Giudice di Pace Milano sez. VII 15/10/2009

Redazione 15/10/09
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Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 3, L. 102/06 e art. 414 e segg. c.p.c., Gu.Gi. e An. S.a.s., rispettivamente conducente e proprietaria della vettura (omissis), tg. (omissis) evocavano in giudizio Ga.St., At. S.p.A. ed Au. S.p.A., nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria e impresa assicuratrice dell’autobus della linea n. (omissis), tg. (omissis) chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della collisione avvenuta tra i predetti mezzi il 12/7/2009, verso le ore 16.25, in Milano, all’incrocio tra ***** (omissis) e via (omissis), previo accertamento del grado di responsabilità del Ga. il quale, incurante della luce semaforica rossa a suo carico, attraversava l’incrocio urtando la vettura (omissis) che, all’accensione del semaforo verde, provenendo da sinistra impegnava l’incrocio diretta in via (omissis). Concludevano per la liquidazione del risarcimento Gu.Gi. in Euro 15.138,57 e An. S.a.s. in Euro 12.515,28, o nelle diverse somme ritenute di giustizia; il tutto oltre accessori.

Contumace il Ga. e Au., si costituiva At. deducendo preliminarmente l’incompetenza per valore del giudice adito, nel merito contestando l’an e il quantum, e concludendo per il rigetto delle avverse domande.

Respinta l’eccezione d’incompetenza, assunte le prove orali ed espletata la CTU medico legale sulla persona dell’attore, la causa è stata decisa all’udienza di discussione del 10/6/2009.

Motivi della decisione
L’eccezione d’incompetenza per valore non essendo stata ribadita in sede di conclusioni definitive, deve intendersi rinunciata. Quanto al merito, i conducenti coinvolti hanno fornito agli agenti di Polizia Municipale, intervenuti sul luogo poco dopo l’incidente, divergenti versioni della dinamica, attribuendo ciascuno alla condotta di guida dell’altro – sostanzialmente inosservante della segnalazione semaforica rossa – la causazione dell’incidente avvenuto tra i due veicoli che impegnavano contestualmente l’incrocio provenendo da differenti direzioni (v. relazione d’incidente agli atti).

Dalle risultanze processuali emerge che il sinistro è avvenuto all’incrocio con le seguenti modalità: il Ga., alla guida dell’autobus, percorrendo la carreggiata a senso unico di Corso Lodi, direzione centro città, nell’approssimarsi all’incrocio notava che una vettura, rimasta sconosciuta, provenendo dalla sua sinistra si immetteva nell’incrocio e svoltava a sinistra proseguendo la marcia in Corso (omissis) verso il centro, e che tale vettura era seguita dalla vettura condotta dal Gu. il quale, invece proseguiva diritto attraversando Corso Lodi in direzione di via (omissis) (v. interrogatorio formale del Ga.); in siffatto contesto, il Ga., avendo la segnalazione semaforica verde nella sua direzione di marcia impegnava l’incrocio con l’autobus e pur frenando e deviando verso destra non riusciva ad evitare lo scontro.

Siffatta ricostruzione trova riscontro nella deposizione della teste Lu. (trasportata sull’autobus), precisa e coerente sulle circostanze di fatto, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, la quale ha confermato che l’autobus si è introdotto nell’incrocio con luce verde nella propria direzione di marcia. Tale versione è compatibile con quanto dichiarato nelle immediatezze agli operanti dal teste oculare Pi. (trasportato sull’autobus), segnatamente che immediatamente dopo lo scontro il semaforo proiettava luce verde per l’autobus. Non rileva, in senso contrario sul punto, la deposizione del teste Am. di parte ricorrente, persona non menzionata dagli operanti tra i testi oculari, né, inspiegabilmente, indicata nell’immediatezza agli operanti dal ricorrente al quale, peraltro, l’Am. sostiene di aver subito rilasciato un biglietto con il proprio nome e recapito telefonico (v. deposizione testimoniale Am.).

L’accertata dinamica può reputarsi indicativa della colposa condotta di guida di ciascuno dei conducenti, non conforme alle prescrizioni poste a tutela della sicurezza stradale ed a quelle di comune prudenza. Al riguardo si osserva che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore "luce verde", non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni di traffico esistenti nell’incrocio. E sussiste il concorso di colpa del conducente, il quale, all’accendersi della luce verde attraversi l’incrocio a forte velocità, nonostante che l’incrocio – nel senso contrastante – sia stato appena attraversato da una vettura ….. che preceda di poco un veicolo con il quale sia poi venuto a collisione (Cass. 480/90).

In definitiva, il veicolo favorito dal diritto di precedenza non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, consistente nell’uso della dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale semaforico rosso o semplicemente di precedenza. Sicché, ogni conducente, ancorché goda del diritto di precedenza, al fine di evitare incidenti, nell’approssimarsi ad una intersezione deve usare la necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio (in questo senso, Cass. n. 9750/05).

In ogni caso, nell’ipotesi di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cass. n. 5671/2000; Cass. n. 10156/1994).

Nella specie, deve ritenersi accertata in concreto la colpa del ricorrente nella misura del 70%, per non aver lo stesso dato la precedenza all’autobus, pur avendone l’obbligo in base al segnale del semaforo (con è contestato il malfunzionamento delle lanterne semaforiche), mentre il residuo 30% va posto a carico del conducente dell’autobus il quale, nell’approssimarsi all’incrocio, omise verosimilmente di adottare le cautele che richiedeva il contesto di traffico veicolare avvistabile, quale il rallentamento dell’andatura fino all’arresto, per evitare ogni pericolo entro il suo campo di visibilità, dinanzi agli ostacoli prevedibili; tali si devono ritenere le manovre poste in essere delle avvistate vetture provenienti dalla laterale confluente da sinistra che il Ga. notò (v. con riguardo all’avvistamento, le dichiarazioni del Ga. in sede d’interrogatorio formale, conformi alle deposizioni dei testi trasportati sull’autobus) e, pur avendo il tempo di dire prima "è passata con il rosso" e successivamente: "sta passando con il rosso" (v. dich. testimoniali), ma non fu in grado di evitare lo scontro.

