T.A.R. Calabria – I sez. – sentenza n. 1888 del 09-11-2018
All’amministrazione regionale non è consentito, sulla base dei medesimi elementi fattuali presi in considerazione in un parere motivato già dalla stessa reso e in ragione delle criticità già messe in evidenza, intervenire nuovamente nella procedura, concludendo, in contrasto con le determinazioni del Comune. E’ pertanto illegittima l’attività per mezzo della quale l’amministrazione regionale ecceda rispetto alle funzioni attribuitele dalla legge e eserciti poteri di surroga dell’amministrazione comunale, le cui determinazioni non siano state ritenute condivisibili, in assenza di un referente normativo che glieli attribuisca
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