causalità fra la condotta inadempiente dei sanitari della struttura e l’evento dannoso lamentato dal paziente.
L’evento dannoso, oltre alla morte del paziente, può essere configurato anche nella perdita di possibilità di sopravvivenza di quest’ultimo.
Infatti, la chance di sopravvivenza è intesa come evento di danno che è possibile risarcire, allorquando si sostanzia nella possibilità perduta di ottenere un risultato migliore anche se solo eventuale.
Tale possibilità, inoltre, per poter essere risarcibile, deve assumere i caratteri della apprezzabilità, serietà e consistenza.
In caso positivo di accertamento di entrambi i suddetti requisiti (cioè: nesso di causalità tra condotta dei sanitari che perdita della possibilità di ottenere un risultato migliore; apprezzabilità, serietà e consistenza della suddetta possibilità), il giudice potrà procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, commisurandolo alla possibilità perduta di realizzare il risultato sperato.
Secondo il giudice, accertata la perdita delle chances di sopravvivenza di una persona a causa della condotta dei sanitari, consegue la risarcibilità del danno derivante dalla perdita delle possibilità di godere del rapporto parentale, che viene fatto valere in proprio dagli attori, nonché del danno derivante dalla lesione della possibilità di sopravvivenza, che viene fatto valere dagli attori in via ereditaria.
Secondo il giudice, inoltre, il danno da perdita di chances di sopravvivenza subito direttamente dal paziente, per la perdita della possibilità di sopravvivere, non può che essere valutato equitativamente tenendo conto, quale base di computo, del danno terminale che sarebbe stato liquidato paziente nel caso in cui fosse stato accertato il nesso di causalità con la morte.
Anche il danno da perdita chances di godere del rapporto parentale, che viene vantato iure proprio dai prossimi congiunti, deve essere liquidato in via equitativa: in questo caso, secondo il giudice, si deve tenere conto del grado probabilistico di evitare l’evento, in concorso con la patologia del paziente che avrebbe comunque inciso sulle possibilità di sopravvivenza, nonché della relazione che ciascun attore congiunto aveva con il paziente morto (il grado di parentela, l’età delle parti, la convivenza e il legame affettivo).
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3. La decisione del Tribunale
Nel caso oggetto di esame, il tribunale di Trani, all’esito delle conclusioni della consulenza resa del c.t.u. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto che soltanto la condotta posta in essere dai sanitari del 118 potesse essere ritenuta inadempiente, in quanto non conformi alle buone pratiche clinico-assistenziali; ma che tale condotta fosse casualmente collegata non con la morte del paziente, bensì con la perdita della chances di una sua sopravvivenza. In particolare, il c.t.u. ha quantificato dette chances nella misura del 28%.
Per quanto attiene alla prima tipologia di danno invocato dagli attori, cioè la perdita di chance di sopravvivenza subita dal proprio congiunto, il giudice ha ricordato che il danno terminale può essere riconosciuto soltanto se la persona danneggiata è morta dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo e abbia percepito il sopraggiungere dell’evento nefasto.
Nel caso di specie, il paziente ha percepito il sopraggiungere dell’evento mortale per un breve arco temporale (di circa 12 ore), sia in considerazione del fatto che la sintomatologia dolorosa era insorta soltanto la sera prima, sia in considerazione del fatto che il personale del pronto soccorso l’uomo aveva rassicurato circa l’evoluzione positiva dei suddetti dolori.
In considerazione di ciò, in applicazione del suddetto criterio equitativo, il giudice ha riconosciuto a favore del paziente morto la somma di euro 15.000 a titolo di risarcimento del danno per la perdita delle chances di sopravvivenza.
Per quanto riguarda, invece, il danno per la perdita delle chances di godere del rapporto parentale, vantato iure proprio dai congiunti del paziente deceduto, il giudice, tenuto conto dei criteri di cui sopra nonché del fatto che i medesimi congiunti avevano omesso di riferire al personale del 118 le effettive condizioni di salute del paziente, il giudice ha ritenuto equo liquidare l’importo di euro 20.000 a favore del coniuge e di euro 25.000 a favore di ciascuno dei figli minori.
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