In conclusione, le condotte dei conducenti hanno insieme determinato in concreto una situazione tale che senza ciascuna di esse l’evento dannoso non si sarebbe verificato, sicché il rapporto di causalità non può essere escluso con riguardo a nessuna delle condotte stesse.

Valutati globalmente tutti gli elementi disponibili, all’accertata concorrente condotta colposa di ciascuno dei due conducenti va attribuito un apporto causale quantificabile nella misura dell’70% a carico del ricorrente e del restante 30% a carico del conducente convenuto, ritenuta preponderante l’efficienza causale l’inosservanza dell’obbligo di precedenza all’autobus sopraggiungente, avendo essa innestato la sequenza causale conclusasi con il sinistro.

Pertanto, la pretesa risarcitoria va accolta nella misura del 30%, dovendosi ascrivere alla colposa condotta di guida del conducente ricorrente il 70% del danno riportato nell’occorso dal medesimo e dalla società proprietaria della vettura che conduceva.

Al fine di determinare il danno alla persona subito dal Gu. occorre considerare che, secondo le conclusioni del CTU, adeguatamente argomentate e persuasive, dalle quali non dissentono i CTP, il suddetto riportò lesioni (infrazione dell’apice della scapola dx, e distorsione cervicale), causalmente riconducibili al dedotto sinistro, dalle quali sono derivati una invalidità temporanea parziale al 75% della durata di giorni 14, al 50% di successivi giorni 10, e al 25% di ulteriori giorni 10, nonché postumi permanenti valutabili nella misura del 3% di danno biologico, che non riducono la capacità lavorativa. Risultano sostenute spese di cura necessarie e congrue ammontanti ad Euro 826,64.

Pertanto, l’intero danno alla persona del ricorrente può liquidarsi nell’importo complessivo di Euro 3.842,31, determinato equitativamente sulla base della vigente tabella normativa, già incrementato del 5% (art. 139, comma 3, cod. Assicurazioni) in considerazione delle accertate conseguenze che le lesioni riportate hanno avuto sul predetto sotto ogni profilo (Cass. SS.UU. 26975/08); il tutto, in ragione dei seguenti importi attualizzati:

Euro 2.220,75 d.b. 3% età anni 47 (compreso d. morale)

Euro 463,71 I.T.P. 75% (Euro 31,54 x gg. 14 + 5%)

Euro 220,81 I.T.P. 50% (Euro 21,03 x gg. 10 + 5%)

Euro 110,40 I.T.P. 25% (Euro 10,51 x gg. 10 + 5%)

Euro 826,64 spese mediche

Per il danno patrimoniale riportato nell’occorso da An. S.a.s., relativamente al costo del noleggio di una vettura sostitutiva nei periodi dal 20/7/06 al 31/7/07 e dal 29/8/06 al 25/10/06, non contestato specificamente dalla controparte, si liquida equitativamente l’importo di Euro 1.904,48, di cui alle fatture pertinenti fatture prodotte.

Quanto alla vettura incidentata, considerata l’antieconomicità della riparazione, non contestata da controparte, si liquidano equitativamente i seguenti importi concernenti le sole voci di danno la cui riferibilità al sinistro è desumibile delle risultanze processuali globalmente apprezzate:

– Euro 4.890,00, pari al valore antesinistro della vettura seminuova, (esclusa IVA) e già dedotti Euro 10.350 corrisposti alla ricorrente dalla propria compagnia assicurativa, ed Euro 6.500,00 pari al prezzo del relitto ceduto; a tale ammontare va aggiunta la somma di Euro 1.371,24, pari al 30% di Euro 4.576,80 corrispondente all’IVA corrisposta al momento dell’acquisto della vettura in oggetto, se non recuperata e non recuperabile dalla ricorrente.

Liquidato il danno totale, quanto a Gu.Gi. in Euro 3.842,21 e quanto ad An. S.a.s. in Euro 6.794,48, oltre eventuale IVA (corrisposta all’atto dell’acquisto) come sopra, i convenuti i solido dovranno risarcire al primo la somma di Euro 1.152,70 (30% del totale) con aggiunta degli interessi ponderati dal sinistro alla sentenza, e degli interessi legali, sul capitale attualizzato, dalla sentenza al soddisfo; quanto alla seconda la somma di Euro 2.038,35, (30% del totale), oltre l’eventuale quota IVA come sopra specificato, nonché interessi legali dal sinistro al saldo.

Applicato il principio di causalità, i convenuti vanno condannati in solido a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite per l’ammontare liquidato in dispositivo tenuto conto delle somme attribuite. Le spese di CTU, liquidate in Euro 320,00 oltre IVA, vanno poste interamente e definitivamente a carico solidale dei convenuti.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Condanna i convenuti Ga.St., At. S.p.A. e Au. S.p.A., in solido tra loro, a pagare a Gu.Gi. la somma di Euro 1.152,70 e ad An. S.a.s. la somma di Euro 2.038,35, oltre Euro 1.371,24 a titolo di eventuale IVA non recuperata e non recuperabile; il tutto oltre accessori come in motivazione.

Condanna solidalmente i predetti convenuti a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per diritti e onorari ed Euro 466,73 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone le spese di CTU, liquidate in Euro 320,00 oltre IVA, interamente e definitivamente a carico solidale dei convenuti.

Così deciso in Milano il 10 giugno 2009.

Redazione