La recente ordinanza n. 18530 del 7 luglio 2025, pronunciata dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, affronta un caso significativo in tema di responsabilità da prodotto difettoso, chiarendo i confini tra riconoscimento del vizio, decorrenza della prescrizione e doveri informativi gravanti sul produttore. Con un approccio pratico, la decisione offre indicazioni operative preziose per il professionista legale, toccando tanto il piano contrattuale quanto quello extracontrattuale. In particolare, la Corte attribuisce rilievo alla condotta concludente del venditore e ribadisce il principio per cui l’obbligo di prevenzione del produttore non può arrestarsi alla semplice comunicazione verso il rivenditore, ma deve estendersi alla tutela effettiva dell’utilizzatore finale. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il fatto: crollo di una gru e azione giudiziaria
- 2. La riparazione come riconoscimento del vizio e interruzione della prescrizione
- 3. Il dovere di informazione del produttore non si esaurisce nel rapporto contrattuale
- 4. Comunicazione dei rischi: serve chiarezza, non generiche avvertenze
- 5. Considerazioni operative per il legale sulla responsabilità per difetti del prodotto
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1. Il fatto: crollo di una gru e azione giudiziaria
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18530 del 7 luglio 2025 affronta un caso di responsabilità da prodotto difettoso che solleva questioni centrali per la prassi forense. Il caso nasce da un grave incidente verificatosi nel 2010, quando una gru, acquistata da un’impresa per l’esecuzione di lavori edili, è crollata provocando ingenti danni. La macchina era stata venduta da un’impresa e prodotta da un’altra. L’acquirente conveniva in giudizio entrambi i soggetti, chiamandoli a rispondere ex art. 1490 c.c. per vizi del bene.
Le difese si fondavano sull’eccezione di decadenza e prescrizione (art. 1495 c.c.), ma le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio confermavano l’esistenza di un vizio strutturale. In primo grado veniva accolta la domanda; in appello, la Corte riconosceva un implicito riconoscimento del vizio da parte del venditore (escludendo quindi la decadenza), ma dichiarava prescritto il diritto. Quanto al produttore, non veniva ravvisata alcuna responsabilità, essendo stato ritenuto sufficiente aver informato il venditore del potenziale difetto. L’acquirente ricorreva dunque in Cassazione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La riparazione come riconoscimento del vizio e interruzione della prescrizione
La Corte di Cassazione modifica l’impostazione dei giudici di merito e attribuisce rilevanza dirimente alla condotta del venditore successiva alla denuncia del vizio. Il venditore, infatti, aveva provveduto alla rimozione del braccio difettoso della gru, e tale intervento, secondo il Collegio, integra un comportamento concludente di riconoscimento dell’obbligazione risarcitoria.
Tale condotta non solo esclude la decadenza, ma interrompe anche il termine di prescrizione. La Corte evidenzia che l’attività esecutiva di riparazione equivale, nei suoi effetti, a una forma di novazione oggettiva dell’obbligazione, da cui deriva l’applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale. Anche in assenza di un’esplicita rinuncia alla prescrizione, il comportamento del venditore dimostra un’assunzione piena della responsabilità, con conseguente riapertura dei termini per far valere il diritto.
3. Il dovere di informazione del produttore non si esaurisce nel rapporto contrattuale
Sul fronte della responsabilità del produttore, la Corte interviene per chiarire i limiti dell’obbligo informativo. L’ordinanza afferma con forza che non è sufficiente, per il produttore, avvisare il proprio cliente (in questo caso il venditore) circa la possibilità che alcune macchine siano difettose. Questo tipo di comunicazione interna, se non seguita da ulteriori iniziative idonee a tutelare l’utilizzatore finale, risulta inadeguata.
Il produttore ha un obbligo autonomo di prevenzione che deriva dal principio del neminem laedere. Quando è a conoscenza di una potenziale difettosità, ha il dovere di verificare se il prodotto venduto rientri tra quelli a rischio e, se del caso, adottare misure correttive o informare direttamente l’utilizzatore. La mancata adozione di tali cautele rappresenta una condotta colposa suscettibile di fondare una responsabilità extracontrattuale per i danni derivanti.
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4. Comunicazione dei rischi: serve chiarezza, non generiche avvertenze
La Cassazione coglie l’occasione per ribadire un principio di rilievo generale nella disciplina della sicurezza dei prodotti: l’informazione fornita dal produttore deve essere completa, specifica e commisurata allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili al momento della commercializzazione. Non basta un’avvertenza generica sulla potenziale pericolosità del bene.
L’obbligo informativo deve tenere conto delle concrete condizioni d’uso del prodotto e delle caratteristiche personali dell’utilizzatore. La mancata indicazione di rischi specifici, laddove prevedibili, costituisce violazione del dovere di diligenza e comporta la responsabilità del produttore anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto.
5. Considerazioni operative per il legale sulla responsabilità per difetti del prodotto
Per l’avvocato che si confronta con contenziosi in materia di difetti del prodotto, l’ordinanza n. 18530/2025 offre spunti di rilievo:
- In punto di eccezioni preliminari, è fondamentale verificare la presenza di atti concludenti (riparazioni, sostituzioni, comunicazioni) idonei a interrompere la prescrizione o a escludere la decadenza.
- Nel delineare la responsabilità del produttore, l’attenzione deve essere posta non solo sui profili contrattuali, ma anche sugli obblighi generali di prevenzione del danno verso terzi.
- Quanto agli oneri informativi, la valutazione della sufficienza delle avvertenze va condotta in modo critico, richiedendo sempre che siano dettagliate e ancorate a evidenze tecniche documentabili.
L’ordinanza si inserisce in una linea interpretativa che valorizza la condotta fattuale delle parti e amplia l’ambito di tutela dell’utilizzatore finale, ponendo al centro l’effettività dell’obbligo di diligenza e prevenzione.
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