Patteggiamento per omesso versamento Iva: obbligatoria la confisca (Cass. pen., n. 44445/2013)

Redazione 04/11/13
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Svolgimento del processo

1. Il P.G. presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 09/10/2012 di applicazione della pena nei confronti di C.M. per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter (in relazione al mancato versamento, entro la data del 27/12/2009, dell’*** dovuta) limitatamente alla omessa applicazione della confisca.

2. Con un unico motivo lamenta la violazione di legge discendente dal fatto che, nonostante l’art. 322 ter c.p., come richiamato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, preveda la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero, quando essa non sia possibile, la confisca di beni per un valore corrispondente a quello di detto profitto, il Giudice abbia omesso di disporre la confisca relativamente al profitto coincidente, nella specie, con l’importo dell’*** trattenuta.
Motivi della decisione

3. Va anzitutto premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, con riguardo ai reati tributari considerati dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, in essi compreso anche il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca “per equivalente”, può essere disposto, anche con la sentenza di applicazione della pena, non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato posto che, si è detto, l’integrale rinvio alle “disposizioni di cui all’articolo 322 ter del codice penale”, contenuto nell’art. 1, comma 143, della L. n. 244 predetta, consente di affermare che, con riferimento appunto a detti reati, trova applicazione non solo il primo ma anche il comma 2 della norma codicistica (tra le altre, Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, ******** e altri, Rv. 248618; Sez.3, n. 25890 del 26/05/2010, *****, Rv. 248058). Nè, proprio in ragione del rinvio all’art. 322 ter nella sua integrante, può lamentarsi che l’interpretazione in questione sarebbe, come in particolare lamentato con il secondo motivo, di natura estensiva e, dunque, non consentita.

A diverse conclusioni non può condurre neppure, proprio perchè, come appena detto, il rinvio dell’art. 1, comma 143, è effettuato all’art. 322 ter nella sua integrante, e, dunque, anche al comma 2, la modifica dell’art. 322 ter, comma 1, attuata dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 75, lett. o), per effetto della quale la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità è consentita, per i delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p., per un valore corrispondente non più solo al prezzo del reato ma anche al profitto di esso. Del resto, una tale modifica è stata introdotta proprio per consentire l’operatività del sequestro per equivalente del profitto in relazione a quelle ipotesi per le quali l’esclusivo riferimento al prezzo non consentiva di estendere al di là di esso l’oggetto della misura reale, in tal modo essendosi adeguato il sistema interno alle indicazioni in tema di confisca di valore desumibili da una serie di fonti internazionali ed Europee tra cui la decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio dell’Unione Europea, che, all’art. 2, impone agli Stati Membri di adottare “le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi”; anche tale modifica, dunque, si inserisce, completandolo, nel solco percorso dalla interpretazione di questa Corte al fine di sanzionare compiutamente, attraverso lo strumento della confisca per equivalente, le condotte illecite volte a procurare all’agente illeciti profitti, senza irragionevoli distinzioni di sorta (cfr. Sez.3, n. 23108 del 23/04/2013, *****, Rv. 255446).

3.1. Va ulteriormente precisato, poi, come la confisca per equivalente disciplinata dall’art. 322 ter c.p. operi in via obbligatoria, discendendo tale conclusione, da un lato, dal dato testuale della norma, ove si prevede infatti, sia nel primo che nel comma 2, che la confisca sia “sempre ordinata”, sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l’autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata nè alla colpevolezza dell’autore del reato, nè alla gravità della condotta. Già le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 41936 del 25/10/2005, ****, Rv. 232164) ebbero, del resto, ad individuare nella confisca per equivalente, e sia pure con riguardo ai reati di truffa aggravata, “una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti” con conseguente “carattere eminentemente sanzionatorio” della stessa, che verrebbe così a costituire una pena secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

3.2. La confisca per equivalente, operante, come già detto, oltre che in caso di condanna, anche, in virtù del testuale contenuto della norma, in ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., va poi applicata, tanto più in quanto, come precisato, obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia costituito oggetto dell’accordo delle parti (cfr. Sez. 2, n. 20046 del 04/02/2011), conclusione, questa, ulteriormente discendente dal fatto che la sentenza di patteggiamento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice (discrezionalità vincolata quanto alla confisca obbligatoria) si riespande come in una normale sentenza di condanna, sì che, ove accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il giudice non è obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero (cfr. Sez. 2, n. 19945 del 19/04/2012, ********, Rv. 252825). Nè è necessario, per l’assenza di norme che dispongano in senso contrario, che la confisca per equivalente sia preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, ***** e altri, Rv. 255113).

4. Posto dunque, quanto sopra, il motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della confisca per equivalente, è fondato.

Nella specie, infatti, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della pena per il reato, commesso in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, ha omesso di provvedere sulla confisca per equivalente relativamente al profitto dello stesso, da individuarsi, senza necessità di alcun accertamento nel contraddittorio delle parti, nell’ammontare dell’*** non versata, nella specie corrispondente, come da contestazione, in complessivi Euro 50.623,00.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Macerata affinchè lo stesso provvede in applicazione dei citati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata per l’omessa applicazione della confisca.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.

Redazione